Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46549 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46549 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 19 dicembre 2023 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi per la ricorrente l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 dicembre 2023 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, qualificato il fatto contestato come reato presupposto RAGIONE_SOCIALE‘illecito amministrativo contestato alla RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 257, primo comma, d.lgs. 152/2006, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di tale società nei confronti del decreto di sequestro probatorio del 28 novembre 2023 del Pubblico ministero del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, relativo alle aree “ex RAGIONE_SOCIALE” ed “ex RAGIONE_SOCIALE” poste in territorio del Comune di RAGIONE_SOCIALE e costituenti il sito di interesse nazionale (S.I.N.) di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di proprietà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE raggruppate nel RAGIONE_SOCIALE
Il procedimento nel quale era stato disposto tale il sequestro riguarda NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nelle loro vesti di amministratori e legali rappresentanti RAGIONE_SOCIALEe societ componenti il consorzio, per il reato di inquinamento ambientale di cui all’art. 452bis, primo comma, cod. pen., commesso in RAGIONE_SOCIALE in data antecedente al 2023 e con effetti permanenti, e nell’ambito di questo alle suddette società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, è stato contestato l’illecito amministrativo di cui all’art undecies, secondo comma, lett. c), d.lgs. 231/2001.
Avverso tale ordinanza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, mediante gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che lo hanno affidato a cinque motivi.
2.1. In primo luogo, hanno denunciato, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 242, 245 e 257, primo comma, d.lgs. 152/2006, per non essere stato considerato che il RAGIONE_SOCIALE (rectius gli amministratori RAGIONE_SOCIALEe società che vi partecipano) non è responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento e quindi non sussistono a suo carico gli indizi per poter disporre la misura ablativa censurata.
Hanno evidenziato che nella stessa ordinanza impugnata era stato escluso che il RAGIONE_SOCIALE e le società attualmente proprietarie RAGIONE_SOCIALE‘area contaminata fossero responsabili RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento del sito, risalente a oltre 40 anni prima, come riconosciuto anche dallo stesso Pubblico ministero nel decreto di sequestro e anche nella informativa RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria sulla base RAGIONE_SOCIALEa quale era stato adottato tale provvedimento, con la conseguente erroneità RAGIONE_SOCIALEa affermazione, contenuta nell’ordinanza impugnata, in ordine all’inadempimento degli obblighi previsti dall’art. 242 d.lgs. 152/2006, che gravano solo sul responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento. Non potrebbe, dunque, configurarsi a carico degli indagati il reato di cui all’art. 257, primo comma, d.lgs. 152/2006, costituente il presupposto RAGIONE_SOCIALEa responsabilità amministrativa RAGIONE_SOCIALE‘ente ricorrente, giacché tale disposizione
riguarda il soggetto responsabile RAGIONE_SOCIALEa contaminazione (si richiamano le sentenze n. 2686 del 2020 e n. 18503 del 2011), con la conseguente insussistenza dei presupposti per poter disporre il sequestro a carico RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente.
2.2. In secondo luogo, hanno denunciato, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125 e 253 cod. proc. pen., a causa RAGIONE_SOCIALEa mancata indicazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali, a seguito RAGIONE_SOCIALEa riqualificazione RAGIONE_SOCIALEa condotta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 257 d.lgs. 152/2006, ossia nel reato di omessa comunicazione di imminente minaccia di danno ambientale, l’intera area sottoposta a sequestro debba considerarsi cosa pertinente al reato di omessa comunicazione ritenuto configurabile dal Tribunale.
La motivazione in ordine al rapporto di pertinenzialità tra il reato ritenuto configurabile e anche in ordine alle esigenze probatorie sarebbe del tutto assente, trattandosi di reato di pericolo di natura documentale, posto che la condotta incriminata era stata individuata dal Tribunale nella mancata comunicazione dei rilevamenti RAGIONE_SOCIALEa contaminazione, nella mancata definizione di un metodo analitico alternativo e nel mancato svolgimento di attività di indagine, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere resa una specifica motivazione sulla finalità probatoria perseguita mediante l’apposizione del vincolo in questione (si richiama Sez. Un. Botticelli), anche tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa riqualificazione RAGIONE_SOCIALEa condotta.
2.3. Con il terzo motivo hanno lamentato, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 253 e 275 cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione di proporzione RAGIONE_SOCIALEa misura ablativa, nonostante la ripetitibilità degli atti investigativi e la disponibilità RAGIONE_SOCIALEa ricorrente alla collaborazione negli accertamenti.
Hanno censurato l’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata secondo cui lo stato dei luoghi sarebbe soggetto a modificazioni, con la conseguente necessità di sottoporli a sequestro a fini di prova, avendo lo stesso Pubblico ministero riconosciuto la storicità RAGIONE_SOCIALEa contaminazione del sito, la rinnovabilità degli accertamenti e l’assenza di un rischio di degradazione repentina RAGIONE_SOCIALE‘area da esaminare, con la conseguente mancata indicazione RAGIONE_SOCIALEe finalità probatorie sottese al mantenimento del sequestro e l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione sul punto.
Hanno eccepito anche l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa indicazione, a seguito RAGIONE_SOCIALEa riqualificazione RAGIONE_SOCIALEa condotta, di una finalità probatoria diversa rispetto a quella indicata dal Pubblico ministero nel decreto di sequestro, che aveva fatto riferimento alla “genuinità RAGIONE_SOCIALEa prova”, mentre il Tribunale ha evidenziato la necessità di assicurare la “intangibilità al fine di compiere accertamenti, misurazioni e rilievi da parte RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria”.
2.4. Con il quarto motivo hanno lamentato, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 242 e 245 d.lgs. 152/2006, a causa RAGIONE_SOCIALE‘omessa considerazione del fatto che tali disposizioni non
rimettono in capo al proprietario estraneo alla contaminazione anche gli obblighi di bonifica, essendo questi tenuto solo agli adempimenti di carattere emergenziale, in relazione al pericolo di contaminazione o di diffusione RAGIONE_SOCIALEa contaminazione o di aggravamento RAGIONE_SOCIALEa situazione di contaminazione (in presenza di “contaminazioni storiche”).
Hanno sottolineato che nel caso in esame le analisi erano tutte in miglioramento e non vi era alcun aggravamento o pericolo di minaccia imminente, cosicché il proprietario non era obbligato a svolgere analisi al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘accordo di programma.
2.5. Infine, con il quinto motivo, hanno denunciato, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 157 cod. pen., 257, primo comma, d.lgs. 152/2006, 275 e 324 cod. proc. pen., a causa del mancato rilievo RAGIONE_SOCIALEa estinzione per prescrizione del reato come riqualificato dal Tribunale, in quanto le attività di cui era stata ascritta l’omissione alla ricorrente, anche s non responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento, consistevano nella omessa comunicazione dei risultati RAGIONE_SOCIALE‘analisi del rischio, nella mancata definizione di un metodo analitico alternativo a quello proposto dalle autorità e nella mancata comunicazione dei risultati di una attività di indagine volta ad accertare la diffusione del contaminazione.
Il reato di cui all’art. 257, primo comma, d.lgs. 152/2006 citato si consuma, infatti, nel momento in cui decorrono i termini previsti dall’art. 242 del medesimo d.lgs. 152/2006 per comunicare la potenziale minaccia alle istituzioni interessante, e poiché gli indici sintomatici di una potenziale minaccia di contaminazione erano conoscibili almeno dai primi anni 2000, quando il RAGIONE_SOCIALE aveva avviato la trattativa tesa a ottenere un accordo con le autorità competenti per la bonifica RAGIONE_SOCIALE‘area, il reato ritenuto configurabile si sarebbe consumato trascorse 24 ore dal rilevamento RAGIONE_SOCIALEa potenziale minaccia, ossia alla scadenza del termine stabilito per il proprietario non responsabile per adempiere agli obblighi previsti dall’art. 242 d.lgs. 152/2006. Nella ordinanza, peraltro, era stato dato atto che successivamente all’inadempimento del RAGIONE_SOCIALE, con nota del 15 novembre 2019, ne aveva dato atto, con la conseguenza che l’inadempimento in questione doveva essere ritenuto anteriore a detta data e che quindi il termine quadriennale di prescrizione, non essendovi stati atti interruttivi, doveva ritenersi decorso il 15 novembre 2023.
Essendo decorso tale termine massimo non vi era alcun interesse alla prosecuzione RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari e, quindi, anche a disporre un sequestro a fine di prova, essendo il procedimento necessariamente destinato a concludersi con una richiesta di archiviazione del Pubblico ministero, e ciò avrebbe dovuto essere rilevato dal Tribunale anche d’ufficio.
3. Con memoria del 17 settembre 2024 la ricorrente ha replicato alle richieste scritte depositate dal AVV_NOTAIO Generale, che ha sollecitato il rigetto del ricorso, sottolineando la mancata considerazione, in tali conclusioni, del terzo e del quarto motivo di ricorso; la imputabilità RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘area al precedente gestore RAGIONE_SOCIALE‘area e non alla ricorrente né ai suoi amministratori; la costante riduzione RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘area, come desumibile dai dati ricavabili dai piezometri a monte e a valle del sito, con la conseguente insussistenza di responsabilità RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente, anche solo per l’aggravamento RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento, posto che la diffusione RAGIONE_SOCIALEa contaminazione da piombo trietile e piombo dietile è di tipo storico (essendo stata analiticamente certificata su vasta scala nella falda acquifera sin dal 2000), si era progressivamente costantemente ridotta e non vi erano elementi da cui desumere un pericolo imminente di aggravamento; la ricorrente aveva acquistato la proprietà RAGIONE_SOCIALE‘area successivamente alla verificazione RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento e aveva stipulato un accordo di programma per il recupero urbanistico e ambientale del sito.
Ha, pertanto, ribadito, l’illegittimità e la sproporzione del sequestro RAGIONE_SOCIALE‘area, ostativo alla esecuzione RAGIONE_SOCIALEe attività di accertamento che la ricorrente è compiuta a compiere, nonché l’estraneità RAGIONE_SOCIALEa ricorrente medesima all’inquinamento RAGIONE_SOCIALE‘area, evidenziando che successivamente alla dismissione RAGIONE_SOCIALEe attività, avvenuta nel 1978 per la ex RAGIONE_SOCIALE e all’inizio degli anni ’80 per l’ex RAGIONE_SOCIALE, sulle aree di proprietà RAGIONE_SOCIALEa ricorrente non era stata esercitata alcuna attività, non era avvenuta alcuna modificazione dei luoghi e non si era verificato alcun evento che possa giustificare ipotesi di alterazione RAGIONE_SOCIALEa situazione o RAGIONE_SOCIALEo stato dei luoghi.
Ha ribadito anche l’insussistenza di pericolo di modificazione RAGIONE_SOCIALEo stato dei luoghi, riconosciuto anche dal pubblico ministero di RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente contraddittorietà di quanto, invece, ritenuto in proposito dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e sostenuto dal AVV_NOTAIO Generale nelle sue richieste, sottolineando anche la disponibilità RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, più volte manifestata, a consentire ispezioni, rilievi campionamenti nell’area.
Ha nuovamente eccepito l’estinzione per prescrizione del reato presupposto RAGIONE_SOCIALEa responsabilità amministrativa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, individuato dallo stesso Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in quello di cui all’art. 257, primo comma, ultima parte, d.lgs. n. 152 del 2006, avente natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, essendo stata accertata la realizzazione di tale contravvenzione anteriormente al 15 novembre 2019 e non essendovi stati atti interruttivi (si richiama, sul punto RAGIONE_SOCIALEa natura del reato di cui all’art. 257, primo comma, ultima parte, d.lgs. n. 152 del 2006, Sez. 3, n. 48487 del 13.11.2013, COGNOME, non massimata), con la conseguente applicabilità del termine quadriennale di prescrizione, decorso il 15 novembre 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Preliminarmente va precisato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione, per espresso dettato RAGIONE_SOCIALE‘art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, COGNOME, Rv. 269656).
Sempre in premessa è necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica RAGIONE_SOCIALEa pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri moRAGIONE_SOCIALEi di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, COGNOME, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623).
Va, inoltre, ricordato il consolidato e univoco orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro probatorio secondo cui “l’oggetto e le finalità del sequestro limitano l’analisi del fumus in quanto la valutazione RAGIONE_SOCIALEa legittimità del sequestro non deve essere effettuata nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘accusa, quanto, piuttosto, con riferimento all’idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all’indagato RAGIONE_SOCIALEa disponibilità RAGIONE_SOCIALEa res o l’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa stessa nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria” (così Sez. 3, n. 15177 del 24/3/2011, P.M. in proc. Rocchino, Rv. 250300 – 01; v. anche, nel medesimo senso, Sez. 3, n. 15254 del 10/3/2015, COGNOME, Rv. 263053 – 01, e Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, COGNOME, Rv. 267007 – 01, e Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278542 – 01).
3. Tanto premesso, in termini generali, osserva il Collegio come il primo motivo, mediante il quale è stata lamentata la violazione degli artt. 242, 245 e 257, primo comma, d.lgs. 152/2006, per non essere stato considerato che il RAGIONE_SOCIALE, e, con esso, la società ricorrente, non è responsabile RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento e quindi non sussistono a suo carico gli indizi per poter disporre la misura ablativa censurata, non potendo essere configurato a suo carico il reato di cui all’art. 257, primo comma, d.lgs. n. 152 del 2006, è infondato.
Il richiamo da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al principio secondo cui il reato di mancata comunicazione agli enti preposti, prevista in caso di imminente minaccia di danno ambientale ai sensi degli artt. 242 e 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, di cui all’art. 257, primo comma, del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, è ascrivibile solamente al responsabile RAGIONE_SOCIALE‘evento potenzialmente inquinante e non anche a colui che, essendo proprietario del terreno, non lo abbia cagionato (cfr. in tal senso, ex plurimis, da ultimo, Sez. 3, n. 2686 del 20/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278249 – 01; v. anche Sez. 3, n. 18503 del 16/03/2011, COGNOME, Rv. 250143 – 01), non è pertinente rispetto al sequestro probatorio oggetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di riesame disattesa con l’ordinanza impugnata, in quanto, il sequestro a fini di prova RAGIONE_SOCIALEe cose necessarie al fine RAGIONE_SOCIALE‘accertamento dei reati può essere disposto anche nei confronti di terzi estranei al reato, che sono comunque tenuti a soggiacere a tale misura ablatoria, la cui disposizione prescinde dall’esistenza di indizi di responsabilità nei confronti del proprietario RAGIONE_SOCIALEa cosa da sottoporre a sequestro, in quanto questi, sia pure per il tempo e nella misura strettamente necessari all’accertamento dei fatti, non può opporsi alla apposizione del vincolo sui suoi beni, quando la loro apprensione sia necessaria a fini di prova.
La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, già chiarito che ai fini RAGIONE_SOCIALEa legittimità del sequestro probatorio non è necessario che il titolare del bene sottoposto a vincolo reale coincida con l’autore del reato per il quale si procede (Sez. 3, n. 21960 del 22/03/2017, Bonfiglio, Rv. 270508 – 01), in quanto il sequestro probatorio, quale mezzo di ricerca e assicurazione RAGIONE_SOCIALEa prova, prescinde dalla necessità che titolare del bene e autore del reato coincidano, essendo sufficiente la relazione tra la cosa e il reato e la sua necessità a fine di prova, non occorrendo, invece, come sostenuto dalla ricorrente, una relazione tra la cosa e l’indagato o autore del fatto.
Ne consegue l’infondatezza dei rilievi sollevati dalla ricorrente con il primo motivo, a proposito RAGIONE_SOCIALEa sua estraneità al reato di cui il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha ravvisato la gravità indiziaria e in relazione al quale è stato disposto il sequestro a fine di prova RAGIONE_SOCIALE‘area di proprietà (anche) RAGIONE_SOCIALEa ricorrente medesima, posto che il procedimento nell’ambito del quale la misura cautelare a fine di prova è stata disposta riguarda il delitto di cui all’art. 452-bis cod. pen. (contestato a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME
COGNOME), riqualificato dal Tribunale in quello di cui all’art. 257, primo comma, d.lgs. n. 152 del 2006, e anche l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 -undecies d.lgs. n. 231 del 2001, realizzati proprio in relazione alle aree “ex RAGIONE_SOCIALE” ed “ex RAGIONE_SOCIALE” assoggettate a sequestro, di cui è stata illustrata con motivazione adeguata la gravità indiziaria, in tal modo dando conto in modo sufficiente RAGIONE_SOCIALEa relazione tra quanto sequestrato e il reato ipotizzato, ossia del presupposto, oltre alla finalità probatoria, del sequestro, non occorrendo anche, come evidenziato, la coincidenza tra titolare del bene da sequestrare a fini di prova e autore del reato.
4. Il secondo motivo, con cui è stata lamentata la violazione degli artt. 125 e 253 cod. proc. pen., a causa RAGIONE_SOCIALEa mancata indicazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali, a seguito RAGIONE_SOCIALEa riqualificazione RAGIONE_SOCIALEa condotta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 257 d.lgs. 152/2006, l’intera area sottoposta a sequestro debba considerarsi cosa pertinente al reato di omessa comunicazione di imminente minaccia di danno ambientale ritenuto configurabile, è inammissibile, essendo volto a censurare l’adeguatezza e la logicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione su tale punto, posto che la stessa non è mancante né apparente e, dunque, come ricordato, non è sindacabile nel giudizio di legittimità relativo a misure cautelari reali sul piano RAGIONE_SOCIALEa sufficienza, idoneità, logicità e non contraddittorietà.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel disattendere l’analogo motivo di gravame, sostanzialmente ribadito con il ricorso per cassazione, dopo aver riassunto la vicenda e lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe indagini, dando atto RAGIONE_SOCIALEa grave contaminazione ambientale RAGIONE_SOCIALE‘area (attualmente di proprietà RAGIONE_SOCIALEe tre società consorziate, tra cui quella ricorrente), nella quale sorgevano gli stabilimenti “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, costituente il Sito di interesse nazionale denominato “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, incluso nell’elenco dei siti di bonifica, sottolineando che le indagini tecniche avevano evidenziato il superamento nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque di falda dei limiti stabiliti per il piombo tetraetile e il mercurio e la presenza di idrocarburi, ha dato atto sia RAGIONE_SOCIALEa mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe misure di prevenzione di cui agli artt. 242 e 245 d.lgs. n. 152 del 2006; sia RAGIONE_SOCIALEa mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALEe attività di indagine volte ad accertare la diffusione RAGIONE_SOCIALEa contaminazione, attività necessarie in ragione RAGIONE_SOCIALEa, pacifica, situazione di imminente minaccia di danno ambientale, conseguente alla grave contaminazione RAGIONE_SOCIALE‘area, e, quindi, all’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 257 d.lgs. 152 del 2006, di cui ha, quindi, dato atto RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento.
Il Tribunale, inoltre, ha anche evidenziato l’assunzione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo da parte dei soggetti consorziati, quindi anche RAGIONE_SOCIALEa ricorrente (e, per essa, dei suoi amministratori), di procedere alla bonifica RAGIONE_SOCIALE‘area, in forza di accordi di programma intervenuti tra la Provincia, il Comune di RAGIONE_SOCIALE e, appunto, i soggetti proprietari RAGIONE_SOCIALEe aree, e, dunque, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza non solo del reato di omessa
comunicazione ma anche di quello di omessa bonifica, e tale rilievo non è stato considerato nel ricorso, nel quale, come evidenziato, si è solamente sottolineata l’estraneità RAGIONE_SOCIALEa ricorrente alla originaria contaminazione RAGIONE_SOCIALE‘area, senza considerare l’assunzione di tali obblighi di bonifica.
Tanto premesso in ordine alla gravità indiziaria, anche a carico degli amministratori RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente, il Tribunale ha, poi, concordato con il pubblico ministero circa la necessità del sequestro di tutta l’area a fini di prova, ritenendo non sufficiente per accertare i fatti e le responsabilità che ne conseguono, ossia l’andamento RAGIONE_SOCIALEa contaminazione RAGIONE_SOCIALE‘area, un accertamento solo documentale, ritenendo necessarie verifiche e indagini tecniche sui livelli di contaminazione di tutto il sito, che richiedono, tra l’altro, il mantenimento RAGIONE_SOCIALE‘integrità RAGIONE_SOCIALE‘area e, dunque, la sua sottoposizione a sequestro, anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa sostanziale inottemperanza del RAGIONE_SOCIALE di cui fa parte la ricorrente agli accordi con gli enti territoriali e all’ordinanza n. 207 del 2020 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (con la quale era stato ordinato al RAGIONE_SOCIALE e alle società che vi partecipano di fornire entro 120 giorni gli elementi e gli approfondimenti necessari per definire l’insorgenza, l’entità e le caratteristiche RAGIONE_SOCIALEa situazione riconducibile a una minaccia di danno ambientale).
Si tratta di motivazione certamente non apparente, ma, anzi, idonea a illustrare le ragioni per le quali sono stati ravvisati gli indizi del reato presuppost e RAGIONE_SOCIALEa connessa e dipendente responsabilità amministrativa RAGIONE_SOCIALE‘ente e anche RAGIONE_SOCIALEa necessità di sottoporre a sequestro a fini di prova l’intera area, che risulta tutta contaminata, motivazione che la ricorrente ha censurato sul piano RAGIONE_SOCIALEa adeguatezza e RAGIONE_SOCIALEa logicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, contestando le affermazioni del Tribunale sia in ordine alla configurabilità del reato di cui all’art. 257 d.lgs. n. 15 del 2006, sia a proposito RAGIONE_SOCIALEe esigenze di prova, dunque, come ricordato, in modo non consentito in questa sede di legittimità.
5. Considerazioni sovrapponibili possono essere svolte a proposito del terzo motivo, mediante il quale è stata lamentata la violazione degli artt. 253 e 275 cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione di proporzione RAGIONE_SOCIALEa misura ablativa, nonostante la ripetitibilità degli atti investigativi e la disponibilità RAGIONE_SOCIALEa ricorr alla piena collaborazione negli accertamenti, giacché, come già osservato al par. 4, il Tribunale, oltre che RAGIONE_SOCIALEa gravità indiziaria, quanto meno al livello richiesto per poter disporre il sequestro a fine di prova, ha dato atto in modo sufficiente (comunque non certamente con motivazione meramente apparente) sia RAGIONE_SOCIALEa necessità di mantenere il vincolo su tutta l’area per poter eseguire sulla stessa i necessari rilievi e campionamenti, essendo diffuso per tutta la sua estensione l’inquinamento; sia RAGIONE_SOCIALEa mancanza di collaborazione RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente nella esecuzione di tali attività, stante la già ricordata inottemperanza ai già ricordati
accordi con gli enti territoriali e all’ordinanza n. 207 del 2020 del RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta, anche a questo proposito, di motivazione idonea a giustificare l’apposizione e il mantenimento del vincolo a fine di prova e la sua estensione a tutta l’area contaminata, proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEa diffusione RAGIONE_SOCIALEa contaminazione a tutta l’area e alla sua estensione al suolo, al sottosuolo e alle falde acquifere, che la società ricorrente ha censurato proponendo una diversa valutazione dei fatti, in particolare RAGIONE_SOCIALEa estensione e RAGIONE_SOCIALEa diffusione RAGIONE_SOCIALEa contaminazione e del tipo di indagini tecniche da compiere per accertarli, aspetti che, però, sono stati considerati dal Tribunale con motivazione non apparente, non sindacabile nel giudizio di legittimità, tantomeno, secondo le regole generali, sul piano RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento e RAGIONE_SOCIALEa valutazione degli elementi di prova e RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione dei fatti.
6. Il quarto motivo, mediante il quale è stata lamentata la violazione degli artt. 242 e 245 d.lgs. 152/2006, a causa RAGIONE_SOCIALE‘omessa considerazione del fatto che tali disposizioni non rimettono in capo al proprietario estraneo alla contaminazione anche gli obblighi di bonifica, per essere tale soggetto tenuto solo agli adempimenti di carattere emergenziale, in relazione al pericolo di contaminazione o di diffusione RAGIONE_SOCIALEa contaminazione o di aggravamento RAGIONE_SOCIALEa situazione di contaminazione (in presenza di “contaminazioni storiche”), è infondato per le ragioni già esposte al par. 3, in quanto l’eventuale insussistenza del reato per il quale si procede nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente non impedisce, comunque, in presenza di indizi RAGIONE_SOCIALEa realizzazione di detto reato (adeguatamente e chiaramente illustrati dal Tribunale), di disporre il sequestro RAGIONE_SOCIALE‘area contaminata a fini di prova.
Il Tribunale, inoltre, come già esposto al par. 4, ha chiaramente indicato gli elementi di gravità indiziaria a carico degli amministratori RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente per il reato di cui all’art. 257 d.lgs. n. 152 del 2006, sia per la mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALEe attività di indagine volte ad accertare la diffusione RAGIONE_SOCIALEa contaminazione, attività necessarie in ragione RAGIONE_SOCIALEa, pacifica, situazione di imminente minaccia di danno ambientale, e, quindi, strumentali all’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 257 d.lgs. 152 del 2006, di cui ha, quindi, dato atto RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento; sia in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘assunzione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo da parte dei soggetti consorziati, quindi anche RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di procedere alla bonifica RAGIONE_SOCIALE‘area, in forza di accordi di programma intervenuti tra la Provincia, il Comune di RAGIONE_SOCIALE e, appunto, i soggetti proprietari RAGIONE_SOCIALEe aree contaminate, e, dunque, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza non solo del reato di omessa comunicazione ma anche di quello di omessa bonifica.
Ne consegue, pertanto, l’infondatezza dei rilievi sollevati dalla ricorrente con il quarto motivo, alla luce RAGIONE_SOCIALEa adeguata illustrazione degli aspetti di gravità indiziaria idonei a giustificare la conferma RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare a fini di prova.
Il quinto motivo, relativo al mancato rilievo RAGIONE_SOCIALEa estinzione per prescrizione del reato come riqualificato dal Tribunale, è manifestamente infondato.
Come già osservato il Tribunale ha ravvisato indizi univoci RAGIONE_SOCIALEa realizzazione sia del reato di omessa bonifica sia di quello di omessa comunicazione, di cui all’art. 257, primo comma, d.lgs. n. 152 del 2006.
Il reato di omessa bonifica dei siti inquinati ha natura permanente e il relativo termine decorre dal momento RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale RAGIONE_SOCIALE‘area, che nel caso in esame non risulta siano stati realizzati, e non dal precedente sequestro del sito inquinante, che non giova a far cessare la condotta antigiuridica (v. Sez. 3, n. 11498 del 15/12/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249743 – 01; v. anche Sez. 1, n. 29855 del 13/06/2006, COGNOME, Rv. 235255 – 01), con la conseguente evidente infondatezza RAGIONE_SOCIALEa affermazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente secondo cui tale termine dovrebbe decorrere a far tempo dall’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento del RAGIONE_SOCIALE agli obblighi dallo stesso assunti.
Inoltre anche il reato presupposto di omessa comunicazione, che presuppone l’adozione RAGIONE_SOCIALEe misure di prevenzione e lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività di indagine e di osservazione necessarie per l’assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di comunicazione agli enti preposti RAGIONE_SOCIALEa imminente minaccia di danno ambientale, non si esaurisce in una condotta antigiuridica istantanea di matrice omissiva, ma persiste nel tempo, fin quando permangano la minaccia di danno e l’omissione, rimanendo dovuta la comunicazione, e non coincide con l’epoca in cui vennero impartite al RAGIONE_SOCIALE le prescrizioni o venne constatata l’indisponibilità del RAGIONE_SOCIALE medesimo all’esecuzione dei prescritti e necessari monitoraggi sulla propria area, con la conseguente correttezza del mancato rilievo RAGIONE_SOCIALEa estinzione per prescrizione del reato presupposto.
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, a cagione RAGIONE_SOCIALEa infondatezza del primo e del quarto motivo e RAGIONE_SOCIALEa inammissibilità di quelli residui (ossia il secondo, il terzo e il quinto motivo).
Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spes processuali.
Così deciso il 3/10/2024