Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12116 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12116 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nata a Gela il 15/02/1978 avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Messina del 14/08/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le memorie a firma del difensore, avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, del 14 agosto 2024, il Tribunale della Libertà di Messina, ha rigettato l’istanza di riesame avanzata dall’odierna ricorrente, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
avverso il decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto l’autovettura Mercedes, Mod. TARGA_VEICOLO tg FG389 CP-.
A mezzo del difensore di fiducia COGNOME ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con cui deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 125, comma 3, e 321 cod proc pen, nonché 240 bis cod pen. con riferimento alla posizione della ricorrente, terza estranea al reato contestato a COGNOME Salvatore e COGNOME Salvatore.
Il Tribunale di Messina non avrebbe chiarito a quale tipo di confisca è funzionale il sequestro preventivo impugnato, molteplici risultando anche i richiami normativi contenuti nel corpo dell’ordinanza impugnata. Tanto costituirebbe ostacolo ai fini del controllo di legittimità sui presupposti del sequestro (se funzionale alla confisca prevista dall’art. 240 bis cod pen, alla confisca diretta o per equivalente ai sensi dell’art. 321, commi 1 e 2 cod pros pen in relazione al delitto di cui all’art. 512 bis cod pen. e/o del profitto del reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, o a confisca per sproporzione).
La difesa ripercorre, dunque, allegando documentazione a supporto del proprio assunto, i passaggi di proprietà che hanno interessato l’autovettura di che trattasi, onde dimostrare la legittimità dell’acquisto, concluso in buona fede, dalla RAGIONE_SOCIALE, in assenza di qualsivoglia rapporto di natura commerciale o di altro tipo con COGNOME e COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Preliminarmente va ricordato che contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, e non per vizio di motivazione, salvo che nel caso di motivazione mancate o apparente, integrante violazione di legge.
Nel caso in esame il Tribunale del riesame ha dato, preliminarmente, atto di come il sequestro del quale la difesa si duole è stato disposto nell’ambito di un procedimento ben più ampio e complesso, che ha visto coinvolti un considerevole numero di indagati e nel cui ambito sono state disposte non solo altre misure reali, ma, anche, personali, tra cui, in primis quelle a carico di NOME NOME e NOME, predicati promotori ed organizzatori di una stabile organizzazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti.
Ha dedotto, quindi, come le fonti investigative, e il collaboratore di giustizia NOME COGNOMEdalla attestata attendibilità, comunque non posta in dubbio
dalla ricorrente- in particolare, hanno svelato come a COGNOME COGNOME, nonostante varie operazioni di schermatura, fossero riconducibili compagini societarie fittiziamente intestate a terze persone, e, tra queste, la società RAGIONE_SOCIALE la cui sede costituiva base operativa per l’attività di narcotraffico, di fat amministrata da COGNOME COGNOME attraverso la compagna, COGNOME NOME, amministratore e socio unico fino al marzo 2023, di poi attraverso COGNOME COGNOME, indagato -in questo procedimento- per il reato di cui all’art. 512 bis cod pen.. L’ordinanza, a sostegno di tale assunto, meticolosamente indica non solo la sperequazione patrimoniale tra i redditi dichiarati da Biondo e le operazioni imprenditoriali e commerciali dallo stesso effettuate, ma, anche, gli investimenti effettuati, sì da ritenere l’attività di compravendita delle autovetture, rientrante nell’oggetto sociale dell’indicata società, direttamente riconducibile al gruppo criminale da COGNOME capeggiato.
Da tanto deriva la ragione del sequestro preventivo di « RAGIONE_SOCIALE, le ulteriori società e conti correnti, fittiziamente intestati a terzi ma facenti capo a COGNOME, nonché i beni ad esse riconducibili ai fini della confisca allargata o per sproporzione di cui all’art. 240 bis c.p.», e, «per quanto riguarda le autovetture acquistate da COGNOME, per un valore complessivo particolarmente elevato, il sequestro delle medesime, nei confronti del COGNOME e di COGNOME, sia ai sensi dell’art. 321 commi 1 e 2 c.p.p., in relazione al delitto di cui all’art. 512 bis c.p., sia ai sensi del combinato disposto degli artt. 74 del D.P.R. 309/90, 512 bis c.p. e 240 bis c.p., applicandosi la confisca allargata e potendo ritenersi che anche queste autovetture fossero nella sostanziale disponibilità di COGNOME ed acquistate tutte tramite reinvestimento dei proventi del narcotraffico», vetture ritenute cose pertinenti al reato di intestazione fittizia, di valore sproporzionato rispetto alla capacità reddituale di COGNOME e di COGNOME, quindi suscettibili di sequestro ai fini della confisca per sproporzione; ciò nella ritenuta sussistenza del periculum in mora per la sussistenza, a fronte della personalità degli indagati e delle circostanze di fatto emerse nell’attività investigativa, di un concreto rischio di dispersione, modifica o alienazione dei beni.
3.1. Tra le attività e i beni mobili così sequestrati v’è, anche, l’autovettura Mercedes, Mod. TARGA_VEICOLO tg CODICE_FISCALE, all’atto dell’esecuzione del sequestro risultante intestata all’odierna ricorrente, che ne ha rivendicato l’esclusiva disponibilità in capo a sé, estranea al reato ed acquirente in buona fede.
3.2. Nel rigettare l’istanza di riesame il Tribunale della Libertà ha osservato che COGNOME ha comprovato il titolo formale di proprietà dell’auto, ma senza fornire prova adeguata a supporto della pur affermata buona fede nell’acquisto, tanto ritenuto in forza di «un’operazione commerciale opaca», tale in virtù dei ripetuti passaggi di proprietà, effettuati a distanza di pochi mesi e, in taluni casi,
pochi giorni gli uni dagli altri, per prezzi dichiarati incongrui , rispetto ai ragione economica non appare trasparente; nell’arco dei molteplici passaggi come sinteticamente indicati RAGIONE_SOCIALE – in rapporti di cointeressenza con RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE, soggetto commerciale in stretti rapporti con la Si di Biond si è inserita con due transazioni : un «ultimo passaggio di proprietà del veicol parte della RAGIONE_SOCIALE a favore della ricorrente , avendo questa -sogget professionale dedito al commercio di vetture usate – acquistato l’autovettura prezzo di euro 34.000,00 a fronte di un precedente acquisto effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE per la minor somma di euro 30.000,00, con evidente perdita per l’istante. [.. già evidenziato pregresso acquisto del medesimo veicolo, effettuato sempre dall RAGIONE_SOCIALE in data 8 febbraio 2022 per la somma di euro 39.130,00 – a front di un pregresso trasferimento di proprietà effettuato da Savoca Rosalba per minor somma di euro 37.500,00 – per poi successivamente rivendere lo stesso mezzo per l’importo dichiarato di euro 40.300,00 in data 21.02.2022, con margine di guadagno pressoché risibile per un professionista nella compravendita d autovetture» , in relazione alle quali non è sostenibile la buona fede, risult invece, ipotizzabile che si tratti di soggetto inserito nei traffici di NOME estrinsecano anche intestando fittiziamente a terzi compiacenti i propri mez esattamente con le modalità dedotte dal collaboratore Corritore, sicchè la forma intestazione al PRA in corrispondenza dei diversi passaggi, non appare dirimente.
Margini di guadagno risibili, acquisto e rivendita dello stesso veicolo a str giro per due volte, prezzi incongrui, opacità della figura di COGNOME e accertam della riconducibilità della società Si alla figura apicale dell’associazione, in r con RAGIONE_SOCIALE costituiscono, per il Tribunale, compendio indiziario utile e sufficien atteso il contesto procedimentale, a giustificare l’adozione della misura di ca reale, in difetto di allegazioni difensive utili a comprovare l’estraneità al r mancata partecipazione agli utili dello stesso, la mancanza di negligenza in ca alla richiedente.
3.4. A fronte di tanto, pur se la rubrica del motivo lamenta una violazione legge, il suo svolgimento tradisce, nella sostanza e nella forma, la deduzione di vizio di motivazione, tant’è che a pagina 3 del ricorso si censura l’incert motivazionale, asseritamente derivante dalla indicazione di molteplici titoli giuri del sequestro, da cui illogicità foriera della difficoltà della verifica di legitti stesso.
Vizio, evidentemente, non deducibile in questa sede di legittimità in materi di provvedimenti che dispongono una cautela reale, ove, come nella specie, non solo la motivazione non manca, ma, neppure, può ritenersi apparente, a front della specifica indicazione delle ragioni in fatto e diritto -come sopra riassunt disposto sequestro coerentemente ai principi regolatori della materia, nel ment
alfine, ciò che la difesa della ricorrente propone è una rilettura del materiale investigativo alternativa a quella dei giudici del merito, nel che risiede, ulteriore motivo di inammissibilità.
3.5. Si osserva, inoltre, che i terzi che vantino diritti reali hanno l’onere d provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa sequestrata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di “appartenenza” e di “estraneità al reato”, dalle quali dipende l’operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato. Ai terzi fa carico, pertanto, l’onere della prova sia relativamente alla titolarità dello ius in re aliena, il cui titolo deve essere costituito da un atto di data certa anteriore alla confisca e – nel caso in cui questa sia stata preceduta dalla misura cautelare reale ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. – anteriore al sequestro preventivo, sia relativamente alla mancanza di collegamento del proprio diritto con l’altrui condotta delittuosa o, nell’ipotesi in cui un simile nesso sia invece configurabile, all’affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza (Sez. 6, n. 32581 del 11/05/2022, Razzano, Rv. 283725; Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, Consoli, Rv. 271441; Sez. 3, n. 9579 del 17/01/2013, COGNOME, Rv. 254749).
Il terzo, che invochi il dissequestro e la restituzione del mezzo utilizzato per l’attività illecita, è poi tenuto a provare, oltre alla titolarità del diritto va anche l’estraneità al reato, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell’uso illecito della cosa (Sez. 1, n. 48673 del 23/09/2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 265427); deve provare altresì i fatti costitutivi della sua pretesa e la mancata percezione di qualsiasi profitto derivante dal fatto penalmente sanzionato e la buona fede (Sez. 1, n. 68 del 17/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258394).
Si tratta di prove che, ad eccezione del mero titolo di proprietà, la ricorrente non ha fornito, sicchè il sequestro è stato correttamente disposto.
Il provvedimento impugnato appare conforme ai principi in precedenza esposti, in quanto, con motivazione completa e non suscettibile di censure deducibili in sede di legittimità, il Tribunale del riesame ha argomentato che la RAGIONE_SOCIALE non poteva considerarsi estranea al reato nell’ampia accezione del termine sopra detto, tenuto conto dei seguenti elementi: a) i plurimi passaggi di proprietà in un ristretto arco temporale tra diversi soggetti, tra i quali più volte l RAGIONE_SOCIALE e per prezzi spesso incongrui (pag. 3 dell’ordinanza impugnata); b) la mancata dimostrazione del pagamento della differenza di prezzo con il veicolo permutato in data 13 marzo 2024; c) l’incongruità dell’acquisto a prezzo
maggiorato di euro quattromila rispetto alla cifra versata in occasione del precedente trasferimento; d) le dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME secondo il quale l’intestazione fittizia di beni a terzi compiacenti costituiva il tipic modus operandi dello COGNOME; d) gli stretti rapporti di cointeressenza della RAGIONE_SOCIALE con il RAGIONE_SOCIALE e con la RAGIONE_SOCIALE a dimostrazione dell’assenza di buona fede.
Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2024
La Cons. est.