Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10424 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10424 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME NOME COGNOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Cina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/10/2025 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso (con motivo nuovo articolato con memoria del 28/01/2026).
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 10/12/2021 il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso per riesame proposto da COGNOME, in proprio e nella qualità di l.r. di RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto di convalida e sequestro preventivo emesso il 02/03/2025 dal G.i.p. presso il Tribunale di Milano.
2.Il Tribunale di Milano ha ritenuto l’impugnazione inammissibile perchØ tardivamente proposta, richiamando il disposto dell’art. 324 cod. proc. pen., attesa l’intervenuta conoscenza del provvedimento di sequestro da parte del ricorrente, come emergente dagli atti e richiamato anche dalla difesa, e considerata la presentazione da parte dello stesso in proprio e quale l.r. di richiesta di riesame in data 13/03/2025, così intervenendo nel giudizio celebrato il 23/04/2025, sintomo di piena conoscenza del sequestro e risolutivo elemento per riscontrare, dunque, la tardività della successiva impugnazione in data 23/07/2025.
3.COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1.Violazione ed inosservanza degli artt. 125, 324, 591 cod. proc. pen.; si doveva ritenere del tutto assente la prova della conoscenza del decreto di sequestro preventivo sia da parte del ricorrente che della società della quale RAGIONE_SOCIALE, attesa la mancata notificazione dello stesso via pec; il provvedimento si era di fatto basato sul presupposto per cui il COGNOME fosse un complice del ricorrente; il Ren aveva avvisato il NOME del suo accesso in banca e lo rendeva partecipe di quello che stava accadendo, motivo per cui il ricorrente nominava il difensore affinchØ intervenisse in giudizio per dimostrare l’infondatezza del teorema
accusatorio, allo scopo di dimostrare come il sequestro preventivo fosse basato solo ed esclusivamente su di un sospetto avanzato da Banca Intesa. La precedente decisione del Tribunale del riesame non era condivisibile (quanto alla impossibilità di riscontrare la ricorrenza di una procura speciale per la terza interessata), ma si era deciso di non proporre ricorso per cassazione, questo perchØ in ordine al sequestro preventivo si decideva di sanare i vizi della procura speciale atteso che il provvedimento non era mai stato notificato al ricorrente in veste di indagato; per questo motivo veniva rilasciata nuovaprocura speciale alla quale seguiva una nuova richiesta di riesame, che doveva essere considerata la prima richiesta di riesame del ricorrente, che nel primo giudizio si era semplicemente limitato ad intervenire come terzo interessato, mai come indagato, tra l’altro senza avere mai ricevuto la notifica del decreto di sequestro debitamente tradotto. Non si poteva per tale ragione in alcun modo ritenere l’effettiva conoscenza da parte dello stesso del decreto di sequestro preventivo.
3.2.Violazione di legge in relazione all’art. 143 cod. pen., nonchØ dell’art. 6 della Conv. EDU:; la mancata traduzione del decreto di sequestro preventivo in favore del diretto interessato precludeva la conoscenza da parte dello stesso del contenuto del provvedimento; contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del riesame il decreto di sequestro preventivo rientra tra gli atti che devono necessariamente essere tradotti; le conclusioni del Tribunale di Milano sul punto sono illegittime, non potendo l’art. 143 cod. proc. pen. interpretato in termini restrittivi. Il termine per impugnare doveva dunque essere riferito al momento della notifica al ricorrente del decreto regolarmente tradotto ed allo stesso notificato.
3.3.Violazione di legge in relazione agli artt. 321, 324, 568 cod. proc. pen., atteso che il Tribunale del riesame aveva errato nel ritenere che il ricorrente non avesse in alcun modo manifestato un interessea fare venire meno il decreto di sequestro preventivo; in realtà i motivi di riesame presentati alla udienza del 06/10/2025 nell’interesse del ricorrente avevano come fine la revoca del sequestro preventivo, o comunque la possibilità di limitarne la portata, generando un effetto favorevole per RAGIONE_SOCIALE, in applicazione dei principi di recente affermati dalle Sezioni Unite sulla base dei quali anche la persona sottoposta alle indagini può proporre istanza di riesame sebbene non abbia diritto alla restituzione del bene.
3.4.Con motivo nuovo depositato in data 28.1.2026 la difesa ha dedotto la ricorrenza di violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 324 e 591 cod. proc. pen. ricorrendo un interesse del NOME alla restituzione, atteso che alla richiesta di riesame erano state allegate due nomine una come indagato e una come terzo interessato quale l.r. rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
4.Il Procuratore Generale ha chiesto che il provvedimento impugnato venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni che seguono.
2.I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, avendo il ricorrente contestato la dichiarazione di inammissibilità della istanza di riesame, allegando una serie di allegazioni in correlazione reciproca tra loro e incentrate in particolare sulla tempestività della istanza di riesame dichiarata inammissibile, in considerazione della mancata conoscenza del decreto di sequestro che aveva interessato la società della quale il ricorrente era legale rappresentante, decreto di sequestro che, tra l’altro, non era stato tradotto in violazione della normativa interna e convenzionale.
3.In via preliminare, occorre considerare come, secondo il diritto vivente, il sindacato della Corte di cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali Ł circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, COGNOME, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 23969201).
4.Il ricorrente all’evidenza si limita a proporre una serie di considerazioni in fatto, a carattere reiterativo e alternativo, quanto alla decisione del Tribunale del riesame, non censurabile in questa sede, certamente non apparente o omessa, che, con argomentazioni del tutto logiche e prive di aporie, in assenza di violazione di legge, ha compiutamente ricostruito le vicende che portavano alla apposizione di misura cautelare reale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, evidenziando puntualmente come, sulla base di una serie di circostanze obiettivamente riscontrabili (e tra l’altro richiamate anche dalla difesa in ricorso), il ricorrente avesse avuto piena conoscenza del sequestro e della sua portata, tanto che aveva partecipato al ‘primo’ giudizio di riesame, sicchØ la successiva richiesta di riesame, oggetto del presente, procedimento Ł stata legittimamente dichiarata inammissibile. Non ricorre la lamentata violazione di legge, atteso che il Tribunale del riesame ha puntualmente evidenziato: – la disciplina di cui all’art. 324 cod. proc. pen.e la tardività della istanza di riesame, atteso il pieno riscontro della conoscenza di fatto da parte dell’interessato dell’avvenuto sequestro; – che l’odierno ricorrente in data 13/03/2025 aveva presentato in proprio e quale l.r. della RAGIONE_SOCIALE istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. di Milano in data 02/03/2025; – che ne conseguiva all’evidenza oggetivo riscontro della piena conoscenza della intervenuta apposizione del sequestro, attesa la presentazione della istanza di riesame nella propria duplice qualità, circostanza che non veniva in alcun modo incisa dal portato della decisione n. 145/2025 sulla prima istanza di riesame (quanto al difetto di rappresentanza), con conseguente tardività della ‘seconda’ istanza di riesame.
5.Il ricorrente con le sue deduzioni non ha effettivamente contestato tale ricostruzione dell’andamento procedimentale dinnanzi al Tribunale del riesame in due distinti momenti, caratterizzati da due distinte istanze con riferimento alla apposizione del provvedimento di sequestro sul conto corrente della RAGIONE_SOCIALE ed ha anzi evidenziato la propria attiva partecipazione al precedente giudizio di riesame, ritenendo non condivisibile la decisione in quella sede assunta, sottolineando come tuttavia, sulla base di precisa strategia processuale, si era scelto di non proporre ricorso per cassazione avverso la prima decisione, scegliendo di sanare i vizi riscontrati quanto alla procura che era stata originariamente rilasciata, proponendo nuova istanza di riesame (così nel primo motivo di ricorso).
6.Tale insieme di circostanze, compiutamente ricostruite nel provvedimento impugnato, e di fatto non contestate, rappresentano la ratio decidendi del provvedimento impugnato, con la quale il ricorrente effettivamente non si confronta. NØ coglie nel segno l’ulteriore censura, svolta al fine di ritenere riscontrata la tempestività della seconda richiesta di riesame (elemento disatteso senza alcuna illogicità manifesta dalla ricostruzione appena richiamata),
con la quale si Ł sostenuta la tempestività della seconda istanza di riesame attesa la mancata traduzione del decreto di sequestro in violazione della normativa interna e convenzionale. Mancata traduzione che, nella prospettiva difensiva, sarebbe indicativa della assenza di conoscenza del provvedimento, per contrastare la dichiarazione di inammissibilità della seconda istanza di riesame. In tal senso si deve rilevare, come correttamente osservato dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni, che questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di diritto all’assistenza linguistica, la previsione di cui all’art. 143 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non contempla il decreto di sequestro nel novero degli atti di cui l’autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta in lingua comprensibile all’indagato alloglotta; pertanto, l’omessa traduzione del decreto di sequestro non determina alcuna conseguenza giuridica e non rileva sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione al tribunale del riesame’ (Sez. 5, n.41961 del 30/03/2017, Pan, Rv.27142201; Sez.2, n. 4283 del 08/01/2015, COGNOME, Rv. 263191-01). Tale principio di diritto, applicato correttamente dal Tribunale del riesame, si pone in chiara e costante linea di continuità con i principi già affermati dalle Sez. U COGNOME, che hanno chiarito che il riconoscimento del diritto all’assistenza dell’interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero ” status” di straniero o apolide, ma richiede l’ulteriore presupposto, in capo a quest’ultimo, dell’accertata ignoranza della lingua italiana. (Fattispecie in cui, avendo il ricorrente lamentato la mancata traduzione, nella lingua madre o in inglese, del decreto di sequestro preventivo, la Corte ha ritenuto congruamente accertata in sede di merito la sua dimestichezza con l’idioma italiano, sottolineando, peraltro, che la non recente acquisizione della cittadinanza italiana per effetto di matrimonio gli avrebbe imposto l’onere, non assolto, della prova contraria alla presunzione stabilita nell’art. 143, comma primo, cod. proc. pen.). Nel caso di specie la parte ricorrente non ha, tra l’altro, neanche genericamente evocato una mancata conoscenza e ignoranza da parte del ricorrente della lingua italiana (Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018, COGNOME, Rv. 273246-01; Sez. 2, n. 17327 del 20/01/2023, COGNOME, Rv. 284528-01).
7.In conclusione, il ricorrente non si Ł confrontato con le ragioni della decisione del Tribunale, che ha correttamente evidenziato la tardività della seconda istanza di riesame e la chiara conoscenza del provvedimento, che non doveva essere tradotto ai sensi dell’art. 143 cod. pen., in presenza di una precedente istanza presentata dal RAGIONE_SOCIALE in proprio e quale l.r. della RAGIONE_SOCIALE destinataria del provvedimento di sequestro preventivo, dal che discende l’assorbimento delle ulteriori censure proposte quanto alla motivazione in subordine resa dal Tribunale, così come l’inammissibilità del motivo nuovo, atteso che si trasmette a quest’ultimo il vizio radicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277850-01; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, COGNOME, Rv. 275158-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 13/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME