Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 38400 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38400 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 09/05/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Benevento Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
il AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di cassazione, AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
La difesa della società ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del AVV_NOTAIO Generale.
Ritenuto in fatto
1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Benevento rigettava l’appello proposto avverso il decreto di rigetto di istanza di revoca di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo tribunale su istanza avanzata nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE. Tale sequestro insiste su alcuni macchinari che, nella prospettazione della pubblica accusa, sarebbero stati distratti, in quanto formalmente trasferiti dalla fallenda RAGIONE_SOCIALE alla società terza RAGIONE_SOCIALE, la quale li avrebbe poi formalmente rivenduti alla RAGIONE_SOCIALE, il cui amministratore non avrebbe fornito alcuna valida documentazione giustificativa del regolare acquisto in buona fede.
Il ricorso per cassazione è affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale è denunciata violazione della disciplina del sequestro preventivo, nonché mancanza di motivazione ovvero motivazione meramente apparente dell’ordinanza di rigetto dell’appello.
2.1. Preliminarmente, la ricorrente osserva come secondo la giurisprudenza di legittimità rientrino all’interno della violazione di legge ex art. 325 comma 1 cod. proc. pen. anche le ipotesi di mancanza assoluta della motivazione ovvero di motivazione meramente apparente. Tale conclusione, sorretta anche da una lettura costituzionalmente orientata del citato articolo, non potrebbe che condurre alla conclusione che la necessità di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non potrebbe sottrarre al controllo di legittimità persino i profili della contraddittorietà e della illogicità della motivazione.
2.2. Sul punto della buona fede della RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale avrebbe errato nell’affermare che la compagine RAGIONE_SOCIALE non sia stata identificata, quasi a volerne sostenere il carattere fittizio, poiché tale dato si scontrerebbe con quanto presente nel fascicolo delle indagini, posto che il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE è stato ascoltato a sommarie informazioni ed ha nell’occasione prodotto degli estratti della propria contabilità. In secondo luogo, il Collegio avrebbe affermato lo stato di ‘conclamata decozione’ della IMS senza esaminarne la documentazione contabile e i bilanci. Relativamente ai legami di parentela tra i vari soggetti coinvolti – elemento che il Tribunale avrebbe valorizzato al fine di escludere la buona fede della RAGIONE_SOCIALE– i Giudici avrebbero solamente espresso ipotesi congetturali senza verificare in concreto la fittizietà dell’intestazione o dell’interposizione della nuova compagine sociale. Invero, il Tribunale avrebbe automaticamente escluso la buona fede dell’acquisto e considerato i beni nella disponibilità dell’indagato sulla base del fatto che COGNOME NOME era il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, il padre è attualmente amministratore della RAGIONE_SOCIALE, e il fratello ne è socio, senza mai sconfessare con precisione la bontà delle ragioni esposte dalla RAGIONE_SOCIALE. Sarebbe poi stato erroneamente individuato il profitto del reato e il soggetto che lo ha conseguito: il vantaggio che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe ottenuto dal trasferimento dei macchinari non potrebbe essere individuato nella somma di danaro che la IMS o l’indagato avrebbero tratto dalla cessione, ma i beni in questione potrebbero al più essere l’oggetto della distrazione e non il profitto vero e proprio, sui cui avrebbe invece dovuto insistere il sequestro. Non vi sarebbe poi nella motivazione traccia di una prova certa che i beni fossero nella disponibilità dell’indagato, che l’interposizione della società fosse solo fittizia e che l’Ente abbia beneficiato del vantaggio patrimoniale della distrazione.
2.3. Sulla valutazione del requisito del periculum in mora è opinato che, trattandosi di beni oggetto di cessione a cui corrisponde un vantaggio diretto, la loro pericolosità sarebbe già insussistente in re ipsa ; inoltre, il reato si sarebbe già consumato ed avrebbe già propagato il proprio effetto di pregiudizio dei creditori della società fallita. Di conseguenza, pur volendo
sostenere che attraverso quei macchinari si possa ancora oggi aggravare l’offesa, le ragioni esposte dal Tribunale, ossia che un’eventuale ulteriore cessione dei beni in questione da parte della RAGIONE_SOCIALE ad altro soggetto riconducibile alla famiglia COGNOME o ad eventuali terzi con patto fiduciario potrebbe rendere ancor più problematico il rientro degli stessi nell’orbita della fallita RAGIONE_SOCIALE, il sequestro preventivo impeditivo esorbiterebbe dal suo scopo, assegnatogli dal legislatore, di arrestare la portata offensiva di un reato e di evitarne la commissione di nuovi, divenendo a tutti gli effetti una misura conservativa del patrimonio e sostituendosi alle misure di natura civilistica decisamente più opportune nel caso di specie.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.Deve essere in premessa ricordato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è meritevole di vaglio soltanto in relazione al vizio di violazione di legge, non essendo invece consentita la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis , Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, COGNOME, Rv. 269656).
1.1. Giova ancora ribadire che in tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può contestare la sussistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato (ex multis, sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165).
2.Il motivo di ricorso non è perciò consentito in sede di legittimità, tradisce aspetti di intima genericità ed è manifestamente infondato , perché non tiene in conto che l’ordinanza impugnata si è espressa sulla sussistenza dei presupposti del sequestro preventivo sotto due distinti profili, l’uno, che i macchinari sui quali è stato mantenuto il sequestro preventivo rappresentino corpo del reato di bancarotta fraudolenta (per ciò solo passibile di confisca) o, comunque, profitto del medesimo, ascrivibile non alla RAGIONE_SOCIALE, di cui è amministratore COGNOME, ma alla fallita RAGIONE_SOCIALE, al cui curatore non è stato
consentito di apprenderli all’attivo della procedura concorsuale; l’altro, che il provvedimento ablatorio possieda connotati comunque impeditivi, volti a neutralizzare la possibilità di una ulteriore dispersione dei beni medesimi, non potendosi escludere che ‘la RAGIONE_SOCIALE possa cedere ad altra società controllata dalla famiglia COGNOME o ad eventuali terzi con patto fiduciario i macchinari in questione e quindi rendere ancor più problematico il rientro degli stessi nell’orbita della fallita RAGIONE_SOCIALE‘.
2.1. L’atto di ricorso, pertanto, neppure si confronta con questa seconda proiezione della parte motiva, in distonia con il costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, pure citato dall’ordinanza tribunalizia, in virtù del quale ‘i l sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all’illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, lo stato di buona fede del terzo estraneo al reato rileva ove il sequestro sia stato disposto esclusivamente ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in quanto funzionale alla confisca: sez.3, n. 57595 del 25/10/2018, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
2.2. Ma anche dall’angolatura interpretativa pertinente all’istituto del sequestro funzionale alla confisca ex artt. 321 comma 2 cod. proc. pen. e 240 comma 1 e cpv. cod. pen., mette conto rimarcare che la qualità di persona estranea al reato comporta che, accanto al dato dell’assenza di un vantaggio derivante dall’altrui attività criminosa (terzo è la persona estranea al reato, ovvero la persona che non solo non abbia partecipato alla commissione del reato, ma che da esso non abbia ricavato vantaggi e utilità : tra le molte, Sez. 2, n. 11173 del 14/10/1992, COGNOME, Rv 193422; Sez. 3, n. 3390 del 19/01/1979, COGNOME, Rv 141690), sia apprezzabile il profilo soggettivo della buona fede, intesa come ” non conoscibilità, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato “, che deve essere non dimostrata, ma quantomeno allegata, con un principio di prova idoneo ad illustrare circostanze di fatto (sez.5, n. 7428 del 18/12/2024, Frej, Rv.287645), dall’interessato. Il concetto di buona fede nel diritto penale è diverso da quello inquadrato nella sede civile dall’art. 1147 c.c., dal momento che anche la colposa inosservanza delle doverose regole di cautela esclude che il soggetto che vanti un titolo sui beni sequestrati e da confiscare, o già confiscati, sia meritevole di tutela (cfr., tra le tante, Cass. Sez. Un., n. 11170, del 25.9.2014, Uniland, Rv. 263679; sez. U n. 9 del 28/04/1999, COGNOME, in motivazione).
Orbene, il provvedimento impugnato ha sottolineato che il sequestro ha raggiunto i beni strumentali distratti dalla società fallita, amministrata da COGNOME NOME e solo apparentemente acquistati dalla RAGIONE_SOCIALE, società riconducibile anche all’indagato COGNOME NOME perché amministrata dal padre, COGNOME NOME; ed invero, il vincolo cautelare è stato apposto sui macchinari collocati nei medesimi locali dell’impresa fallita ove risulta
ufficialmente ‘subentrata’ (ma senza che alla RAGIONE_SOCIALE fosse stato richiesto od imposto un mutamento di sede) la RAGIONE_SOCIALE che li ha formalmente acquisiti, nel corso di una perquisizione alla quale ha assistito COGNOME NOME in qualità di delegato di COGNOME NOME, presente nella circostanza insieme al figlio, come testualmente si evince (pag.4) dalla sentenza pronunciata da questa stessa sezione di legittimità in data 3 dicembre 2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di COGNOME NOME avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare genetica, disposta dal giudice per le indagini preliminari; orientano per la fittizietà del trasferimento l’opacità della figura della RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe cartolarmente comprato le attrezzature dalla fallita per poi tempestivamente veicolarle sulla RAGIONE_SOCIALE e senza rimuoverli dal sito in cui si trovavano, e la equivocità e sostanziale inattendibilità documentale delle modalità di pagamento, nel complesso ineffettivo se non per un importo, evidentemente irrisorio, di 4000 euro, accreditati con un bonifico della RAGIONE_SOCIALE a favore della citata RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta di un provvedimento giurisdizionale piano ed appropriato, tutt’altro che privo di motivazione o connotato da motivazione meramente apparente, singolare o stravagante e del quale, in realtà, il ricorso, che precipita nell’inammissibilità, si duole quanto ad esaustività e logicità di argomentazioni. Ma dal corredo espositivo dell’ordinanza impugnata risalta, parimenti, che il compendio indiziario depon e per l’avvenuto compimento di un’operazione simulata, strumentale a distogliere i beni dal patrimonio della società fallita per sottrarli alle garanzie di soddisfacimento dei creditori, in linea con il radicato insegnamento della Corte di cassazione in tema di bancarotta fraudolenta, secondo il quale integra la condotta tipica di occultamento il comportamento del fallito che, mediante atti o contratti simulati, faccia apparire come non più suoi beni che continuano ad appartenergli, in modo da celare una situazione giuridica che consentirebbe di assoggettare detti beni all’azione esecutiva concorsuale (Sez. 5, n. 46692 del 03/10/2016, COGNOME, Rv. 268637; (Sez. 5, n. 46921 del 15 novembre 2007, COGNOME, Rv. 237981; Sez. 5, n. 128 del 08/02/1968, COGNOME, Rv. 107576); e induce ad apprezzare che, al suo cospetto, le proteste di ‘buona fede’ del terzo interessato si riducano a generiche note di dissenso, prive di concludenza ai fini della dimostrazione della ‘non conoscibilità’ del collegamento tra la commissione del reato e la propria posizione soggettiva e della insussistenza di carenze di vigilanza a tale scopo, al lume della sostanziale promiscuità e sovrapponibilità delle entità imprenditoriali in questione, dello stretto rapporto di parentela tra l’indagato e l’amministratore della impresa ‘terza’ , oggi ricorrente, e dell’ubicazione ‘stanziale’ dei macchinari sequestrati in quanto oggetto del fumus di bancarotta distrattiva , rimasti dove si trovavano.
3.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, dal momento che le censure che investono l’intercorrenza del periculum in mora esulano dal perimetro delle questioni devolvibili dal terzo interessato, che, come sopra rammentato, non è autorizzato a contestare i presupposti applicativi della misura cautelare reale.
4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, 23/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME NOME COGNOME