Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2823 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2823 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata a POLLENA COGNOME il 31/03/1993
avverso l’ordinanza del 10/09/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA
VETERE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt.610, comma 5, e 611, comma 1 bis e seguenti, cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato il riesame proposto da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli Nord il 17 luglio 2024, avente ad oggetto l’autovettura Mercedes TARGA_VEICOLO
Si legge nel provvedimento che “la nebulosa vicenda” (pg.2) riguardante la circolazione dell’autovettura meriti, allo stato, un adeguato approfondimento di indagine e che, non essendo stato prodotto alcun tipo di documento, la buona fede della ricorrente sia allo stato meramente asserita ma, ancora, indimostrata.
Su tali premesse, ritenuta la sussistenza del fumus delicti dei reati di appropriazione indebita e truffa (artt. 646 e 640 cod. pen., rispettivamente) il provvedimento di sequestro è stato confermato, con la reiezione dell’istanza di 5 GLYPH i 51-C iY154:, riesame, essenciDinerentel il pericolo che la vettura possa essere ulteriormente alienata e quindi dispersa definitivamente, frustrando ogni possibilità di recupero del mezzo o di ristoro della persona offesa.
Presentando ricorso per cassazione, la difesa di NOME COGNOME formula un unico motivo, incentrato su manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché su violazione di legge con riferimento agli artt. 2700, 2702 e 2703 cod. civ..
Poiché l’atto pubblico (nel caso, il documento di passaggio di proprietà con la firma autenticata dalla titolare dell’agenzia automobilistica) “fa fede a querela di falso” (pg. 2), non può farsi questione nel presente procedimento della falsità della autografia del documento da parte della denunciante e, conseguentemente, deve escludersi la possibilità di configurare la truffa (e, a cascata, la appropriazione indebita), reati peraltro nemmeno contestati alla ricorrente, che è terza interessata nel procedimento de quo.
Il ricorso è inammissibile perché formulato per un motivo in parte non consentito ed in parte manifestamente infondato.
3.1 Innanzitutto, è di tutta evidenza che il motivo, mischiando considerazioni motivazionali con tematiche giuridiche, alla fine s’impinge in valutazioni di fatto (con relativo riflesso motivazionale ex art. 606 lett. e, cod, proc. pen., puntualmente richiamato nella rubrica del motivo) che per definizione esulano dal novero delle questioni che possano essere sottoposte in questa sede alla Corte.
Va infatti ricordato che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.325 cod. proc. pen.), cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento (vedi Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, COGNOME, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino ove la
motivazione risulta ampia e certamente sufficiente a superare eventuali critiche in tal senso (peraltro nemmeno esplicitate nel ricorso).
3.2 In aggiunta, è manifestamente infondato il motivo laddove denuncia violazione di legge, ed in particolare dei citati articoli del codice civile (2700, 2702, 2703), senza considerare che, a mente dell’art. 193 cod. proc. pen., nessuna presunzione, valore probatorio rafforzato o limitazione può essere opposta al giudice nel processo penale, ad eccezione che in tema di stato di famiglia o di cittadinanza, ipotesi all’evidenza non sussistenti nel caso di specie.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025