Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34666 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34666 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME DÕAgostini
– Presidente –
Sent. n. 1768 sez.
NOME COGNOME
CC Ð 10/10/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: Procuratore europeo Ð Uffici di Bologna e Napoli nei confronti di COGNOME NOME, nata in Romania il DATA_NASCITA, terza interessata, nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a San Vito dei Normanni il DATA_NASCITA; avverso la ordinanza del 08/07/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 8 luglio 2025, in accoglimento della richiesta di riesame proposta nellÕinteresse di NOME COGNOME, terza interessata, annullava il decreto di sequestro preventivo eseguito il 23 aprile 2025 nei confronti della terza interessata (oggi ricorrente), intestataria dei beni ritenuti nella disponibilitˆ di fatto di NOME COGNOME e disponeva la restituzione alla stessa dei beni appresi in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale il 9 febbraio 2024, disposta oltre un anno dopo, in data 14 aprile 2025, dallÕUfficio del Pubblico ministero (EPPO) in relazione alle quote sociali, beni immobili, beni mobili registrati e conti correnti formalmente appartenenti o riconducibili alla moglie e alle tre figlie di NOME e ritenuti, tuttavia, nella effettiva disponibilitˆ di questÕultimo.
NOME COGNOME era il destinatario del suddetto decreto di sequestro preventivo, in via diretta o per equivalente, finalizzato alla confisca delle somme costituenti profitto di numerosi reati, fra i quali autoriciclaggio e reati tributari.
Il Tribunale osservava che il Pubblico ministero aveva eseguito il sequestro sui beni di NOME ritenendoli appartenenti allÕindagato sulla base delle risultanze investigative trasfuse nellÕannotazione della Guardia di Finanza di Piacenza del 7 aprile 2025 introdotte a indagini ormai concluse: non si trattava, dunque, di una mera esecuzione del sequestro preventivo disposto dal G.i.p. bens’ di Òun sequestro del tutto nuovoÓ.
Sulle nuove risultanze probatorie Ð come dedotto nella richiesta di riesame Ð non vi era stato alcun contraddittorio e vaglio giurisdizionale, Òche non pu˜ essere bypassato operando unÕestensione del sequestro originario a beni intestati a terzi, senza che sia stata compiutamente ricostruita la ritenuta intestazione fittiziaÓ.
Inoltre, la documentata incapienza patrimoniale della resistente non poteva ritenersi indizio sufficiente della disponibilitˆ in capo allo stesso dei valori formalmente intestati alla stessa resistente, dovendo anche doversi dimostrare, secondo la regola di giudizio propria della fase cautelare reale, che tali beni fossero riconducibili alla reale titolaritˆ dellÕimputato.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore europeo (Uffici di Bologna e Napoli) chiedendone lÕannullamento per violazione di legge.
Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare lÕinammissibilitˆ della richiesta di riesame in quanto la difesa della terza interessata si era limitata a contestare che il sequestro non era stato preceduto da un vaglio giurisdizionale, senza addurre
alcun elemento volto a sostenere che dei beni sequestrati fosse effettivamente titolare e proprietaria NOME COGNOME.
La motivazione dellÕordinanza è mancante, non essendo state spiegate le ragioni per le quali i beni sequestrati siano da ritenere nella disponibilitˆ non di NOME COGNOME ma della terza interessata.
Non ha alcun rilievo il tempo intercorso fra la pronuncia del decreto di sequestro preventivo e la esatta individuazione dei beni, considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimitˆ, la confisca, anche nella forma della confisca per equivalente, ben pu˜ essere disposta in fase esecutiva, anche se sullo specifico bene nulla abbia disposto la sentenza di cognizione.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta art. 611 cod. proc. pen.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, indicate in epigrafe.
Il ricorso è inammissibile perchŽ proposto con un motivo manifestamente infondato.
Le deduzioni del Procuratore europeo non risultano condivisibili sotto vari aspetti, puntualmente evidenziati nel testo della requisitoria depositata dal Sostituto Procuratore generale di questa Corte.
2.1. Secondo il P.G., in primo luogo, Çla circostanza che lÕindividuazione e apprensione dei beni venga riservata alla fase esecutiva del sequestro non pu˜ in alcun modo comportare compromissioni al diritto di difesa che gli stessi vantano nei confronti del provvedimento di sequestro del giudice e che non potevano impugnare prima che i suoi effetti fossero estesi in fase attuativa nei loro confrontiÈ.
Il rilievo è condivisibile, poichŽ, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Çin tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilitˆ dell’indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne l’esclusiva titolaritˆ o disponibilitˆ è il giudizio di riesame, in quanto la disponibilitˆ del bene non attiene alla mera esecuzione della misura ma costituisce presupposto di validitˆ della stessa anche se la individuazione dei
beni non è avvenuta nel decreto di sequestro, ma in sede esecutivaÈ (cos’, da ultimo, Sez. 2, n. 21515 del 20/03/2025, COGNOME, non mass.; in precedenza vds. Sez. 3, n. 37465 del 25/05/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 34602 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 282366 Ð 01, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 20685 del 21/03/2017, Ventisette, Rv. 270066 Ð 01; Sez. 3, n. 38512 del 22/06/2016, COGNOME, Rv. 268086 Ð 01).
2.2. In secondo luogo, osserva il Collegio che non spettava alla difesa Ð come invece sostenuto nel ricorso Ð allegare Òelementi volti a dimostrare la disponibilitˆ dei beniÓ da parte dei terzi interessati, poichŽ lÕonere di provare la effettiva disponibilitˆ in capo allÕindagato dei beni sequestrati, formalmente intestati alla ricorrente, era in capo al Pubblico ministero, non essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione della mancanza, per il terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del Pubblico ministero, della riferibilitˆ concreta degli stessi all’indagato (vds. Sez. 3, n. 35771 del 20/01/2017, COGNOME, Rv. 270798 Ð 01; Sez. 3, n. 36530 del 12/05/2015, dep. 10/09/2015, COGNOME, Rv. 264763 Ð 01; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 11791 del 12/03/2025, Dong nonchŽ Sez. 3, n. 1770 del 17/12/2024, dep. 2025, Poletto, non massimate).
2.3. Inoltre, erroneamente il Procuratore europeo ha affermato che la difesa Ònon ha contestato la qualitˆ di intestatari fittizi dei beni in sequestro dei terzi interessati e non ha rivendicato lÕeffettiva titolaritˆ e la proprietˆ di detti beni, omettendo qualsivoglia argomentazione sul puntoÓ.
Nella richiesta di riesame, infatti, dopo il motivo in rito sulla mancanza di un previo contraddittorio, ne era stato proposto uno specifico con il quale si erano rivendicate la proprietˆ e disponibilitˆ esclusiva dei beni sequestrati in capo alla terza ricorrente, con precise argomentazioni sul punto.
2.4. Anche sulla base delle deduzioni difensive il Tribunale ha ritenuto che non risultasse Çcompiutamente ricostruita la ritenuta intestazione fittiziaÈ e che Çla documentata incapienza patrimoniale dei familiari di NOME è circostanza che da sola non pu˜ costituire prova della disponibilitˆ in caso al predettoÈ dei beni sequestrati ai terzi, richiamando il principio pocÕanzi ricordato.
Detto principio non è stato contrastato nel ricorso, nel quale non è stata dedotta alcuna violazione di legge art. 325, comma 1, cod. proc. pen. rispetto alla motivazione con cui lÕordinanza ha escluso la prova circa lÕintestazione fittizia dei beni sequestrati, in relazione alla quale il ricorrente non ha neppure richiamato gli elementi in ipotesi indicativi della disponibilitˆ degli stessi in capo allÕindagato.
Dichiara inammissibile il ricorso. Cos’ deciso il 10/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME DÕAgostini