Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47653 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47653 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 02/03/2023 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misura cautelare reale, ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, emesso il 21 gennaio 2022, che aveva disposto il sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., di un immobile (denominato Residence degli Ulivi) di proprietà
della RAGIONE_SOCIALE, amministrata dal ricorrente, sul presupposto, tratto da una serie di intercettazioni, che tale società fosse riconducibile a COGNOME NOME, soggetto indagato per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. in quanto ritenuto a capo di una cosca di ‘ndrangheta alla cui operatività è stata ricondotta la struttura alberghiera in sequestro.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, nella qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE
Deduce violazione di legge per non avere il Tribunale tenuto conto della sentenza di non doversi procedere emessa nei confronti di COGNOME NOME dal Tribunale di Lannezia Terme in data 5 settembre 2022, statuizione che si riverbererebbe sulla sussistenza degli elementi a sostegno della misura, anche tenuto conto del fatto che il residence in sequestro sarebbe già stato sottoposto a misura ablativa in epoca tale da impedire la sua strumentalità per i fini della cosca.
La mancata contestazione del reato di cui all’art. 512-bis cod.pen. al ricorrente farebbe venir meno il fumus commissi delicti.
Gli altri elementi offerti dal Tribunale in ordine alla astratta configurabilità del r non avrebbero consistenza.
Mancherebbe anche una adeguata motivazione sul periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Le censure del ricorrente – che riveste la posizione di terzo interessato – ineriscono alla sussistenza dei presupposti che hanno legittimato la misura cautelare, quali l’astratta configurabilità del reato ed il periculum in mora.
In proposito, deve ricordarsi il pacifico principio di diritto secondo il quale, in t di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione d bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza un proprio contributo al reato attribuito all’indagato, senza potere contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070).
Peraltro, a fronte della dettagliata motivazione del provvedimento impugnato, tutte le argomentazioni tendono ad aggredire vizi motivazionali neanche deducibili in questa sede ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen..
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle
Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 25.10.2023.
Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME