Sequestro Preventivo Veicoli: Quando l’Appello del Custode è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, offre importanti chiarimenti sulla disciplina del sequestro preventivo veicoli e sui doveri del custode giudiziario. Il caso riguarda un soggetto che, nominato custode dei propri veicoli pignorati, ha omesso di consegnarli all’Istituto Vendite Giudiziarie, subendo un sequestro penale per il reato di cui all’art. 388 c.p. La decisione della Suprema Corte conferma la legittimità della misura cautelare, delineando i confini del ricorso e la validità delle giustificazioni addotte dal ricorrente.
I Fatti di Causa: La Mancata Consegna dei Veicoli Sotto Sequestro
La vicenda ha origine da un provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, che disponeva il sequestro preventivo di tre autoveicoli (due di una nota marca tedesca e uno di una casa automobilistica italiana). Il proprietario dei veicoli era stato precedentemente nominato custode giudiziario degli stessi, con l’obbligo di consegnarli all’Istituto Vendite Giudiziarie di Verona.
Non avendo ottemperato a tale ordine, si è configurato a suo carico il reato previsto dall’articolo 388, comma 7, del codice penale. Di conseguenza, è stata applicata la misura cautelare reale del sequestro preventivo, contro la quale l’interessato ha proposto riesame.
L’Ordinanza del Tribunale e i Motivi del Ricorso
Il Tribunale di Verona, in sede di riesame, ha rigettato la richiesta, confermando il provvedimento del GIP. Avverso tale decisione, il difensore del custode ha presentato ricorso per Cassazione, basandosi su due argomentazioni principali:
1. Insussistenza del periculum in mora: La difesa sosteneva la mancanza di un pericolo concreto e attuale che giustificasse la misura del sequestro.
2. Mancanza di motivazione sulla causa di forza maggiore: Si lamentava che l’ordinanza non avesse adeguatamente considerato la tesi difensiva secondo cui l’inadempimento era dovuto a una causa di forza maggiore, poiché i veicoli erano strumentali all’attività lavorativa del ricorrente e al mantenimento della sua famiglia.
Analisi del sequestro preventivo veicoli e limiti del ricorso
La Corte di Cassazione, prima di entrare nel merito, ribadisce un principio fondamentale: il ricorso contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, errori procedurali o per una motivazione assente, carente o manifestamente illogica. Non è possibile, in sede di legittimità, una rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice del merito.
Sulla base di questo presupposto, la Corte ha giudicato il ricorso inammissibile, ritenendo la motivazione del Tribunale del riesame del tutto adeguata e immune da vizi.
le motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto logico e coerente il ragionamento del Tribunale di Verona. Per quanto riguarda il fumus commissi delicti (la parvenza di reato), il Tribunale ha correttamente evidenziato la semplice circostanza della mancata ottemperanza all’ordine di consegna. Le giustificazioni addotte dal ricorrente, secondo cui i veicoli erano essenziali per la sua attività lavorativa, sono state considerate non supportate da prove concrete. Anche la richiesta di un contrassegno per disabili per uno dei veicoli non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare un effettivo e indispensabile bisogno.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che la pendenza di un giudizio civile di opposizione all’esecuzione non esonera il custode dall’obbligo di consegnare i beni. Per quanto concerne il periculum in mora, i giudici hanno ritenuto non irragionevole desumere il pericolo dalla possibilità che il ricorrente, mantenendo la disponibilità dei beni, potesse vanificare le aspettative del creditore attraverso il deterioramento, la dispersione o l’alienazione dei veicoli.
le conclusioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione rafforza il principio secondo cui la nomina a custode giudiziario comporta doveri precisi e inderogabili. Le eventuali giustificazioni per la mancata consegna dei beni devono essere provate in modo rigoroso e non possono basarsi su mere affermazioni, specialmente quando un giudice del merito le ha già valutate come infondate.
Essere nominato custode giudiziario dei propri beni esonera dall’obbligo di consegnarli?
No, la nomina a custode comporta l’obbligo di adempiere agli ordini del giudice, inclusa la consegna dei beni a un istituto designato, come l’Istituto Vendite Giudiziarie. La pendenza di un giudizio di opposizione all’esecuzione non sospende tale dovere.
Affermare che i veicoli sequestrati sono necessari per il lavoro è sufficiente per evitare il sequestro preventivo veicoli?
No, non è sufficiente. Secondo la sentenza, tale affermazione deve essere supportata da prove concrete (‘allegazioni a sostegno’). La semplice dichiarazione, non corredata da adeguata documentazione, non è stata ritenuta valida per giustificare la mancata consegna.
Per quali motivi si può ricorrere in Cassazione contro un’ordinanza di sequestro?
Il ricorso per Cassazione contro un’ordinanza in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, per errori procedurali, o per una motivazione assente, carente o così illogica da non rendere comprensibile il ragionamento del giudice.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2567 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2567 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Bussolengo il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 31/07/2025 del Tribunale della libertà di RAGIONE_SOCIALE; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza impugnata il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato la richiesta di riesame del provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha disposto il sequestro preventivo di tre veicoli (due Mercedes e una Fiat) di proprietà di NOME COGNOME in relazione al reato ex a t. 388, comma 7, cod. proc pen. per avere omesso di consegnarli, dopo esserne stato nominato custode giudiziario, all’RAGIONE_SOCIALE.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza deducendo l’insussistenza del periculum in mora e la mancanza di una specifica motivazione circa l’assunto difensivo in base al quale COGNOME avrebbe agito per causa di forza maggiore, poiché i tre veicoli sono strumentali allo
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svolgimento della sua attività lavorativa e, quindi, al mantenimento suo e della sua famiglia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, per errores in procedendo, o per assenza o carenza della motivazione tale da rendere non comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv 239692; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608
Invece, nell’ordinanza impugnata, circa il fumus commissi delicti, il Tribunale ha puntualmente rilevato che COGNOME non ha ottemperato alla intimazione di consegnare entro dieci giorni i veicoli all’istituto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ha argomentato che l’assunto difensivo secondo cui i veicoli sarebbero strumentali all’attività lavorativa non è corredato da allegazioni a sostegno e, per quel che specificamente concerne il veicolo Fiat, la richiesta al Comune di un contrassegno che lo indicava come necessario al trasporto di disabili non implica che essa fosse collegata a un effettivo bisogno e che l’uso del veicolo a questo scopo sia effettivo. Inoltre, ancte ha rilevato che tale deduzione difensiva è stata rigettata dal Giudice civile nel giudizio di opposizione alla esecuzione, la proposizione della quale, comunque, non esonerava COGNOME dall’obbligo di consegnare le tre autovetture di cui era stato nominato custode.
Per altro verso, ha non irragionevolmente desunto il periculum in mora dalla possibilità che COGNOME vanifichi le aspettative del creditore deteriorando, disperdendo o alienando i beni se degli stessi gli fosse lasciata la disponibilità.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/202.5