Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34666 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2   Num. 34666  Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME DÕAgostini
– Presidente –
Sent. n. 1768 sez.
NOME COGNOME
CC Ð 10/10/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: Procuratore europeo Ð Uffici di Bologna e Napoli nei confronti di COGNOME NOME, nata in Romania il DATA_NASCITA, terza interessata, nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a San Vito dei Normanni il DATA_NASCITA; avverso la ordinanza del 08/07/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 8 luglio 2025, in accoglimento della richiesta di riesame proposta nellÕinteresse di NOME COGNOME, terza interessata, annullava il decreto di sequestro preventivo eseguito il 23 aprile 2025 nei confronti della terza interessata (oggi ricorrente), intestataria dei beni ritenuti nella disponibilitˆ di fatto di NOME COGNOME e disponeva la restituzione alla stessa dei beni appresi in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale il 9 febbraio 2024, disposta oltre un anno dopo, in data 14 aprile 2025, dallÕUfficio del Pubblico ministero (EPPO) in relazione alle quote sociali, beni immobili, beni mobili registrati e conti correnti formalmente appartenenti o riconducibili alla moglie e alle tre figlie di NOME e ritenuti, tuttavia, nella effettiva disponibilitˆ di questÕultimo.
NOME COGNOME era il destinatario del suddetto decreto di sequestro preventivo, in via diretta o per equivalente, finalizzato alla confisca delle somme costituenti profitto di numerosi reati, fra i quali autoriciclaggio e reati tributari.
Il  Tribunale osservava che il Pubblico ministero aveva eseguito il sequestro sui beni di NOME ritenendoli appartenenti allÕindagato sulla base delle risultanze investigative trasfuse nellÕannotazione della Guardia di Finanza di Piacenza del 7 aprile 2025 introdotte a indagini ormai concluse: non si trattava, dunque, di una mera esecuzione del sequestro preventivo disposto dal G.i.p. bens’ di Òun sequestro del tutto nuovoÓ.
Sulle nuove risultanze probatorie Ð come dedotto nella richiesta di riesame Ð non  vi  era  stato  alcun  contraddittorio  e  vaglio  giurisdizionale,  Òche  non  pu˜ essere bypassato operando unÕestensione del sequestro originario a beni intestati a  terzi,  senza  che  sia  stata  compiutamente  ricostruita  la  ritenuta  intestazione fittiziaÓ.
Inoltre, la documentata incapienza patrimoniale della resistente non poteva ritenersi  indizio  sufficiente  della  disponibilitˆ  in  capo  allo  stesso  dei  valori formalmente intestati alla stessa resistente, dovendo anche doversi dimostrare, secondo  la  regola  di  giudizio  propria  della  fase  cautelare  reale,  che  tali  beni fossero riconducibili alla reale titolaritˆ dellÕimputato.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore europeo (Uffici di Bologna e Napoli) chiedendone lÕannullamento per violazione di legge.
Il  Tribunale  avrebbe  dovuto  dichiarare  lÕinammissibilitˆ  della  richiesta  di riesame in quanto la difesa della terza interessata si era limitata a contestare che il sequestro non era stato preceduto da un vaglio giurisdizionale, senza addurre
alcun elemento volto a sostenere che dei beni sequestrati fosse effettivamente titolare e proprietaria NOME COGNOME.
La  motivazione  dellÕordinanza  è  mancante,  non  essendo  state  spiegate  le ragioni per le quali i beni sequestrati siano da ritenere nella disponibilitˆ non di NOME COGNOME ma della terza interessata.
Non  ha  alcun  rilievo  il  tempo  intercorso  fra  la  pronuncia  del  decreto  di sequestro  preventivo  e  la  esatta  individuazione  dei  beni,  considerato  che, secondo  la  giurisprudenza  di  legittimitˆ,  la  confisca,  anche  nella  forma  della confisca  per  equivalente,  ben  pu˜  essere  disposta  in  fase  esecutiva,  anche  se sullo specifico bene nulla abbia disposto la sentenza di cognizione.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta art. 611 cod. proc. pen.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, indicate in epigrafe.
Il ricorso è inammissibile perchŽ proposto con un motivo manifestamente infondato.
Le deduzioni del Procuratore europeo non risultano condivisibili sotto vari aspetti,  puntualmente  evidenziati  nel  testo  della  requisitoria  depositata  dal Sostituto Procuratore generale di questa Corte.
2.1.  Secondo  il  P.G.,  in  primo  luogo,  Çla  circostanza  che  lÕindividuazione  e apprensione dei beni venga riservata alla fase esecutiva del sequestro non pu˜ in alcun modo comportare compromissioni al diritto di difesa che gli stessi vantano nei  confronti  del  provvedimento  di  sequestro  del  giudice  e  che  non  potevano impugnare  prima  che  i  suoi  effetti  fossero  estesi  in  fase  attuativa  nei  loro confrontiÈ.
Il rilievo è condivisibile, poichŽ, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Çin tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilitˆ dell’indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne l’esclusiva titolaritˆ o disponibilitˆ è il giudizio di riesame, in quanto la disponibilitˆ del bene non attiene alla mera esecuzione della misura ma costituisce presupposto di validitˆ della stessa anche se la individuazione dei
beni non è avvenuta nel decreto di sequestro, ma in sede esecutivaÈ (cos’, da ultimo, Sez. 2, n. 21515 del 20/03/2025, COGNOME, non mass.; in precedenza vds. Sez.  3,  n.  37465  del  25/05/2023,  COGNOME,  non  mass.;  Sez.  3,  n.  34602  del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 282366 Ð 01, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 20685 del 21/03/2017, Ventisette, Rv. 270066 Ð 01; Sez. 3, n. 38512 del 22/06/2016, COGNOME, Rv. 268086 Ð 01).
2.2. In secondo luogo, osserva il Collegio che non spettava alla difesa Ð come invece sostenuto nel ricorso Ð allegare Òelementi volti a dimostrare la disponibilitˆ dei beniÓ da parte dei terzi interessati, poichŽ lÕonere di provare la effettiva disponibilitˆ in capo allÕindagato dei beni sequestrati, formalmente intestati alla ricorrente, era in capo al Pubblico ministero, non essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione della mancanza, per il terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del Pubblico ministero, della riferibilitˆ concreta degli stessi all’indagato (vds. Sez. 3, n. 35771 del 20/01/2017, COGNOME, Rv. 270798 Ð 01; Sez. 3, n. 36530 del 12/05/2015, dep. 10/09/2015, COGNOME, Rv. 264763 Ð 01; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 11791 del 12/03/2025, Dong nonchŽ Sez. 3, n. 1770 del 17/12/2024, dep. 2025, Poletto, non massimate).
2.3. Inoltre, erroneamente il Procuratore europeo ha affermato che la difesa Ònon ha contestato la qualitˆ di intestatari fittizi dei beni in sequestro dei terzi interessati e non ha rivendicato lÕeffettiva titolaritˆ e la proprietˆ di detti beni, omettendo qualsivoglia argomentazione sul puntoÓ.
Nella richiesta di riesame, infatti, dopo il motivo in rito sulla mancanza di un previo contraddittorio, ne era stato proposto uno specifico con il quale si erano rivendicate la proprietˆ e disponibilitˆ esclusiva dei beni sequestrati in capo alla terza ricorrente, con precise argomentazioni sul punto.
2.4.  Anche sulla base delle deduzioni difensive il Tribunale ha ritenuto che non risultasse Çcompiutamente ricostruita la ritenuta intestazione fittiziaÈ e che Çla  documentata  incapienza  patrimoniale  dei  familiari  di  NOME  è circostanza  che  da  sola  non  pu˜  costituire  prova  della  disponibilitˆ  in  caso  al predettoÈ dei beni sequestrati ai terzi, richiamando il principio pocÕanzi ricordato.
Detto  principio  non  è  stato  contrastato  nel  ricorso,  nel  quale  non  è  stata dedotta alcuna violazione di legge art. 325, comma 1, cod. proc. pen. rispetto alla motivazione con cui lÕordinanza ha escluso la prova circa lÕintestazione fittizia dei  beni  sequestrati,  in  relazione  alla  quale  il  ricorrente  non  ha  neppure richiamato gli elementi in ipotesi indicativi della disponibilitˆ degli stessi in capo allÕindagato.
Dichiara inammissibile il ricorso. Cos’ deciso il 10/10/2025. Il Consigliere estensore                                                  Il Presidente NOME COGNOME                                                   NOME COGNOME DÕAgostini