Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29981 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29981 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza resa il 4 gennaio 2024 dal Tribunale di Santa NOME Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso’
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento de ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Santa NOME Capua Vetere ha respinto l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli nord il 16 novembre 2023. Con detto @equestroDI gip ha sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca la somma di 464.000 €, ritenendo configurabile nei confronti di NOME COGNOME, in concorso con NOME COGNOME, la fattispecie criminosa di truffa aggravata. Si contesta all’indagata di avere nella veste di ingegnere coinvolto nella progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione di una palazzina condominiale asseverato stati di avanzamento nella misura del 60% dei lavori, non corrispondenti alla realtà di
fatto, con l’obiettivo di maturare i crediti di imposta connessi al bonus previsto dalla legge n34 del 30/04/2020.
Avverso detta ordinanza l propone ricorso RAGIONE_SOCIALE deducendo:
2.1 violazione dell’art.125 cod.proc.pen. per avere reso una motivazione apparente in ordine al fumus boni iuris in relazione all’ipotesi di concorso nel reato di truffa aggravata poiché quando veniva caricata sulla piattaforma RAGIONE_SOCIALE l’istanza relativa allo stato di avanzamento lavori al 60% dall’ing. COGNOME, i crediti relativi alla prima asseverazione erano stati accettati e già ceduti a terzi sicché il profitto della presunta truffa realizz grazie all’asseverazione resa da altri era già stato interamente conseguito. Dopo questa seconda asseverazione al 60%, a seguito dell’annullamento del protocollo, non è stata realizzata alcuna ulteriore cessione di crediti di imposta. L’affermazione secondo cui RAGIONE_SOCIALE, predisponendo il nuovo Sal al 60%, avrebbe potuto consentire l’acquisizione di nuove ingiuste utilità da parte della RAGIONE_SOCIALE è falsa poiché la ricorrente non ha posto in essere nessun contributo in relazione alla redazione del primo Sal e al conseguimento del relativo profitto. La motivazione pertanto si dimostra apparente.
2.2 Violazione degli artt. 56, 81 e 640-bis cod.pen. nella parte in cui non ha qualificato correttamente la condotta contestata all’indagata, l’asseverazione del Sal al 60% poi revocata, come tentativo di truffa seguito da desistenza volontaria o comunque recesso attivo, da porsi in eventuale continuazione con il precedente episodio consumato da terzi. La ricorrente ribadisce che l’asseverazione del Sal al 30% aveva già fatto conseguire il presunto illecito profitto poiché i crediti erano già stati ceduti a terz l’asseverazione del secondo SAL al 60% poteva essere finalizzata a far conseguire un nuovo profitto, ma il ritiro dell’asseverazione prima del riconoscimento del credito d’imposta degrada l’ipotesi a tentativo.
La giurisprudenza è costante nell’affermare che qualora l’utilità sia conseguita in momenti successivi o a scadenze periodiche l’unicità deve ritenersi scissa in una pluralità di eventi dannosi configurandosi un’ipotesi di reato continuato e va pertanto esclusa l’applicabilità dell’istituto della confisca per equivalente alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore di tale istituto.
2.3 Violazione dell’art. 321 cod.proc.pen. nella parte in cui conferma la sottoposizione a sequestro dei beni nella disponibilità dell’indagata in assenza di pertinenzialità rispetto alla qualificazione della condotta contestata non essendovi stato alcun vantaggio patrimoniale a seguito della presentazione dell’atto a sua firma.
2.4 Violazione dell’art. 640-bis cod.pen. nella parte in cui l’ordinanza ritiene di poter determinare lo stato di avanzamento dei lavori senza tener conto delle somministrazioni eseguite e quindi dei costi per gli approvvigionamenti già sostenuti dall’appaltatore dall’inizio dell’esecuzione dell’appalto e fino all’asseverazione e afferma la falsità de SAL sulla base delle mere dichiarazioni dei denuncianti, senza verificare il contenuto del e. documento asseverato. Osserva irricorrente che,all’interno del SAL i dovevano trovare spazio non soltanto le realizzazioni effettivamente realizzate ma anche tutte le attività
espletate per il completamento dell’intero intervento, comprensivo di spese tecniche progettuali e di sicurezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e basato su motivi non consentiti.
Occorre premettere che il ricorso in tema di misura cautelari reali è consentito solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione.
Nel caso in esame,i1 Tribunale ha reso motivazione idonea e non apparente, osservando che, dalla documentazione acquisita e dalle querele delle persone offese, emerge l’esistenza del fumus del reato di truffa aggravata, poiché la deliberazione condominiale dei lavori di riqualificazione dell’immobile non era mai stata seguita dalla effettiv realizzazione dei lavori stessi, e ciònonostante l’architetto COGNOME, 1~, aveva attestato la esecuzione di lavori nella misura del 30% e, in seguito, l’odierna ricorrente aveva attestato la realizzazione nella misura del 60%, e ciò aveva consentito la creazione di crediti di imposta per un importo complessivo di oltre 464.000 € .
Il Tribunale ha preso in esame le argomentazioni giuridiche della ricorrente, evidenziando che la lettura fornita in ordine alla possibilità di emettere fatture e di perven all’asseverazione del primo stato di avanzamento sulla base dell’acquisto di materiali non è legittima.
Altrettanto infondato è stato ritenuto l’assunto difensivo secondo cui la COGNOME non era parte del complesso meccanismo fraudolento e non aveva fornito alcun contributo in ordine al primo SAL, inserendosi in una fase in cui la truffa realizzata con il primo SAL si era già consumata, in quanto aveva determinato la creazione dei crediti d’imposta poi ceduti.
Il Tribunale ha ritenuto, infatti, che l’odierna ricorrente con la sua condotta abbi consapevolmente contribuito all’esecuzione di un disegno criminoso unitario che andava necessariamente ripartito nei diversi Sal, fino a pervenire al valore globale delle lavorazioni, e ha condiviso la prospettazione accusatoria di una truffa unitaria, che non si esauriva nella redazione del primo Sal, ma proseguiva sino al conseguimento dell’importo totale del Bonus, in forza di un accordo fraudolento anche tacito tra i diversi professionisti coinvolti, così superando tutte le considerazioni in merito al preteso tentativo di truffa formulate dalla difesa.
Va,peraltro f osservato che dal tenore del provvedimento impugnato emerge che l’unico motivo proposto all’attenzione del tribunale del riesame consisteva nella circostanza che la asseverazione della COGNOME, dopo essere stata presentata e caricata sulla piattaforma on line, fosse stata revocata il 4 luglio 2022, così degradando la condotta a tentativo.
In effetti, le censure avanzate con il terzo e il quarto motivo di ricorso, che non s riferiscono a quésto aroorr -Tènto coltivati in sede di riesame, devono ritenersi estranee al
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thema decidendum, in quanto non possono essere proposte in sede di legittimità, questioni che sono state proposte nella sede di merito.
Questa lettura della vicenda risulta í comunque superata dall’impostazione accusatoria condivisa dal Tribunale di un accordo fraudolento preliminare e di un disegno criminoso unitario che coinvolge tutti i professionisti indagati, in quanto con la sua condotta l indagata si è inserita in un iter che ha prodotto un ingiusto profitto, compie,34<,,,,Ime.-L Il Tribunale ha, infatti, fornito adeguata motivazione al riguardo ritenendo che la COGNOME abbia partecipato a un meccanismo truffaldino unitario g concretizzatosi nella predisposizione di certificati di avanzamento di lavori aventi ad oggetto il miglioramento energetico eccedenti il reale valore delle lavorazioni effettivamente svolte e del valore delle acquisizioni, onde accedere ai benefici statali che per legge dovevano essere eseguiti entro determinate scadenze.
Ha poi correttamente osservato che , in forza del principio solidaristico che informa la disciplina del concorso di persona e del reato in vicende di questo genere y si imputa a ciascun concorrente l'intera dinamica delittuosa.
Trattasi di motivazione non apparente che si confronta con le deduzioni difensive e fornisce una lettura argomentata della vicenda presupposto del sequestro idonea ad integrare i requisiti di legge per legittimare la misura cautelare.
D'altronde trattandosi di una misura cautelare reale, per la cui emissione è sufficiente il fumus del reato ipotizzato, non risulta necessario individuare specificamente, almeno in questa fase, l'apporto fornito dalla ricorrente nell'ambito di una vicenda complessa e necessariamente articolata in diverse fasi e subprocedimenti, che potrà essere oggetto di approfondimento nel prosieguo del processo.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in relazione al grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro (300- 0) in favore della cassa delle ammende
Roma 5 giugno 2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME Borsellino