Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22092 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22092 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CROTONE il 21/03/1968
avverso l’ordinanza del 20/12/2024 del TRIBUNALE di CROTONE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 20/12/2024 il Tribunale di Crotone, adito in sede di appello cautelare, ha rigettato l’appello avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di dissequestro della “pala gommata Komatsu modello TARGA_VEICOLO, con telaio n. CODICE_FISCALE, avanzata da COGNOME NOME, quale legale rapp.te p.t. della RAGIONE_SOCIALE, proprietaria del mezzo meccanico attinto dal sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. *
Ai fini di una più chiara comprensione della vicenda in esame, occorre puntualizzare che la misura cautelare, disposta dal GIP con decreto del 5/11/2024,
si fonda sul fumus dei reati di cui agli artt. 452 bis e 635 cod. pen. e 44 lett. c del d.P.R. 380/01 in quanto, in località Caprara, in agro del Comune di Cotronei, in un’area boschiva sottoposta a vincolo paesaggistico, era stata realizzata un’attività abusiva di scavo e sbancamento che aveva comportato una sensibile alterazione dello stato dei luoghi finalizzata a consentire l’allargamento del piazzale da adibire al parcheggio della struttura ricettiva RAGIONE_SOCIALE di Salvatore RAGIONE_SOCIALE
Avverso il suddetto provvedimento COGNOME SalvatoreCOGNOME “in proprio e quale legale rapp.te della RAGIONE_SOCIALE ha proposto, ricorso per cassazione denunciando il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione “agli artt. 321 e 125 c.p.p. nonché dell’art. 240 e 452 undicies c.p.”.
Si sostiene, in primo luogo, che con l’appello si era contestato non la “sussistenza formale dei reati provvisoriamente contestati”, quanto, piuttosto, che gli stessi fossero ascrivibili a COGNOME NOME, rilevando che il predetto, a momento dell’accertamento dei fatti, non era presente. Tale motivo di gravame non soltanto era stato “travisato” dal Tribunale ma disatteso valorizzando “circostanze asettiche”, ossia che “i fratelli NOME e NOME COGNOME erano titolari delle quote della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, proprietaria del mezzo meccanico, ma anche dell’area oggetto dello sbancamento nonché dell’area contigua in cui insiste l’attività (…) esercitata dalla RAGIONE_SOCIALE“, che non tenevano conto che la responsabilità penale è solo personale.
Si contesta, ancora, l’argomentazione che aveva desunto il requisito del periculum in mora, individuato nel rischio che il mezzo potesse comportare una reiterazione dell’attività illecita(…) nonché un aggravamento delle conseguenze dei reati medesimi”, dalle “modalità del fatto” e dalla personalità degli indagati, gravati da vari precedenti penali, rilevando che:
non vi erano elementi che collegassero i reati a Scalise Salvatore;
il precedente di NOME era risalente nel tempo e non espressivo di pericolosità sociale;
era inverosimile che la RAGIONE_SOCIALE potesse consentire l’uso della pala meccanica per effettuare nuovi sbancamenti.
Si contesta, ancora, l’affermazione del Tribunale che aveva ritenuto che la pala meccanica fosse suscettibile di confisca rilevando che la società proprietaria non poteva ritenersi persona estranea al reato, potendosi considerare tale solo colui che non ha tratto vantaggi dall’altrui attività criminosa e sia in buona fede, e che, comunque, non poteva ritenersi che gli indagati non avessero avuto il possesso del mezzo. Si osserva, al riguardo, che: non vi era alcuna indicazione di un vantaggio conseguito dalla società; la “cattiva fede” è da riscontrarsi “unicamente
in favore delle persone fisiche proprietarie dell’area oggetto del sequestro”; il mezzo “è utilizzato dalla società proprietaria per attendere alle varie lavorazioni nell’esercizio della propria attività imprenditoriale”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La costituzione del ricorrente nella duplice veste, personale e di legale rappresentante della società proprietaria del mezzo meccanico attinto dalla misura reale, impone un preliminare rilievo in punto di ammissibilità della dispiegata impugnativa.
Essendo l’istanza rivolta al Tribunale di Crotone volta al dissequestro della pala meccanica attinta del sequestro preventivo ed alla conseguente restituzione alla società, occorre rilevare come ad essa debba essere sotteso, secondo i criteri generali dettati dall’art. 591 cod. proc. pen., l’interesse che costituisce altresì metro di valutazione all’impugnativa in esame.
Ove, infatti, si consideri che la condizione di ammissibilità dell’impugnazione prevista dall’art. 568, quarto comma cod. proc. pen. risiede nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e al contempo in quella, positiva, del conseguimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, purché logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, Sentenza n. 6624 del 27/10/2011 – dep. 17/02/2012, COGNOME, Rv. 251693), non può non tenersi conto dell’esito finale che la richiesta di riesame avverso un provvedimento di sequestro è volta a conseguire, la quale necessariamente presuppone una relazione qualificata tra l’impugnante e la res attinta dal vincolo cautelare, astrattamente idonea a consentire, una volta venuto meno il vincolo, la restituzione del bene in proprio favore.
In linea con quella stessa interpretazione secondo la quale l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, al di là della sua legittimazione astratta a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex plurimis Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 276545; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 274992), deve a fortiori ritenersi che l’impugnativa avverso un provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro debba necessariamente essere collegata ad un sottostante rapporto con la res sottoposta al vincolo cautelare astrattamente idoneo a consentire la restituzione del bene all’istante.
Nel caso di specie, risulta dal ricorso e dal provvedimento impugnato che il ricorrente, ancorchè indagato per i reati sopra indicati, non è tuttavia titolare del mezzo meccanico, a sua stessa detta di proprietà della RAGIONE_SOCIALE: a quest’ultima soltanto, in caso di accoglimento dell’impugnazione, competerebbe, pertanto, la restituzione del bene in sequestro, in tal senso connotandone l’interesse concreto ed attuale a dolersi del provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro.
A ciò si aggiunga che l’appello risulta essere stato proposto nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE per cui COGNOME Salvatore, quale persona fisica, non ha partecipato al giudizio di impugnazione cautelare all’esito del quale è stato pronunciato il provvedimento oggetto del ricorso in esame, cosicché non può ora dolersi delle violazioni di legge che sarebbero state commesse dai giudici della impugnazione cautelare mediante detto provvedimento.
Costituisce principio di carattere generale, in materia di impugnazioni, quello secondo cui è privo di legittimazione a prendere parte ai gradi ulteriori del procedimento, ne’ può presentare memorie, il soggetto che non abbia partecipato a quelli precedenti, non potendo il rapporto processuale includere soggetti nuovi nella sua evoluzione da un grado all’altro (v. Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 227729; Sez. 3, n. 42527 del 04/07/2019, Festa, Rv. 277985 – 01).
Il ricorso proposto da COGNOME Salvatore, in proprio, deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Quanto al ricorso proposto dallo stesso ricorrente in qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE neanch’esso supera lo scrutinio di ammissibilità.
Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287165 – 01; Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024 (dep. 2025 ), Pezzi, Rv. 287396 – 01; Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, Rv. 286439) “in tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l’assenza collegamento concorsuale con l’indagato”.
L’adesione a tale maggioritario orientamento comporta l’inammissibilità degli argomenti volti a contestare la riferibilità dei reati a NOME COGNOME e sussistenza del requisito del periculum in mora.
Ma a non diversa conclusione si perverrebbe ove ci si muovesse nella opposta visione interpretativa, secondo cui in tema di impugnazioni cautelari reali, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo impeditivo è legittimato a dedurre, in sede di riesame, anche
l’insussistenza del “fumus commissi delicti” e del “periculum in mora”, posto che, se gli si consentisse di far valere unicamente l’effettiva titolarità o disponibilità bene e questa fosse incontroversa o, comunque, irrilevante ai fini del mantenimento del vincolo, si priverebbe di utilità il gravame di merito cautelare, escludendo quella verifica sulla legittimità del sequestro che l’indagato non ha interesse a richiedere, in quanto privo del titolo alla restituzione del bene (Sez. 3, n. 10242 del 15/02/2024, Comune, Rv. 286039 – 01; Sez. 6, n. 15673 del 13/03/2024, Rv. 286335).
In ordine ai primi due argomenti del ricorso, deve, infatti, rilevarsi che l doglianze difensive in ordine al compendio indiziario passato in rassegna si risolvono, come osservato dal Procuratore Generale, in un vizio squisitamente motivazionale, il cui ingresso in sede di legittimità è inibito dall’art. 325 cod. pro pen.
In particolare, i giudici calabresi hanno ritenuto che sussistessero una pluralità di elementi indicativi del fumus dei reati ipotizzati e del collegamento dei medesimi ai germani NOME e NOME COGNOME, risultando l’area oggetto dell’intervento, la struttura ricettiva servita dal parcheggio che con l’intervento si intendeva ampliare e il mezzo meccanico utilizzato riconducibili ad NOME e NOME COGNOME e a società di cui i medesimi detenevano le quote sociali. Risultanze queste che devono ritenersi ampiamente sufficienti ai fini del fumus sotteso alla misura cautelare reale, rispetto al quale al giudice della cautela è demandata una valutazione sommaria circoscritta alla sussistenza di tutti gli elementi costitutiv della fattispecie contestata, senza doversi estendere alla più pregnante verifica dei gravi indizi di colpevolezza richiesta ai fini dell’emissione e/o del mantenimento delle misure cautelari personali (ex multis Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018 – dep. 27/04/2018, COGNOME Rv. 273069).
Priva di vizi rilevabili in questa fase si presenta la motivazione relativa a periculum che valorizza le modalità del fatto e, per quanto d’interesse ai fini del ricorso in valutazione, il precedente penale specifico e recente di COGNOME NOME, condannato nel 2020 per il reato di invasione di terreni.
3. Non maggior fondamento hanno le ulteriori doglianze difensive.
Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca, infatti, implica l’esistenz di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicch possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all’illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024, Scossa, Rv. 286552 – 01; Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691 – 01).
Essendo stato imposto il vincolo sul mezzo meccanico proprio per evitare che potessero essere aggravate le conseguenze del reato, quanto sinora esposto sarebbe già sufficiente a condannare il ricorso proposto nell’interesse della società all’inammissibilità.
Per completezza va però sottolineata anche la palese infondatezza dell’argomento difensivo incentrato sulla non confiscabilità del mezzo.
In tema di sequestro preventivo ai fini di confisca, è persona estranea al reato, nei confronti della quale tale misura di sicurezza non può essere disposta ex art. 240, commi 2 e 3, cod. pen., il soggetto che non abbia ricavato vantaggi e utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, l’utilizzo del bene per fini illeciti (Sez. 3 34548 del 06/06/2023, D., Rv. 285207 – 02).
Se la circostanza che l’indagato COGNOME COGNOME sia il legale rappresentante della società proprietaria del veicolo costituisce di per sé un -indice palese del coinvolgimento della persona giuridica ricorrente presupponendosi che egli agisse nell’interesse di quest’ultima, deve in ogni caso aggiungersi che grava sul terzo che assuma la sua estraneità al reato uno specifico onere di allegazione circa l’assenza di una condotta colposa, vale a dire di avere esercitato la diligenza necessaria per ignorare incolpevolmente che il bene sia stato utilizzato per fini illeciti, nella specie del tutto assente.
In tema di sequestro di cose pertinenti al reato che ne renda obbligatoria la successiva confisca, infatti, il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla tito del diritto vantato, anche l’estraneità al reato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell’uso illecito del bene a (Sez. 3, n. 34548 del 06/06/2023, D., Rv. 285207 – 02; Sez. 1, n. 68 del 17/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258394; Sez. 1, n. 48673 del 23/09/2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 265427).
Onere probatorio che, nel caso di specie, non può ritenersi assolto 65~ non essendo stato contestato nel procedimento né che la pala meccanica fosse stata utilizzata per l’intervento incriminato né che si trovasse parcheggiato all’interno della struttura ricettiva RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE A ciò si aggiunga che non è stata prospettata una causale alternativa che possa spiegare l’utilizzo del mezzo da parte di una società diversa da quella proprietaria.
I ricorsi risultano pertanto inammissibili, seguendo a tale esito a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere delle spese processuali.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13
giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la
facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di
inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 14/5/2025