Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41195 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41195 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 20/25 Seq del Tribunale di Palermo del 10 febbraio 2025;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
sentito, altresì, per la ricorrente, dall’AVV_NOTAIO, del foro di Palermo, i quale si è insistito per l’accoglimento del ricorso.
GENERALE n. 14039 del 2025
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 febbraio 2025 il Tribunale di Palermo, operando in qualità di giudice del riesame cautelare ha, solo in parte, accolto il ricorso presentato da COGNOME NOME avverso il provvedimento emesso il precedente 8 novembre 2024 con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di taluni beni nella titolarità della predetta COGNOME, soggetto sottoposto ad indagini afferenti ad un’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri nonché ad una serie di reati fine da detta associazione realizzati.
In particolare, il Tribunale del riesame, preso atto che, per ciò che concerne la COGNOME, il sequestro preventivo, finalizzato alla successiva confisca per equivalente, ha avuto ad oggetto due beni mobili registrati (un motociclo ed un’autovettura non meglio identificati), mentre il sequestro di un’autovettura TARGA_VEICOLO era stato disposto con finalità impeditive di ulteriori delitti, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. in quanto utilizzato per la commissione di uno dei reati scopo della associazione, ha osservato, quanto ai primi due beni sequestrati, che il provvedimento genetico non ha esplicitato le ragioni, relative al pericolo nel ritardo, che avrebbero giustificato l’adozione del provvedimento cautelare; esso è stato, nei limiti dianzi indicati, pertanto, revocato dal giudice del riesame,
Diversamente per quanto attiene al sequestro inipeditivo avente ad oggetto la ricordata autovettura; con riferimento a questa, infatti, il Tribunale ha rilevato che la stessa, è stata utilizzata per la realizzazione di una delle ipotesi criminose attribuite alla COGNOME, in particolare essa è stata utilizzata per recarsi in una occasione sul luogo ove è stato eseguito il trasbordo dei tabacchi lavorati esteri illecitamente importati nel territorio nazionale dagli autoarticolati con i quali essi erano stati introdotti in Italia a taluni furgoni per il loro successivo trasporto; ha altresì segnalato che il rapporto di pertinenzialità non occasionale fra l’autovettura e le condotte criminose era ricavabile dalla circostanza che la COGNOME ha stabilmente svolto in seno alla associazione un compito di natura esecutiva, contabile e logistico informativo.
Quanto alla sussistenza del pericolo derivante dalla perdurante disponibilità dell’autovettura in questione, ha ritenuto il Tribunale che questa potrebbe agevolare la reiterazione di analoghe condotte criminose, dovendo
ritenersi che la COGNOME traesse almeno in parte le proprie fonti di sostentamento economico dallo Svolgimento del contrabbando dei tabacchi.
Avverso l’ordinanza in questione ha interposto ricorso per cassazione la difesa fiduciaria della COGNOME, rilevando che quella era stata emessa in assenza degli elementi legittimati in diritto la conservazione della misura cautelare e che la motivazione della medesima era contraddittoria e lacunosa.
In particolare, è stato rilevato che non vi erano elementi per ritenere che vi fosse stato un asservimento del bene in questione alla realizzazione del reato, stante la episodicità del suo utilizzo.
In sostanza la ricorrente difesa ha fatto leva sulla dedotta mera occasionalità dell’utilizzo a fini illeciti dell’automezzo per escludere che sussistessero gli elementi legittimati il suo sequestro impeditivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.
Va premesso che non è in discussione che l’autovettura di cui si tratta, una TARGA_VEICOLO, sia di proprietà della ricorrente.
Parimenti indiscusso è che il predetto veicolo sia stato attinto, per quanto ora interessa, dalla misura cautelare del sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. con finalità “impeditiva” della commissione da parte della COGNOME di altre condotte delittuose in tema di contrabbando di tabacchi lavorati esteri in quanto lo stesso è stato utilizzato dalla citata COGNOME per portarsi, unitamente ad altri correi, in una località ove era in corso di svolgimento il trasbordo di tabacchi di contrabbando introdotti sul territorio nazionale tramite un autoarticolato dal ricordato automezzo a taluni autoveicoli nella disponibilità del sodalizio del quale la donna era partecipe.
Tanto considerato, osserva questa Corte come sia giurisprudenza riconosciuta che ai fini della adozione della misura cautelare del sequestro preventivo delle cose pertinenti al reato, ove questo sia finalizzato ad evitare la commissione di ulteriori condotte delittuosa ovvero la protrazione di un reato in atto non è necessario accertare. l’esistenza di un rapporto di derivazione fra il bena da sequestrare ed il reato commesso, in quanto il concetto di pertinenza enunciato dal primo comma dell’art. 321 cod. proc. pen. deve essere riferito non solo alle cose sulle quali o per mezzo delle quali
il reato fu commesso o che ne costituiscono il profitto, il prodotto od il prezzo, ma anche a quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa (Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 marzo 2016, n. 9149, rv 266454).
Come è stato ben scolpito da questa Corte il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica la esistenza di un collegamento fra il reato e la cosa oggetto della misura e non fra questa e l’autore dell’illecito (Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 giugno 2024, n. 24065, rv 286552).
E’, peraltro chiaro, come da questa Corte segnalato – richiamando un non recente precedente che, tuttavia, appare ancora meritevole di essere inteso come espressivo di un principio tuttora attuale – che il concetto di cosa pertinente al reato, secondo la previsione di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., è affidato alla interpretazione giurisprudenziale, che deve definirlo in relazione all’istituto nell’ambito del quale il concetto è utilizzato, sicché ai fin del sequestro preventivo è cosa pertinente al reato quella che non solo è servita a commettere il reato, ma che è anche strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell’attività criminosa; invero, poiché in astratto ogni cosa può servire per commettere reati futuri, il giudice che deve definire la sequestrabilità a fini preventivi è inevitabilmente tenuto a restringere il concetto di cui sopra solamente a quelle cose che hanno una pericolosità intrinseca, ossia una specifica e strutturale strumentalità rispetto a probabili reati futuri, ovvero che la hanno acquisita per effetto del ripetuto uso.
In altri termini, il rapporto di strumentalità tra la res auferenda ed il reato deve essere essenziale e non solo occasionale; ciò per evitare di allargare a dismisura, e quindi sostanzialmente secundum libitum judicis, il concetto di sequestrabilità, poiché l’istituto del sequestro preventivo, nel perseguire fini di difesa sociale, non può sacrificare in modo indiscriminato i diritti patrimoniali dei cittadini sottraendo a questi la disponibilità di cose che è in se stessa lecita, a meno che non si tratti di disponibilità oggettivamente e specificamente predisposta per l’attività criminosa (Così: Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 aprile 2019, n.42129, n. m., la quale, a sua volta, rimanda a: Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 marzo 1993, n. 337, rv 193403).
D’altra parte, come è stato nella medesima occasione anche precisato, pure la confiscabilità facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen. sussiste solo per le cose la cui strumentalità rispetto al reato sia essenziale e non occasionale, giacché il parametro di pericolosità sociale è identico sia in corso di processo sia in esito alla condanna (argomento questo, mutatis mutandis, ripreso anche da Corte di cassazione, Sezione III penale, *4 marzo 20t6, n.
9149, rv 266454, laddove si precisa, proprio in relazione alla ipotesi di sequestro preventivo di un autoveicolo adoperato per un’attività di carattere illecito, che, onde legittimarne il sequestro impeditivo, era necessario che lo stesso risultasse “abitualmente” adibito a tale funzione).
Nel caso in esame l’esistenza di siffatto necessario vincolo – se non di vero e proprio asservimento della cosa al fine illecito quanto meno di suo non sporadico utilizzo – fra il bene ad il delitto appare giustificato in termini privi di razionalità da parte del Tribunale di Palermo; infatti – premessa la descritta unicità dell’accesso della COGNOME presso il luogo ove si stata eseguendo il trasbordo dei tabacchi lavorati esteri dall’autoarticolato col quale essi erano stati introdotti in Italia ed i furgoni utilizzati per i successivi trasferimenti della res illicita -il giudice del riesame del sequestro deduce il vincolo di pertinenzialità fra il bene ed il reato, vincolo del quale era stata espressamente lamentata in sede di impugnazione cautelare la mera occasionalità, con l’affermazione che la ricorrente svolgeva, in seno al sodalizio criminale un ruolo “associativo, di nature organizzativa, esecutiva, contabile e logistico-informativo”.
Ora, si osserva come i descritti compiti che il Tribunale di Palermo ha attribuito alla COGNOME – aventi un dichiarato carattere esecutivo e, si direbbe, “impiegatizio” – non risultano comportare (ove si eccettui l’attività di accesso al luogo ove doveva essere trasferito il carico di tabacchi lavorati esteri pervenuto sul territorio nazionale che, però, si caratterizza per la sua unicità) l’uso di alcuna autovettura, quindi neppure di quella del cui sequestro si sta trattando.
In tale senso, giova chiarire, la motivazione della ordinanza impugnata appare del tutto apparente, non consentendo la ricostruzione del ragionamento che ha condotto il Tribunale del riesame ad adottare il provvedimento impugnato; fattore questo che, ridondando nella violazione di legge, ne consente l’attuale sindacato anche in occasione dell’impugnazione di fronte a questa Corte di un provvedimento cautelare reale (Corte di cassazione, Sezione II penale, 11 settembre 2023, n. 37100, rv 285189).
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con riferimento alla assenza di effettiva motivazione in relazione alla sussistenza del requisito della abituale adibizione del veicolo sequestrato alla commissione dei reati per cui si indaga e, pertanto, dell’effettiva pertinenzialità del bene al delitto.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
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