Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21515 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21515 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 2934/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto il
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1
Sul ricorso proposto da: PROCURATRICE EUROPEA DELEGATA SEDE DI VENEZIA controllo NOME nata a Roma il 28/12/1964, terza interessata nel procedimento penale a carico di NOME nato a Bressanone il 28/10/1970 avverso l’ordinanza del 08/01/2025 del Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOMECOGNOME rigetto del ricorso bis e ss. Cpp
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata Il Tribunale di Milano, accogliendo il riesame proposto dalla terza interessata, NOME COGNOME ha annullato il decreto di sequestro preventivo reso dal GIP del Tribunale di Milano l’1 dicembre 2024 ed eseguito il 16 dicembre 2024, limitatamente all’autovettura Audi mod.TARGA_VEICOLO ordinandone la restituzione alla predetta COGNOME.
La vicenda per cui Ł processo si inserisce in una complessa indagine che ha individuato le condotte di numerosi soggetti appartenenti ad un’associazione dedita alla commissione di truffe aggravate ai danni dell’Unione europea e dello Stato, consistenti nell’ottenere mutui con presentazione di bilanci e progetti falsi e nell’ottenere e commercializzare crediti fiscali inesistenti legati a bonus edilizi con conseguente autoriciclaggio e riciclaggio del profitto di tali reati.
In relazione a detti reati, con ordinanza del 2 dicembre 2024, il GIP aveva applicato a COGNOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere e disposto il sequestro preventivo per equivalente in relazione a ingenti somme di denaro, frutto di truffa aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio, precisate nel provvedimento.
In esecuzione di questo decreto Ł stato disposto il sequestro, tra gli altri beni , dell’autovettura Audi intestata a Tortorella, in quanto ritenuta nell’effettiva disponibilità di NOME COGNOME.
2.Il Pubblico ministero con il ricorso deduce:
2.1 Violazione degli artt. 644 e 648 quater cod.pen. e 322 cod.proc.pen. poichØ, secondo un consolidato principio di diritto in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo Ł tenuto soltanto a indicare l’importo complessivo da sequestrare, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro Ł riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero.
A sostegno di tale assunto il ricorrente richiama alcune pronunzie di questa Corte in tema e
assume che l’annullamento del provvedimento del GIP di Milano da parte del Tribunale Ł errato, in quanto il decreto di sequestro non era affetto da alcun vizio.
Osserva inoltre che, in caso di sequestro di bene intestato formalmente a soggetto diverso dall’indagato, il terzo interessato deve chiedere la revoca del sequestro preventivo al pubblico ministero ai sensi del comma 3 dell’art. 321 cod.proc.penna; il pubblico ministero, qualora ritenga di non revocare il sequestro, trasmette l’istanza al GIP, la cui ordinanza può essere oggetto di appello da parte del terzo interessato. E’ vero che l’art. 322 cod.proc.pen. dispone che contro il decreto di sequestro possono proporre riesame l’imputato, il suo difensore e la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, ma questa norma Ł stata emanata in un periodo in cui non esisteva il sequestro preventivo per equivalente e si riferisce a tutti i casi in cui oggetto del sequestro Ł un bene specifico ed intestato a persona diversa dall’indagato.
Nel caso in esame invece il sequestro della vettura Audi intestata a COGNOME NOME non Ł stato emesso dal giudice, ma dalla Polizia giudiziaria in esecuzione del sequestro preventivo per equivalente, sicchØ il Tribunale non avrebbe potuto annullare il provvedimento del GIP, in quanto non prevedeva le modalità con cui eseguire il sequestro e l’identificazione dei beni da sottoporre a vincolo, avvenuta sulla base di un atto della Polizia giudiziaria.
Il Tribunale non cogliendo l’alterità tra i due atti, il provvedimento impositivo della cautela adottato dal giudice e il provvedimento di esecuzione del sequestro disposto dalla Polizia giudiziaria, ha annullato, per un ipotetico vizio della fase esecutiva, il decreto di sequestro disposto dal GIP. Ha pertanto errato il Tribunale del riesame nel ritenere ammissibile la richiesta di riesame .
2.2 Vizio della motivazione poichØ il Collegio del riesame osserva che proprio in ragione della sua posizione di terza interessata, COGNOME non può svolgere alcuna contestazione circa i presupposti per l’emissione del provvedimento di sequestro, fumus e periculum, e annulla poi quel decreto di sequestro che ritiene non possa essere contestato dalla difesa e che non presenta difetto alcuno.
2.3Nullità dell’udienza per la mancata partecipazione del Procuratore europeo delegato che aveva chiesto di partecipare da remoto all’udienza di discussione del riesame dell’8 gennaio 2025 e violazione dell’art. 309 comma 8 bis cod.proc.pen. .
Ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del d.lgs. N. 9/2021 i Procuratori europei delegati esercitano le funzioni richieste sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla sede di assegnazione, ferme in ogni caso le regole sulla competenza del giudice.
L’articolo 9 del decreto legislativo citato definisce le loro competenze chiarendo che si occupano delle indagini e anche di sostenere l’accusa in giudizio, senza poter delegare tale funzione ai Procuratori nazionali, con la conseguenza che, dovendo partecipare a tutte le udienze, Ł inapplicabile la regola generale stabilita dall’art. 309 comma 8 bis cod.proc.pen. che prevede che al l’udienza di riesame partecipi il pubblico ministero presso il tribunale competente.
3.L’avv. NOME COGNOME nell’interesse dell’indagato NOME ha trasmesso memoria e allegato l’interrogatorio reso dall’indagato NOME Alexander il 24 gennaio 2025, in epoca successiva all’adozione del provvedimento impugnato, in cui il predetto ha rivendicato la proprietà del veicolo Audi oggetto di sequestro, sostenendo che il corrispettivo della cessione non gli era mai stato pagato e, di conseguenza, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile.
Preliminarmente deve rilevare che questa Corte non può prendere in considerazione l’interrogatorio allegato alla memoria trasmessa nell’interesse dell’indagato NOME COGNOME
trattandosi di fatti sopravvenuti al provvedimento impugnato e che introducono elementi di fatto non esaminati dal Tribunale.
Nel giudizio di legittimità, infatti, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano “prova nuova” e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito. (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Pmt, Rv. 277609 – 01; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Rv. 266390; Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Rv. 267801)
Sarebbe comunque anorme la pretesa di fondare in tutto od in parte le proprie doglianze su elementi sopravvenuti rispetto alla decisione impugnata, mai sottoposta al previo vaglio del GIP procedente.
1.1 Il primo motivo di ricorso Ł manifestamente fondato.
NOME COGNOME nella veste di terza interessata, aveva proposto istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo in relazione alla vettura citata, deducendo la propria legittimazione e il proprio concreto interesse a chiedere ea ottenere la restituzione della Audi, siccome proprietaria ed estranea al reato, non contestando la legittimità del provvedimento cautelare, bensì la non materiale eseguibilità nei suoi confronti .
Secondo consolidata giurisprudenza in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell’indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne l’esclusiva titolarità o disponibilità Ł il giudizio di riesame, in quanto la disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura ma costituisce presupposto di validità della stessa, (Sez. 2, n. 20685 del 21/03/2017, Ventisette, Rv. 270066 – 01; Sez.38512 del 22/06/2016 Rv. 268086) anche se la individuazione dei beni non Ł avvenuta nel decreto di sequestro, ma in sede esecutiva.
Ed infatti la confisca per equivalente (ed il sequestro ad essa finalizzato), attesa la sua natura sanzionatoria, non può riguardare beni di proprietà di terzi estranei al reato acquirenti in buona fede, ma solo beni del quali il reo abbia la disponibilità, sui quali, cioŁ, questi eserciti poteri corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà.
E’ stato tuttavia precisato che in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l’inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l’indagato. (Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, COGNOME, Rv. 268070 – 01) Sez. 3 , n. 23713 del 23/04/2024, Rv. 286439 – 01)
Se, poi, gli elementi in base ai quali il terzo rivendica la proprietà sono sopravvenuti all’esecuzione del sequestro e/o non erano nemmeno noti al momento della sua adozione, lo stesso può chiederne la restituzione ai sensi dell’art. 321, comma 3, cod. proc. penna.
Del resto va rilevato che il provvedimento del Tribunale del riesame non ha annullato il decreto di sequestro tout court , ma solo in relazione al vincolo sull’autovettura Audi sopraindicata, accertando che non erano stati indicati elementi atti a dimostrare che il bene fosse nella disponibilità dell’indagato.
Nella sostanza il Tribunale del riesame ha deciso la non confiscabilità del bene, siccome di proprietà del terzo.
1.2 Il secondo motivo non Ł consentito poichØ deduce un preteso vizio della motivazione e il ricorso avverso misure reali Ł consentito solo per violazione di legge. Va peraltro osservato che, a prescindere dal ‘titolo’ indicato, con tale motivo il Procuratore tende a ribadire le argomentazioni già svolte nel motivo precedente, secondo cui il riesame da parte del terzo potrebbe essere proposto solo in caso di sequestro preventivo diretto di un bene e non anche in caso di sequestro per
equivalente di bene individuato in sede esecutiva, per cui la contraddittorietà sussisterebbe con riguardo alle pronunce della Cassazione citate dal Tribunale del Riesame che riguarderebbero appunto ipotesi di confisca diretta e non anche per equivalente.
Come già esposta in relazione al primo motivo, NOME COGNOME non aveva contestato la sussistenza dei presupposti, ma la non confiscabilità del bene e questo rientra nei limiti della sua legittimazione ea l riguardo, si richiamano le argomentazioni già esposte.
1.3 La terza censura Ł manifestamente infondata poichØ nel procedimento di riesame disciplinato dall’art. 324 cod.proc.pen., per il richiamo operato all’art. 127 stesso codice, non Ł ravvisabile alcuna nullità qualora il pubblico ministero, purchØ regolarmente avvisato, non partecipi all’udienza camerale. La attività del pubblico ministero, quando si sostanzia in richieste o requisitorie, rientra infatti non nella nozione di inizio o di proseguimento dell’azione penale, ma in quella meramente consultiva, non necessaria ma soltanto utile a sollecitare dialetticamente il giudice. (Sez. 1, n. 4503 del 10/12/1990, dep. 1991, Rv. 186192 – 01)
La circostanza che il pubblico ministero abbia chiesto di partecipare a distanza non gli attribuisce un diritto di partecipazione sanzionato con nullità, poichØ la sua posizione non Ł equiparata a quella dell’indagato/imputato.
2.Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso che non si confronta con la sostanza del provvedimento impugnato, che ha riconosciuto la legittimazione del terzo interessato in ragione della sua titolarità del bene sottoposto a sequestro e della carenza di prova in ordine alla riconducibilità del bene all’indagato, e sotto questo profilo corre anche nel vizio di genericità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così Ł deciso, 20/03/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME