Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13372 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13372 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BIELLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BIELLA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG AVV_NOTAIO
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso
lette le conclusioni del difensore
lAVV_NOTAIO conclude per l’accoglimento del ricorso
Depositata in Cancelleria
oggi , – 3 APR, 2024
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 8 settembre 2023 il Tribunale del riesame di Biella ha confermato il decreto emesso in data 18 luglio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella, di sequestro preventivo sulle somme di denaro nella disponibilità di NOME COGNOME e, in caso di indisponibilità, anche parziale, sui beni di cui lo stesso abbia la disponibilità sino a totale concorrenza dell’imposta evasa, pari ad C 28.009,70.
1.1. NOME COGNOME è indagato del reato ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE «RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere le imposte sul reddito e sull’IVA, indicato nel Modello Unico Persone Fisiche e nel modello IVA per l’anno di imposta 2017 elementi passivi fittizi pari a C 51.635,00 – con conseguente imposta evasa rispettivamente a titolo di IRPEF per C 16.650,00 e di IVA pari ad C 11.359,70 – avvalendosi delle fatture riferite ad operazioni inesistenti emesse dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE «RAGIONE_SOCIALE e indicate nel capo di imputazione (in Ronco Biellese, il 30 aprile 2018 E! il 31 ottobre 2018, rispettivamente data di presentazione della dichiarazione IVA e IRPEF).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato.
2.1. Con il primo motivo si deducono, ai sensi dell’art. 605, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., «la mancata acquisizione degli elementi costituenti il corpo del reato» ex art. 235 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione circa l’inesistenza degli elementi costitutivi del reato.
Il capo di imputazione farebbe riferimento a 20 fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, le quali, pur costituendo il corpo del reato ascritto al ricorrente, non sarebbero contenute nel fascicolo del giudizio.
A nulla rileverebbe l’affermazione del Tribunale del riesame, secondo cui le copie di tali documenti fiscali risulterebbero da un supporto CD allegato al processo verbale di constatazione versato in atti: dovrebbe farsi esclusivo riferimento agli originali delle fatture sottoposte a sequestro dalla polizia giudiziaria il 12 dicembre 2022 – come da verbale allegato al ricorso – e non presenti nel fascicolo.
Tali fatture non sarebbero «semplici prove», ma costituirebbero gli «elementi essenziali del reato contestato» (cfr. pag. 2): la loro assenza tra gli atti del giudiz comporterebbe l’insussistenza del delitto ascritto al ricorrente.
Il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto integrato il fumus commissi delicti, in base al solo processo verbale di constatazione, senza procedere ad una autonoma valutazione degli elementi su cui lo stesso si fonderebbe.
2.2. Con il secondo motivo si deducono, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la illogicità della motivazione, la sua apparenza e l’«utilizzo di contenuti in un fascicolo di diverso procedimento penale» (cfr. pag. 4).
Il Giudice per le indagini preliminari avrebbe motivato il decreto di sequ preventivo nei riguardi di NOME COGNOME COGNOME base ai risultati dell investigativa svolta nei confronti di NOME COGNOMECOGNOME che non sarebbe indagat presente procedimento penale ma in un altro procedimento.
Al fine di ritenere sussistente il fumus di commissione del reato, il Tribunale del riesame avrebbe utilizzato circostanze ed elementi estranei al fascicolo e ad un soggetto diverso dall’indagato, quali l’insussistenza in capo alla RAGIONE_SOCIALE dei mezzi idonei all’esecuzione delle prestazioni indicate nelle fat cui si sarebbe avvalso il ricorrente e l’assenza di riscontri di tale esecuzi
Il procedimento a carico di NOME COGNOME per il reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 si troverebbe in fase di indagini preliminari e non vi sarebbero elem oltre al legame di parentela – per ritenere il figlio NOME COGNOME
Presupposto per la contestazione del delitto ex art. 2 dAgs. n. 74 del 2000 sarebbe, nel caso in esame, l’oggettiva inesistenza delle fatture contest forza della connessione tra i due reati sopra citati, sarebbe necessario, ai sussistenza del delitto ex art. 2, accertare prioritariamente la sussistenza del re di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000; ciò non sarebbe avvenuto.
Non vi sarebbero elementi probatori per ritenere che le fatture emess NOME COGNOME siano oggettivamente inesistenti; né sarebbe rilevante la circos che quest’ultimo sarebbe sconosciuto al fisco, ben potendo egli prestare la p attività lavorativa «in nero» (cfr. pag. 6).
Nella motivazione dell’ordinanza impugnata non si chiarirebbe che attine avrebbero le fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE con l’attività di NOME COGNOME sarebbe stata subappaltata la raccolta di piccoli pacchi; né il Tribunale del verrebbe spiegato per quale ragione la RAGIONE_SOCIALE di quest’ultimo non avesse i idonei per svolgere tale attività, essendo proprietaria di un furgone utili trasportare piccole merci. Ae
2.3. Con il terzo motivo si~ la violazione degli artt. 125, comma 321, comma 2, cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame res motivazione apparente in punto di periculum in mora, contrariamente a quanto richiesto da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01.
Il Giudice per le indagini preliminari avrebbe motivato facendo riferiment una clausola di stile, mentre il Tribunale del riesame avrebbe consider generale possibilità di occultare il denaro, la circostanza ipotetica che l possa contare sui propri familiari per celare la disponibilità di denaro, l’alienazione di un veicolo, operazione legittima e comune tra trasportatori
che lo stesso Tribunale del riesame ha restituito il veicolo al terzo leg proprietario.
Con la requisitoria scritta depositata in data 26 gennaio 2024, il Procura generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Il difensore ha depositato le conclusioni scritte, anche in replica argomentazioni del Procuratore Generale ed ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile nelle parti in cui si contesta esplicitamen motivazione dell’ordinanza facendo riferimento alla non adeguata valutazione degli elementi di prova (pag. 3), o si deduce il vizio della motivazione o la sua illog (pag. 4), la sua incongruenza o la ricostruzione del fatto (pag.6).
Deve ribadirsi che non è consentita, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. pr pen., con il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse nella procedura riesame delle misure cautelari reali, la deduzione di vizi diversi da quello violazione di legge; è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione d all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Secondo la giurisprudenza, in tema di riesame delle misure cautelari real nella nozione di violazione di legge – per cui soltanto può essere proposto ric per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. – rientrano mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legit soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) de 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710-01; cfr., nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 2246 01 e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186998-01; nonché, tra le pi recenti, Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, COGNOME, Rv. 285189-01).
Per motivazione apparente deve intendersi quella motivazione che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del disco argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici moment esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» ( n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, Di Giorgio, Rv. 196361-01): ad esempio, ove la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico deg elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei r minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692-01).
1.1. Il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 235 cod. proc. pen. e la «mancata acquisizione degli elementi costituenti il corpo del reato» (cfr. pag. 2) è manifestamente infondato.
Risulta dall’ordinanza impugnata che le fatture per le operazioni inesistenti «sono in atti e risultano essere state regolarmente trasmesse al Tribunale del Riesame su supporto CD allegato al PVC» (cfr. pag. 5 dell’ordinanza impugnata).
Tale dato di fatto non è neanche contestato dal ricorrente il quale, in sostanza, si lamenta della mancanza degli originali.
Anche senza la produzione nel giudizio cautelare degli originali delle fatture emesse da NOME COGNOME, sequestrati dalla polizia giudiziaria, il Giudice per le indagini preliminari prima ed il Tribunale del riesame poi ben potevano – come avvenuto – fondare la propria decisione e ritenere sussistente il fumus commíssi delicti in base all’informativa di reato, contenente l’indicazione e la valutazione degli elementi di prova, ed alle copie delle fatture in atti.
Il ricorrente, ove avesse voluto smentire l’affermazione sulla presenza delle copie delle fatture, non si sarebbe dovuta limitare ad una generica contestazione (cfr. pag. 2 del ricorso), ma avrebbe dovuto provare ex art. 187, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di un fatto processuale, la diversità delle fatture portate a conoscenza del Tribunale con quelle oggetto di sequestro con il verbale del 12 dicembre 2022.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, non avendo né il Tribunale del riesame né il Giudice per le indagini preliminari utilizzato degli «elementi contenuti in un fascicolo di diverso procedimento penale» (cfr. pag. 4 del ricorso).
2.1. La decisione si fonda sul processo verbale di constatazione che è qualificabile come documento extraprocessuale ex art. 234 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131), che è stato formato dall’Amministrazione tributaria nei confronti di NOME COGNOME, padre dell’indagato; tale atto di indagine è stato utilizzato per comprovare l’oggettiva inesistenza delle prestazioni di cui alle fatture utilizzate da NOME COGNOME nelle sue dichiarazioni fiscali.
A tale documento, contrariamente a quanto sostenuto, non si applica l’art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen., non essendo stato formato in un diverso procedimento penale.
Tale atto – come avvenuto – poteva essere liberamente acquisito agli atti del processo.
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2.2. Non esiste alcuna pregiudizialità nell’accertamento della sussistenza dei delitti ex artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000; è sufficiente, a fini della sussistenza del fumus, la verifica sulla insussistenza delle operazioni indicate nelle fatture utilizzate nelle dichiarazioni, senza che sia necessario l’accertamento della responsabilità dell’emittente.
2.3. Il motivo è, infine, a-specifico, nella parte in cui si deduce che la motivazione sia apparente poiché non spiega perché gli argomenti utilizzati dal Tribunale dovrebbero ritenersi privi dei requisiti minimi di coerenza, completezza, ragionevolezza e inidonei a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice.
Per altro, la motivazione non può in alcun modo dirsi apparente avendo il Tribunale del riesame indicato gli elementi dli fatto in base ai quali ha ritenuto l’oggettiva inesistenza delle operazioni di cui alle fatture emesse da NOME COGNOME COGNOME utilizzate dall’indagato: l’assenza di dati bancari relativi al costo dei carburanti alla manutenzione dei mezzi o ai pedaggi pagati dalla RAGIONE_SOCIALE emittente per l’esecuzione delle prestazioni di trasporto oggetto delle fatture; l’assenza di documenti di trasporto o bolle di accompagnamento della merce; la descrizione generica contenuta nei documenti contabili, senza alcuna indicazione del tipo di prestazione effettuata, del percorso seguito o del mezzo di trasporto utilizzato.
2.4. Per altro, come già indicato, il motivo contiene argomenti di merito e contesta la ricostruzione del fatto, deducendo così, oltre i ex art. 325 cod. proc. pen. il vizio della motivazione.
3. Il terzo motivo, da ultimo, è infondato.
3.1. Secondo la giurisprudenza, che ha ripreso i principi espressi da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01, il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria’ diretta o per equivalente, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendos escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario (Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Beni, Rv. 284313-01).
3.2. Con il decreto di sequestro il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che sussistesse il periculum in mora, in ragione della generica «libera disponibilità del denaro in capo all’indagato» (cfr. pag. 3).
Tale motivazione, benché insufficiente, non è assente o inesistente, dovendosi intendere per quest’ultima solo la motivazione che manca fisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, Rv. 248129-01) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, COGNOME, Rv. 252898-01).
Pertanto, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., tale motivazione poteva es integrata dal Tribunale del riesame. Si è affermato che, in sede di riesame sequestro preventivo, è legittima la decisione con la quale il Tribunale conferma relativo decreto per ragioni non coincidenti con quelle che lo sorreggono, quanto, data la natura interamente devolutiva del citato mezzo di gravame, Tribunale, da un lato, ha il potere di sottoporre a nuovo scrutinio l’atto di im del P.M. e, dall’altro, pur non potendo supplire con argomentazioni proprie carenze motivazionali del provvedimento impugnato di portata tale da renderlo giuridicamente inesistente, è tuttavia abilitato a modificarne e integrarn struttura logica nei termini ritenuti meglio rispondenti allo scopo legittimame perseguito in concreto dall’organo di accusa (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 COGNOME, Rv. 239694-01).
3.3. È, pertanto, legittima e non apparente la motivazione dell’ordinan impugnata con la quale è stato ritenuto sussistente il periculum in mora in ragione non solo della libera disponibilità del denaro in capo all’indagato e conseguente possibilità di occultarlo, ma soprattutto alla luce dell’alienazion parte del ricorrente – pochi mesi dopo l’accertamento ispettivo della Guardia Finanza – di un veicolo e di un rimorchio (pag. 6 dell’ordinanza).
Tale spoliazione dei propri beni da parte dell’indagato, in epoca successi all’accertamento fiscale, ma precedente all’emissione e all’esecuzione del decre di sequestro – tanto che, come confermato dalla difesa del ricorrente, il Tribun del riesame ha ordinato la riconsegna del veicolo al terzo acquirente in buona fe – è sufficiente a fondare un concreto pericolo di dispersione dei beni e delle so eventualmente dovute a titolo di imposta da parte di NOME COGNOMECOGNOME
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 14/02/2024.