Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 405 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 405 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nata in CINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/07/2022 del TRIB. LIBERTA’ di PRATO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni c1.21 PG COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, come da requisitoria depositata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 20.07.2022, il tribunale del riesame di Prato ha rigettato l’appello cautelare proposto dalla difesa nell’interesse dell’indagata RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza 30.06.2022 con cui il GIP/Tribunale di Prato, nel decidere sull’istanza di dissequestro e vendita del tessuti, beni deperibili, con trasferimento del vincolo cautelare sul corrispettivo, aveva accolto l’istanza del Procuratore Europeo che – ritenendo tale istanza legittima limitatamente alla vendita dei tessuti e alla conversione del sequestro sul prezzo, non accoglibile essendo invece l’istanza di assegnazione in via esclusiva dei tessuti in favore di tre soggetti dall’in dagata individuati, per la quale l’indagata aveva prestato il consenso alla vendita ed al prezzo concordato di 150.000 euro – di autorizzazione alla vendita dei tessuti (oggetto di precedente decreto di sequestro preventivo con duplice finalità impedita e funzionale alla confisca del profitto, in relazione al reato di contrabbando doganale) tramite l’RAGIONE_SOCIALE con attivazione di procedura competitiva e trasparente con prezzo minimo stabilito nell’importo di 150.000 euro, ritenendo applicabile l’art. 260, co. 3, c.p.p. anche in ipotesi di sequestro preventivo.
Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 321, 325, 260, c.p.p. ed all’art. 14 Preleggi, attesa l’applicazione analogica in malam partem al sequestro preventivo operato ai sensi dell’art. 321, c.p.p. in violazione del divieto di analogia.
In sintesi, la difesa sostiene che vi sarebbe stata nel caso in esame un’applicazione analogica in malam partem della previsione dell’art. 260, c.p.p., norma processuale che sarebbe stata dettata espressamente per il sequestro probatorio e che invece il GIP avrebbe applicato, in violazione del divieto di analogia in materia penale, dettato dall’art. 14 delle Preleggi, al sequestro preventivo. Nel senso auspicato dalla difesa militerebbe, in particolare, la collocazione sistematica della norma processuale, inserita tra le norme disciplinanti il sequestro probatorio, e, del resto, diversa è la funzione che il vincolo di indisponibilità è chiamato a svolgere nelle diverse forme di sequestro previste dal nostro codice di rito vigente. Proprio la diversa ratio delle varie tipologie di sequestro imporrebbe la previsione di una specifica disciplina normativa volta a garantire la funzione del vincolo e la
tutela del soggetto interessato. L’art. 260, c.p.p., sebbene non si riferisca espressamente al sequestro probatorio, sarebbe comunque una norma volta ad evitare che le cose sottoposte a sequestro vengano manipolate o modificate, assicurandone così l’intangibilità, donde non sarebbe ravvisabile un’identità di funzione dell’alienazione del bene sottoposto a sequestro rispetto al tipo di vincolo concretamente apposto, dunque si sarebbe operata non un’interpretazione estensiva ma un’applicazione analogica in violazione del divieto posto dall’art. 14 Preleggi.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 28.11.2022 la propria requisitoria scritta, richiamata dal P.G. all’udienza camerale a trattazione orale, con cui ha insistito per l’inammissibilità del ricorso.
In particolare, il PG rileva che il ricorso contesta il principio di diritto va rizzato dal giudice “a quo” per il quale, in tema di disciplina del sequestro, non viola il divieto di analogia “in malam partem” l’applicazione al sequestro preventivo della disposizione dell’art. 260, comma 3, cod. proc. pen., che prevede la facoltà dell’autorità giudiziaria di disporre la vendita o la distruzione di beni deperibili so toposti a sequestro probatorio (Sez. 3, sentenza n. 53341/2018, Rv. 275180 01). Il PG ritiene che a tale principio vada data continuità (ex plurimis, Sez. VI, 07-03-2022, n. 8111), aggiungendo che il Tribunale del riesame ha diffusamente argomentato sulla carenza di interesse ad opporsi alla sua applicazione, con motivazione non apparente non censurabile in questa sede.
In data 17.11.2022 è stata depositata istanza di trattazione orale del ricorso dall’AVV_NOTAIO, accolta con provvedimento del Presidente titolare del 23.11.2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato oralmente a seguito dell’istanza difensiva (non rilevando la rinuncia del difensore alla trattazione orale, intervenuta in limine atteso che la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell’art. 23, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza: Sez. 6, sentenza n. 22248 del 18/05/2021 – dep. 07/06/2021, Rv. 281520 – 01) è inammissibile.
Ed invero, ricorrono ragioni di inammissibilità sia perché il ricorso è generico per aspecificità, non confrontandosi con la decisione impugnata, sia perché manifestamente infondato.
2.1. Quanto alla prima causa di inammissibilità, rileva il Collegio come l’ordinanza impugnata ha ritenuto infondata l’eccezione difensiva di non estensibilità dell’art. 260, co. 3, c.p.p. al sequestro preventivo sia per l’identità di ratio ad essa sottesa nel caso in cui ricorra il vincolo reale del sequestro preventivo, rispondente alla necessità di evitare il deprezzamento cui il bene in sequestro sia soggetto per il trascorrere del tempo a tutela sia degli interessi dell’indagato sia dell’Erario, i considerazione del possibile diverso esito del procedimento, sia, ancora, per l’impossibilità di invocare il divieto di analogia ex art. 14 Preleggi, a tal proposit richiamando un precedente conforme di questa Sezione (Cass., n. 53341/2018).
I giudici del riesame, peraltro, motivano adeguatamente in ordine all’irrilevanza del consenso prestato ai fini della vendita della merce in sequestro, ben potendo essere disposta dal giudice in presenza dei presupposti di cui all’art. 260, co. 3, c.p.p., ferma la possibilità per l’indagato di proporre appello per far valere un interesse concreto contrario all’alienazione. Tale interesse, si legge nel provvedimento impugnato, è escluso nel caso in esame, sia perché è stata la stessa indagata a chiedere la vendita dei tessuti, sia perché l’esperimento della vendita tramite RAGIONE_SOCIALE non si è tradotto in un detrimento per l’indagata, atteso che le offerte pervenute per l’acquisto dei tessuti hanno raggiunto l’importo di 418.000 euro, ben superiore alla soglia di 150.000 euro che era quella offerta dai tre potenziali acquirenti indicati dall’indagata, donde nessuna utilità poteva riconoscersi all’assegnazione dei tessuti ai soggetti indicata dall’indagata, che si sarebbe tradotto al contrario nell’ottenimento di un prezzo inferiore a quello realizzabile.
Al cospetto di tale apparato argomentativo, le censure della difesa, articolate su un presunto vizio di violazione di legge, sono all’evidenza aspecifiche non confrontandosi con la puntuale argomentazione del provvedimento, che ha declinato con argomenti logico – giuridici ineccepibili le ragioni dell’applicazione analogica dell’art. 260 co. 3, c.p.p. al sequestro preventivo.
2.2. Il motivo, inoltre, come anticipato, si appalesa anche manifestamente infondato in diritto, come del resto reso palese dallo stesso richiamo giurisprudenziale da parte del provvedimento impugnato, atteso che questa stessa Sezione ha affermato, in fattispecie analoga, il principio, cui il Collegio ritiene di dover da senz’altro continuità, secondo cui in tema di disciplina del sequestro, non viola il divieto di analogia “in malam partem” l’applicazione al sequestro preventivo della
c4,
disposizione dell’art. 260, comma 3, cod. proc. pen., che prevede la facoltà dell’autorità giudiziaria di disporre la vendita o la distruzione di beni deperibili sottopost a sequestro probatorio (Fattispecie nella quale la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ha ritenuto legittima la vendita di alcuni animali presenti in un’azienda agricola, sottoposti a sequestro preventivo: Sez. 3, sentenza n. 53341 del 12/09/2018 dep. 28/11/2018, Rv. 275180 – 01).
In tale decisione, si noti, questa Corte – pur ritenendo che effettivamente la disposizione dell’art. 260, c.p.p., data la sua segnalata collocazione nella topografia codicistica, appaia essere direttamente rivolta a regolare i casi in cui venga disposto il sequestro a fini probatori – ha tuttavia osservato come, onde colmare l’evidente lacuna normativa che diversamente si verrebbe a creare laddove non fosse prevista una qualche disciplina applicabile al caso del sequestro preventivo di beni deperibili, la stessa debba essere estesa, attraverso un’interpretazione analogica della disposizione in questione, anche al caso in cui, compatibilmente con le finalità cui la misura è sottesa, il sequestro dei beni sia finalizzato agli scop indicati dall’art. 321 cod. proc. pen.
A tale proposito, si evidenzia in tale decisione, giova preliminarmente osservare come non sia di ostacolo a siffatto procedimento ermeneutico la collocazione in ambito, lato sensu, penale della disposizione in questione. Deve, in primo luogo, affermarsi la natura effettivamente analogica e non meramente estensiva della interpretazione che conduca a ritenere applicabile anche alla ipotesi di sequestro preventivo il disposto dell’art. 260, comma 3, cod. proc. pen.; invero qui non si tratta di considerare una espressione normativa nella sua massima portata logico-semantica possibile (così come si farebbe, ad esempio, ove si intendesse l’espressione “uomo” come “essere umano” senza quindi alcuna distinzione di genere), ma si tratta di applicare una determinata normativa, originariamente prevista per una certa fattispecie, ad altra fattispecie, caratterizzata da profili di omo geneità con la precedente, onde colmare una lacuna esistente nella complessiva disciplina di questa seconda figura.
Nel caso, pertanto, la evidente presenza di molteplici profili di omogeneità fra le due figure di sequestro (probatorio e preventivo), pur nella riconosciuta diversità delle finalità cui le medesime sono preposte, giustifica, in linea di principio, l’applicazione analogica della disciplina dell’una fattispecie ove si presentino dei vuoti normativa nella disciplina dell’altra. E ritiene il Collegio che quello in que stione, riguardante l’ipotesi del sequestro preventivo di beni deperibili, nella quale è riscontrabile la identità di ratio che ha indotto il legislatore a disciplinare espressamente la omologa figura del sequestro probatorio di cose deperibili, sia uno dei
casi in cui una siffatta lacuna normativa sia riscontrabile e che ciò, pertanto, giustifica, onde colmare la medesima, il ricorso alla analogia.
2.3 Tanto chiarito, ritiene, altresì, il Collegio condivisibile l’ulteriore arg mento richiamato nel precedente citato, secondo cui non è di ostacolo alla applicazione analogica dell’art. 260, comma 3, cod. proc. pen. il dettato di cui all’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, le cosiddette Preleggi.
Esso, infatti, in tal modo costituendo un insuperabile ostacolo all’utilizzo dello strumento della analogia in materia penale (ostacolo, per altro, ribadito, sebbene non con la stessa forza didascalica, ma con pari efficacia sia a livello codicistico dall’art. 1 cod. pen, ove si legge che “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”, sia a livello di Carta costituzionale, ove si rifletta ch il divieto in questione è, di fatto, espressione dei primato in materia penale, rispetto alle altre fonti del diritto, della legge formale, presidiato dall’art. 25, c Cost.) prevede che “le leggi penali (..) non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati”. Una tale disposizione, infatti, non solo ha ad oggetto la sola inibizione della interpretazione analogica laddove la stessa comporti una variazione in senso deteriore della posizione giuridica del soggetto interessato da essa (sul divieto di analogia solo in malam partem si vedano, ex multis: Sez. V, 6 ottobre 2016, n. 42309; Sez. VI, 8 luglio 2015, n. 29145), ed in questo caso non pare potersi rilevare siffatta caratteristica, posto che l’eventuale cessione del bene staggito, salva la destinazione del provento di essa all’esito del giudizio, prevede la corresponsione in favore dell’avente diritto di un prezzo a fronte del sacrificio costituito dalla alienazione del bene in sequestro, ma vi è da osservare come la disposizione in questione non appaia, comunque, di generale applicazione laddove la stessa abbia ad oggetto, come nel caso che ora interessa, norme strettamente procedurali, cioè destinate a regolare l’andamento di singoli momenti dell’iter del processo, senza che la regola applicata determini apprezzabili ricadute o effetti in ordine alla definizione del medesimo ed ai criteri di accertamento e di valutazione del fatto applicabili onde pervenire alla decisione con la quale si conclude il giudizio (sulla legittimità della applicazione analogica di norme, di vario contenuto ma tutte, relative al processo penale: Sez. I, 26 febbraio 2004, n. 8752; Sez. I, 17 luglio 2003, n. 30206; Sez. I, 23 maggio 1996, n. 2213). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
D’altra parte, sia pure in termini per lo più impliciti, questa Corte ha in non isolate occasioni avuto modo di ritenere non esulante dalla materia del sequestro preventivo la disciplina contenuta nell’art. 260, comma 3, cod. proc. pen.
In particolare, si è osservato che ai fini della valutazione della opportunità della alienazione di cose in sequestro che possono alterarsi (art. 260, comma 3, cod. proc. pen.), rileva anche il progressivo intrinseco deprezzamento del bene in ragione del trascorrere del tempo; ne consegue che è legittima la vendita, in pendenza della misura cautelare, dì una autovettura oggetto di sequestro per equivalente, in quanto funzionale alla ottimizzazione della fruttuosità della successiva eventuale misura ablatoria (Sez. II, 16 gennaio 2017, n. 1916), laddove il riferimento alla finalità del sequestro ne evidenzia la appartenenza alla species del sequestro preventivo e non probatorio. Nel senso della applicabilità della disposizione di cui all’art. 260, comma 3, cod. proc. pen. anche al sequestro preventivo si è espressa, sia pure per implicito, questa Corte altresì con alcune decisioni (Sez. I, 20 luglio 2009, n. 30100; Sez. III, 18 dicembre 2008, n. 46784), nelle quali, senza perplessità in ordine alla legittimità della misura disposta, si è precisato che il rimedio esperibile in casi di provvedimento con il quale sia stata disposta, ex art. 260, comma 3, cod. proc. pen., la alienazione di beni sottoposti a sequestro preventivo è il ricorso all’incidente di esecuzione.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso, il 14 dicembre 2022
Il Consi ere estensore