Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9402 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9402 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Foligno il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a Foligno il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/09/2023 del TRIBUNALE di PERUGIA
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei
ricorsi, riportandosi alla memoria in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 12/09/2023 il Tribunale di Perugia, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Spoleto in data 31/07/2023 nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME – di rigetto della richiesta di sequestro preventivo della somma di euro 258.560,00, quale profitto del reato di usura nonché di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. proc. pen. – ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di euro 238.560,00, quale profitto del reato di cui all’art. 644, comma primo e quinto, numeri 3 e 4 cod. pen., da rinvenirsi sui conti correnti intestati agli indagati o, comunque, a loro riconducibili.
Avverso l’ordinanza collegiale propongono ricorso gli indagati, tramite comune difensore di fiducia, eccependo con un unico motivo la violazione di legg con riferimento all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per l’apparente motivaz circa gli interessi o altri vantaggi usurari, senza esplicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni alle quali era stato escluso che si trattasse di un’operazione finan caratterizzata da elevato coefficiente speculativo, concordata tra le parti.
Il ricorso – riferito in realtà soltanto all’COGNOME nella parte argoment è inammissibile.
Va ribadito, infatti, che il ricorso per cassazione contro ordinanze emess materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in íudícando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’appar argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 5, n. 4306 13/10/2009 – dep. 11/11/2009, COGNOME, Rv. 245093).
3.1. Nel caso in esame, la motivazione si sottrae a rilievi di legitt risultando coerente con le risultanze investigative e logica nella str argomentativa circa la valenza sintomatica degli indizi, idonei ad integrare il fumus commissi delicti
Il Tribunale del riesame ha, infatti, richiamato la narrazione della per offesa, ritenuta attendibile, evidenziando l’assenza di intenti calunniato volontà di sporgere denuncia solo all’esito della condotta gravemente minator subita; l’esistenza di plurimi riscontri (le sommarie informazioni acquisi persone a conoscenza dei fatti, la conversazione registrata e consegnata polizia giudiziaria, gli accertamenti bancari compiuti dalla Guardia di Finanza computo di un tasso di interesse pari al 30% della sorte capitale e la connotaz usuraia del prestito.
Al contrario, la tesi difensiva si basa su una “causale del rapporto diver quella usuraria” (pag. 2 del ricorso) priva di riscontro e, comunque, irrileva fini dell’accertamento del fumus, alla stregua degli elementi acquisiti.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e a versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniar
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila ammende.
Così deciso in Roma il giorno 1 febbraio 2024 Il Consigliere estensore