Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 47554 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 47554 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI nei confronti di:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/04/2023 del TRIB. LIBERTA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Roma con l’ordinanza del 26 aprile 2023 disponeva l’annullamento parziale del decreto di sequestro preventivo relativo alla targa e ai documenti di circolazione della Volkswagen Golf targata TARGA_VEICOLO di proprietà di NOME COGNOME.
Nell’ambito di una più ampia indagine, il G.i.p. del Tribunale di Velletri emetteva il decreto di sequestro per equivalente per oltre 235nnila euro nei confronti dei titolari della RAGIONE_SOCIALE, che importava veicoli dall’estero commettendo violazioni tributarie, in particolare attraverso l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Con lo stesso provvedimento, per quanto qui interessa, il sequestro veniva anche disposto in ordine alle carte di circolazione e alle targhe RAGIONE_SOCIALE autovetture importate senza versamento dell’Iva e nazionalizzate presso la RAGIONE_SOCIALEizzazione civile perché falsamente risultanti, con induzione in errore, acquistate direttamente dal privato.
Il Tribunale del riesame di Roma si è interessato, nella presente procedura, esclusivamente del sequestro emesso ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al delitto previsto dagli artt. 110, 48 e 476 cod. pen. attribuito NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente amministratore di diritto e di fatto della RAGIONE_SOCIALE, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, pur avendo la RAGIONE_SOCIALE acquistato il predetto veicolo presso un concessionario estero al fine di farlo immatricolare in Italia senza versare l’IVA come dovuta ex artt. 9 e 10 d.l. 262 del 2006, producevano alla RAGIONE_SOCIALEizzazione civile false dichiarazioni attestanti che il veicolo importato da immatricolare era stato acquistato presso il concessionario straniero direttamente dal privato invece cliente e acquirente presso la RAGIONE_SOCIALE, che aveva importato il veicolo dall’estero – e così inducevano in errore i funzionari degli uffici della RAGIONE_SOCIALEizzazione che formavano falsi provvedimenti di immatricolazione con rilascio della targa e dei documenti di circolazione del veicolo, ammettendo alla circolazione i veicoli pur in assenza RAGIONE_SOCIALE condizioni (avvenuto pagamento IVA), ferma restando l’idoneità tecnica dei veicoli, altra condizione per l’immatricolazione, nel caso di specie esistente.
Il Tribunale del riesame su istanza della acquirente NOME COGNOME, disponeva l’annullamento del sequestro preventivo, rilevando per un verso la buona fede della istante, da intendersi quale terza estranea al delitto, per altro verso che l’art. 240, comma 4, cod. pen. prevede la possibilità della restituzione dei beni sottoposti a confisca obbligatoria al terzo estraneo al reato nel caso in cui il porto, l’uso o la detenzione della res sia consentita mediante autorizzazione amministrativa.
Il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministero della Procura presso il Tribunale di Velletri consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce violazione di legge, lamentando che le targhe e i documenti sequestrati costituiscono corpo del reato e cose pertinenti al reato di induzione nel falso ideologico.
Tali documenti sono stati ottenuti illecitamente, rileva il ricorrente, integrando la fattispecie di delitto contestata, a causa dell’omesso versamento della dovuta Iva, mentre invece la falsità non riguarda l’idoneità e le caratteristiche tecniche dei veicoli importati risultanti correttamente dalla documentazione straniera.
Difettando la regolarità fiscale dell’acquisto dall’estero, in assenza di pagamento dell’Iva, dovuto nel caso dell’acquisto dell’autoveicolo da parte della società, come effettivamente avvenuto, e non del privato, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 9, legge 262 del 2006, il provvedimento impugNOME andrebbe annullato.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte – ai sensi dell’art. 23 comma 8, dl. 127 del 2020 – con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Ha evidenziato la Procura generale come il procedimento verta sulla tematica del sequestro preventivo di cose appartenenti al terzo in buona fede, cosicché nel caso in cui il sequestro preventivo sia di natura impeditiva la libera disponibilit della targa e dei documenti di circolazione in proprietà del terzo, estraneo all’illecito ed in buona fede, non è idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione RAGIONE_SOCIALE conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti, in quanto si tratta di illegal alla quale il terzo è estraneo e che può essere sanata con una regolarizzazione fiscale, ossia con una rettifica amministrativa dei documenti all’esito del recupero dell’Iva non versata, vietando l’art. 240, comma 3, cod. pen. la confisca – pur se obbligatoria – allorquando la cosa appartenente al terzo in buona fede può essere oggetto di regolarizzazione amministrativa (Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018); nel caso di sequestro funzionale alla confisca, comunque, questa non può essere applicata verso colui che non abbia tratto vantaggi dall’altrui attività criminosa e che sia in buona fede, non potendo conoscere, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, l’utilizzo del bene per fini illeciti (Sez. 3, n. 45558 16/11/2022).
Il ricorso è stato trattato senza intervento RAGIONE_SOCIALE parti, ai sensi dell’art. 2 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’artico 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
A ben vedere il ricorso in esame risulta in primo luogo non confrontarsi con il contenuto dell’ordinanza impugnata, che non nega la sussistenza del delitto, né tantomeno nega, come invece ritiene il ricorrente, che la carta di circolazione e la targa ottenute a mezzo di induzione al falso dei funzionari della RAGIONE_SOCIALEizzazione siano corpo del reato.
Il Tribunale del riesame ha richiamato lo statuto del terzo estraneo in buona fede e la tutela che gli è garantita dall’art. 240 cod. pen., anche per il caso d confisca obbligatoria, vertendosi in un caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca, ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Sul punto specifico che ha determiNOME il Tribunale del riesame all’annullamento il ricorrente, però, nulla deduce.
Cosicché deve rilevarsi come il ricorso sia a-specifico in quanto è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, COGNOME, Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, COGNOME, Rv. 230634)
D’altro canto la motivazione impugnata risulta comunque legittima.
3.1 In vero il Tribunale del riesame richiama la previsione dell’art. 240, comma 4, cod. pen. che, in tema di confisca obbligatoria – RAGIONE_SOCIALE cose il cui uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato – esclude il vincolo reale nel caso in cui tali condotte «possono essere consenti mediante autorizzazione amministrativa».
Tale disciplina riguarda il caso di confisca obbligatoria prevista dall’art. 240, comma 1, n. 2 cod. pen. per la detenzione, il porto, l’uso, la fabbricazione o alienazione di cose che integrino in sé reato, vale a dire per i beni intrinsecamente pericolosi.
E’ il caso, ad esempio ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle armi – così Sez. 1, n. 24379 del 13/05/2005, Marstar Canada, Rv. 232162 01 – affermando che in tema di norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nel caso in cui il raccomandatario marittimo faccia transitare nel territorio italiano materiale di armamento – nella specie seimila fucili da guerra di fabbricazione russa – senza
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comunicazione al Prefetto, la società straniera proprietaria RAGIONE_SOCIALE armi da guerra quando si sia affidata per il trasporto a uno spedizioniere di professione, consegnando allo stesso tutti i documenti comprovanti la legalità del possesso e del trasporto RAGIONE_SOCIALE armi, riveste la qualifica di soggetto terzo estraneo al reato e ha diritto alla restituzione RAGIONE_SOCIALE armi in sequestro, le quali non possono essere confiscate ai sensi dell’art. 240, comma quarto cod. pen., in quanto a seguito di autorizzazione amministrativa possono essere legittimamente detenute per il transito (nello stesso senso, Sez. 1, n. 5580 del 06/11/1995, COGNOME, Rv. 202756 01).
In tali pronunce, come anche per Sez. 3, n. 4281 del 27/02/1991, COGNOME Domenico, Rv. 186797 – 01, si è affermato di fatto che la confisca non trova applicazione nell’ipotesi in cui coesistano due condizioni: la cosa appartenga a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione della “res” possa essere consentita mediante autorizzazione amministrativa, evidenziandosi come la formulazione letterale dell’ultimo comma dell’art. 240 cod. pen. deponga in tal senso (le condizioni medesime sono collegate testualmente dalla congiunzione “e”).
Tanto premesso, poiché sulla estraneità al delitto e la buona fede dell’acquirente l’autovettura, nonché sulla legittimità della proprietà della stessa, non vi è contestazione da parte del pubblico ministero, che non procede nei confronti dello stesso a titolo di concorso, il Tribunale del riesame ha richiamato la determinazione dell’amministrazione tributaria, competente per versamento dell’Iva, a restituire anche in sede amministrativa la carta di circolazione e la targa a seguito dell’assolvimento del pagamento dell’imposta.
A ben vedere, non vertendosi in tema di idoneità dell’automezzo a circolare, bensì solo di omesso versamento dell’Iva, nel caso in esame ha ritenuto il Tribunale del riesame che il versamento dell’Iva avrebbe regolarizzare l’immatricolazione quanto al profilo tributario, in quanto l’art. 1, comma 9, d.l. 262 del 2006, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 24 novembre 2006, n. 286, prevede che «Ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello NUMERO_DOCUMENTO per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna », mentre il comma 10 precisa che «l’immatricolazione è subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’IVA».
Rileva questa Corte come corretta sia l’interpretazione della normativa tributaria, anche alla luce della circolare della RAGIONE_SOCIALE che chiariva come le immatricolazioni di autoveicoli acquistati sul mercato comunitario sono subordinate alla verifica dell’avvenuto versamento dell’Iva dovuta in occasione della prima cessione del veicolo in ambito nazionale e a ogni richiesta di immatricolazione dovesse essere allegata la copia del modello NUMERO_DOCUMENTO con cui è stata pagata l’Iva relativa alla prima cessione interna, per far fronte alle cd. frodi carosello (cfr. circolare n. 52/E del 30 luglio 2008). Tale disciplina, però, precisava anche l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non trova applicazione in caso di acquisto intracomunitario di un veicolo da parte di un soggetto passivo Iva, non rivenditore abituale di mezzi di trasporto, non essendo l’acquisto finalizzato ad una successiva cessione sul mercato dei mezzi di trasporto.
Pertanto, ai sensi dell’art. 240, comma 4, cod. pen., il Tribunale del riesame, riteneva concorrenti le due condizioni, quella della estraneità del terzo nonché della autorizzabilità amministrativa.
3.2 Rileva invece questa Corte, condividendo comunque l’annullamento del decreto di sequestro e l’interpretazione della normativa tributaria ora esaminata, come la fattispecie in esame riguardi non la confisca obbligatoria, bensì quella facoltativa ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen., in quanto il sequestro disposto dal G.i.p. è correlato alla circostanza che targa e carta di circolazione siano il prodotto del reato, perché ottenuti proprio attraverso l’induzione in errore.
Difatti, in tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profit sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a commettere il reato (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707 – 01). La nozione di prodotto del reato viene ulteriormente ribadita da Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, COGNOME, Rv. 258636 – 01, che ha affermato come, in tema di confisca, il “profitto” del reato è costituito dal vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dalla commissione dell’illecito e si contrappone al “prodotto” e al “prezzo” del reato; il “prodotto”, invece, rappresenta il risultato empirico, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato: il che si verifica nel caso in esame in quanto proprio la condotta di reato, consistente nella induzione in errore dei funzionari della motorizzazione civile, esclusivamente quanto alla circostanza che l’acquisto avvenisse da parte del privato direttamente dall’estero e, dunque, non richiedesse la prova del versamento dell’Iva, conduceva al rilascio del provvedimento di
immatricolazione e, pertanto, al rilascio immediatamente conseguente della targa e della carta di circolazione, frutto della abusiva nazionalizzazione del veicolo.
Per altro, essendo il veicolo idoneo da un punto di vista tecnico e rispondente alle caratteristiche tecniche prospettate, il che ne esclude la intrinseca pericolosità, l’uso dello stesso non integra il caso ritenuto dal Tribunale del riesame, non costituendo reato il circolare con il veicolo in esame, essendo il caso dell’art. 240, comma 2, cod. pen.
Utile è il richiamo al diverso caso in cui a fronte dell’uso di atto falso consistente in documenti stranieri contraffatti – presentato ai funzionari della motorizzazione civile, si è ritenuto legittimo il sequestro dei documenti di circolazione, quale corpo di reato, dei veicoli importati e immatricolati come “fuoristrada”, senza il rispetto dell’originaria qualifica di “autocarri” e, come tal inidonei alla circolazione stradale in Italia e non suscettibili di rilascio RAGIONE_SOCIALE targ e di iscrizione del veicolo al RAGIONE_SOCIALE.R.A. (Sez. 5, n. 25881 del 07/05/2004, Amonti, Rv. 229486 – 01).
Nel caso in esame, invece, deve trovare applicazione il più favorevole regime della tutela del terzo in buona fede estraneo al reato, prevista dall’art. 240, comma 3, cod. pen. che indica come ragione ostativa alla confisca la sola estraneità in buona fede del terzo ai reato, non anche l’autorizzabilità amministrativa all’uso, come previsto dal comma 4.
Pertanto, essendo pacificamente ritenuta l’estraneità dell’acquirente dell’autovettura, nonché la sua buona fede, ed avendo lo stesso versato il prezzo senza trarre un vantaggio consapevole dalla condotta di reato, deve ritenersi comunque che il provvedimento impugNOME debba essere confermato.
Basti qui richiamare quanto affermato in modo consolidato da questa Corte quanto alla nozione di “persona estranea al reato”, in danno della quale non possono essere confiscate cose o beni ad essa appartenenti ai sensi dell’art. 240, comma terzo, cod. pen.: estraneo è il soggetto che non ha concorso nella commissione del reato, né ha tratto vantaggio dall’altrui attività criminosa, serbando una condotta in buona fede (Sez. 3, n. 45558 del 16/11/2022, Poste Italiane, Rv. 284054 – 02, che ha affermato che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., è persona estranea al reato, nei confronti della quale non può essere disposta la misura di sicurezza ai sensi dell’art. 240, comma terzo, cod. pen., colui il quale non abbia tratto vantaggi dall’altrui attività criminosa e che sia in buona fede, non potendo conoscere, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, l’utilizzo del bene per fini illeciti; cfr. anche Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, Rv. 271441 01; nello stesso senso Sez. 3, n. 29586 del 17/02/2017, C., Rv. 270250 – 01 che ha definito persona estranea al reato – nei cui confronti non può essere disposta
la misura di sicurezza della confisca, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 240 cod. pen. – il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere – con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta – l’utilizzo del bene per fini illeciti, nella specie comproprietario di immobile dove si svolgeva attività di prostituzione, che, legato da stretto vincolo parentale all’altro comproprietario che aveva sottoscritto i contratti di locazione, non aveva dato prova di avere ignorato in maniera incolpevole l’utilizzo del bene).
D’altro canto, ad analoga conclusione è giunta questa Corte, in un caso coincidente con quello di specie, affermando che ” le targhe ed il libretto di circolazione oggetto del sequestro sono estranee al perimetro di applicabilità dell’art. 240 cpv. cod. pen. e, per altro verso, si tratta di documenti che neppure risultano intrinsecamente falsi, essendo fondati su presupposti fattuali e giuridici non veri”, così definendoli ” cose non oggetto di confisca obbligatoria” (Sez. 5, n. 37772 del 23/05/2023, dep. 14/09/2023, non massimata), tanto più che il terzo in buona fede non ha tratto alcun vantaggio, anche alla luce dell’avvenuto pagamento dell’IVA quando ha acquistato l’auto dalla società degli indagati.
3.3 Pertanto, deve affermarsi il principio per cui trova applicazione la disciplina della confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240, commi 1 e 3, in luogo di quello della confisca obbligatoria dell’art. 240, comma 2, n.2, e 4, cod. pen., vertendosi in tema di prodotto del reato e non di beni intrinsecamente pericolosi, in ordine alla carta di circolazione e alla targa dell’autovettura rilasciati d funzionari degli uffici della motorizzazione civile, ottenuti a seguito d presentazione di false dichiarazioni idonee a indurre in errore, facendo apparire l’importazione intracomunitaria avvenuta direttamente da parte del privato, non intenzioNOME alla rivendita e dunque non tenuto al versamento dell’Iva, allorquando invece l’acquisto sia avvenuto da parte di una società che funga da intermediaria, tenuta al versamento dell’Iva non versata e costituente condizione per la immatricolazione regolare ai sensi dell’art. 1, commi 9 e 10, d.l. 262 del 2006, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 24 novembre 2006, n. 286.
4. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 05/10/2023