Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6747 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6747 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Mento di Porto Salvo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/05/2025 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del terzo motivo di ricorso e il rigetto del ricorso nel resto;
uditi per l’imputato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, e l’AVV_NOTAIO, che ha concluso associandosi alle conclusioni del co-difensore chiedendo la trasmissione degli atti alle Sezioni Unite.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14/05/2025, il Tribunale di Milano rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del prezzo del reato, emesso dal Gip del Tribunale di Milano in data 14/4/2025 in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 81 cpv cod.pen., 8 d.lgs 74/2000 ed avente ad oggetto bene immobile sito in Milano.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 173, comma 1, 309, comma 10, 324, comma 7, cod.proc.pen.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale aveva depositato la motivazione della decisione oltre il termine di trenta giorni dal deposito del dispositivo; infatti, come emergente dagli atti processuali, l’udienza si era tenuta in data 14/5/2025, il dispositivo era stato depositato il 16/5/2025 e la relativa motivazione era stata depositata in data 18/6/2025; erano quindi decorsi 33 giorni, conseguendone la perdita di efficacia dell’ordinanza; il tribunale, peraltro, non avrebbe indicato nel dispositivo, come avrebbe dovuto, la necessità di avvalersi di un termine più lungo per il deposito, comunque non superiore a 45 gg. come previsto dall’art. 310, ultima parte, cod. proc. pen. La tardività del deposito determinava, dunque, a mente dell’art. 309, comma 10, cod.proc.pen. l’inefficacia della misura cautelare.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 1 e 8 d.lgs 74/2000.
Argomenta che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che le fatture di cui all’imputazione riguardassero operazioni inesistenti, in quanto era emerso che le prestazioni indicate erano state effettivamente eseguite ed era anche stato effettuato il relativo pagamento; il Tribunale aveva erroneamente affermato che trattandosi di prestazioni illecite (poichè documentavano corsi di formazione mai svolti) dovevano ritenersi inesistenti. Il concetto di inesistenza oggettiva ricomprende sia l’inesistenza assoluta che quella relativa ma non può essere estesa ad una fictio iuris quando, cioè, l’operazione esista, come nella specie, ma sia giudicata illecita.
Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 321, comma 2 cod.proc.pen. e 240 cod.pe.
Lamenta che il sequestro aveva ad oggetto il prezzo del reato e che esso doveva considerarsi indeterminato perché determinato in maniera induttiva e
presuntiva e senza alcuna specificazione in ordine alla ripartizione dello stesso tra tutti i correi, pur trattandosi di illecito plurisoggettivo.
Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 104 e 104 bis disp.att. cpp. Argomenta che il Tribunale aveva applicato la norma sull’amministratore giudiziario al di fuori dei casi previsti dalla legge e in violazione del principio proporzione di cui all’art. 275 cod.proc.pen. e delle norme a tutela del domicilio e della proprietà. Oggetto del sequestro non era un’azienda o una società o altro bene di cui era necessaria l’amministrazione, ma immobile di residenza del ricorrente, che si era visto imporre il pagamento di una indennità di occupazione per impedire lo spossessamento.
Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata.
Il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha chiesto la trattazione orale del ricorso e depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con decisione cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, hanno autorevolmente affermato che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell’art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen’ deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo; ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni – introdotte nel predetto comma decimo dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 – relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016 – dep. 06/05/2016, COGNOME, Rv. 266790).
Tale decisione, come è noto, ha composto un contrasto giurisprudenziale, optando per l’orientamento volto ad attribuire natura recettizia al rinvio ai commi 9 e 10 dell’art. 309, tesi confortata dalle indicazioni fornite in via AVV_NOTAIO da precedente sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013 – dep. 17/06/2013, COGNOME), la quale ha non solo ribadito la piena legittimità di una disciplina differenziata dei due settori, cautelare reale e cautelare personale, alla luce del diverso livello di tutela rispettivamente assicurato dalla Carta costituzionale, ma ha anche precisato che il rinvio deve considerarsi recettizio sia quando si è «in mancanza di formule chiarificatrici», sia quando oggetto del richiamo non è un istituto giuridico considerato nel suo complesso, ma solo specifiche disposizioni contenute nell’atto normativo richiamato (situazioni entrambe ricorrenti nella fattispecie in esame). Si è osservato, in particolare, che: “delle modifiche apportate all’art. 309 con l’art. 11 della legge n. 47 del 2015 (si
tratta di aggiunte ai commi 6, 8- bis e 9; della introduzione ex novo del comma 9-bis; della sostituzione dell’intero comma 10), non tutte sono state estese al riesame reale, ma soltanto alcune. E si tratta di quelle concernenti i soli commi 9 e 9-bis, perché tali sono i commi che il legislatore del 2015 ha espressamente menzionato quando ha indicato, con la sostituzione delle parole, l’ampiezza del nuovo richiamo che intendeva operare; il fatto che il comma 6 dell’art. 11 legge n. 47 del 2015, laddove espressamente sono citati i commi da sostituire nel richiamo presente nell’art. 324, comma 7, non menzioni anche il comma 10 dell’art. 309 cod. proc. pen., fa ritenere che il detto comma 10, nella formulazione risultante dall’intervento del legislatore nell’ultima riforma, non debba riguardare la modalità di funzionamento del riesame reale.
E si è ulteriormente precisato che “si tratta comunque di una interpretazione – quella che esclude l’innesto del novellato comma 10 nel sistema dell’art. 324 che risulta giustificata anche alla luce di considerazioni di carattere sistematico e perciò non può dirsi frutto di una interpretazione ancorata alla sola lettera dell’intervento manipolativo del legislatore. Il menzionato comma 10 non può oggettivamente operare per il riesame delle misure reali, quanto alla sanzione che appresta al mancato rispetto del precetto del precedente comma 5, per ragioni che rimandano alla stessa struttura del precetto in questione e alla ontologica incompatibilità di questo col comma 3 dell’art. 324, ragioni illustrate dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici e poi unite, all’indomani della introduzione del nuovo testo del detto comma 5. Non vi è incoerenza sistematica nell’affermare, dunque, che quello stesso comma 10 resta non operante anche in relazione a tutte le innovazioni in esso introdotte dalla legge n. 47 del 2015, che sono essenzialmente quelle della fissazione di un termine, prorogabile ma perentorio, anche per il deposito della ordinanza motivata, e del divieto di rinnovazione della misura, salvo eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, una volta che abbia perso efficacia per il mancato rispetto dei termini prescritti. Se anche la si leggesse come una “anchilosi”, si tratterebbe dunque di un risultato che, per quanto apparentemente distonico con la già sopra ricordata esigenza di risposta effettivamente celere – e però anche esaustiva e completa da parte del giudice del riesame, è da definire, piuttosto, come ulteriore espressione di una scelta risalente e collaudata dal legislatore, che è stata quella di lasciare la procedura del riesame reale non assoggettata, nella sua integralità, al rigidissimo regime proprio delle impugnazioni in materia di coercizione personale. Come è reso lampante, tra l’altro, dalla assoluta divergenza dei due istituti anche in punto di sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale nonché di ampiezza del sindacato di legittimità sui provvedimenti conclusivi. E ciò in ragione, evidentemente, della diversa graduabilità dei valori che risultano Corte di Cassazione – copia non ufficiale
esposti all’esercizio del potere limitativo in via cautelare, come già riconosciuto dalla Corte costituzionale (v. Corte cost., sentt. n. 268 del 1986 e n. 48 del 1994; ma la presa d’atto della necessaria diversificazione dei due tipi di misure, personale e reale, è anche alla base della ordinanza n. 153 del 2007), nonché dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 26268 del 2013, COGNOME.”
Va anche ricordato che questa Corte (Sez.3 n. 52157 del 27/06/2018, Rv. 275176 – 01) ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 10, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui dette disposizioni non prevedono un termine a pena di inefficacia per il deposito dell’ordinanza del tribunale del riesame in tema di misure cautelari reali, non applicandosi quello di trenta giorni, stabilito, invece, in caso di riesame delle misure cautelari personali. In tale pronuncia si è osservato, richiamando Corte cost. n. 48 del 1994, che non vi è un obbligo costituzionale ad assegnare uguale “contenuto difensivo” a rimedi che, pur se identici per denominazione (riesame delle misure cautelari personali e riesame di quelle reali), si distinguono sul piano strutturale e dei soggetti che possono essere coinvolti e che ciò comporta la possibilità di costruire differentemente il “potere” del giudice di adottare le misure e, conseguentemente, la tipologia del controllo in sede di gravame, con i naturali riverberi che da ciò scaturiscono sul piano della difesa che gli interessati possono sviluppare».
Ed una più di recente pronuncia di questa Corte (Sez.3 n. 20658 del 17/04/2025, Rv. 288256 – 01, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 322-ter cod. pen. e 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 41 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono, per le misure cautelari reali, la fissazione di termini di durata analoghi a quelli stabiliti per le misu cautelari personali, atteso che la diversa natura e funzione delle prime giustifica un regime autonomo, che, in quanto non assimilabile a quello delle seconde, non risulta foriero di disparità di trattamento) ha ribadito- per quanto qui rileva – che “la stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di tracciare il discrimen proprio sul piano della diversa tutela apprestata dall’ordinamento, rispettivamente, ai beni della libertà personale e della libertà patrimoniale. E si è sottolineato che “sono differenti, infatti, i valori che l’ordinamento prende in considerazione: da un lato, l’inviolabilità della libertà personale, e, dall’altro, la libera disponibilità dei che la legge ben può contemperare in funzione degli interessi collettivi che vengono ad essere coinvolti. Ciò comporta, dunque, la possibilità di costruire differentemente il “potere” del giudice di adottare le misure e, conseguentemente, la tipologia del controllo in sede di gravame, con i naturali riverberi che da ciò
scaturiscono sul piano della difesa che gli interessati possono sviluppare» (Corte Cost., sent. n. 48/1994; Corte Cost., sent. n. 176/1994; Corte Cost., sent. n. 229/1994)”. Da ciò, l’assenza di ogni irragionevolezza in una disciplina che preveda soltanto per il bene libertà personale – e non per il bene patrimonio – la presenza di termini perentori, di fase e complessivi, che ne legittimino la limitazione prima della definitività di una pronuncia di condanna.”
Dalle considerazioni esposte discende l’infondatezza del motivo di ricorso in esame, con il quale si deduce l’inefficacia della misura cautelare a mente dell’art. 309, comma 10, cod.proc.pen. perché la predetta norma non è applicabile al riesame delle misure cautelari, atteso che il rinvio dell’art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen’ deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo che non prevedeva alcun termine perentorio per il deposito della decisione.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La censura proposta è generica perché priva di confronto critico con le argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata (vedi p 16 e 17, ove si rileva l’inesistenza oggettiva delle operazioni indicate nelle fatture di cui all’imputazione provvisoria, in considerazione del fatto che l’attività di consulenza ivi indicata non veniva prestata poiché i corsi di formazione non venivano organizzati).
Il motivo prospetta, quindi, deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (p. 5 e 6) nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).
Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Il Tribunale ha analizzato, con articolate argomentazioni, gli elementi di fatto ed i criteri commisurativi del prezzo del reato oggetto del decreto di sequestro (p 17 e 18 dell’ordinanza impugnata).
Il motivo proposto censura il merito della motivazione. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere
sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).
Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorrente si duole della nomina e dell’operato del custode giudiziario (cfr verbale del 30/04/2025 in atti).
Questa Corte (Sez.3, n. 17390 del 27/02/2019, Rv.275594 – 01) ha già affermato il principio, che va qui ribadito, secondo cui, in tema di sequestro preventivo di beni immobili, la previsione dell’art. 104 disp. att. cod. proc. pen., come modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n.34, secondo cui il provvedimento è eseguito con la sua trascrizione presso i competenti uffici, non implica che al giudice non sia consentito, al fine di garantire le esigenze cautelari sottese alla misura, di privare il titolare della materiale disponibilità del bene mediante la nomina di un custode, come avvenuto nella specie.
Va, inoltre, ricordato che i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione, in quanto compete al giudice dell’esecuzione il controllo di legittimità delle modalità di esecuzione della misura (Sez. 1, n. 8283 del 24/11/2020, Rv. 280604; Sez.3, n.39275 del 12/06/2018, Rv.273753; Sez.2, n. 946 del 21/11/2018 ,dep.10/01/2019, Rv.274723 – 01; Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, Rv. 265103 – 01; Sez. 6, n. 16170 del 02/04/2014, Rv. 259769 – 01).
5. In definitiva, il ricorso è per un motivo infondato e per altri inammissibile e va rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 05/12/2025