Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41861 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41861 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Frosinone in data 5/4/2024 sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME ; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore di COGNOME NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5/4/2024, il Tribunale di Frosinone ha respinto la richiesta di riesame presentata, quale terza interessata, da NOME COGNOME, nei confronti dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino in data 29/2/2024, con cui era stato disposto nei confronti del padrei COGNOME NOME, il sequestro preventivo della somma di 57.000,00 euro provento di attività delittuosa di cui all’art. 648 ter. 1 c.p., in relazione a più reati di nat
fiscale ( artt. 2, 8, 10 D.Igs. 74/2000).
Avverso tale ordinanza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.
2.1. Con il primo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 9 e 16, co.1, c.p.p., in riferimento alla omessa dichiarazione di incompetenza per territorio, rilevabile ex actis, in quanto, essendo ignoto il luogo di consumazione del più grave reato di autoriciclaggio, teleologicamente connesso con i reati fiscali, la competenza avrebbe dovuto radicarsi ai sensi dell’art. 9, co. 2, c.p.p., nel luogo di residenza o dimora o domicilio dell’indagato e non davanti al Tribunale di Cassino ove non risulta essere stata consumata alcuna condotta illecita.
2.2.Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 648 ter. 1 c.p., per avere i giudici della cautela ritenuto sussistente il fumus del delitto di autoriciclaggio, pur in assenza di condotte di reinvestimento o impiego dei proventi del delitto presupposto.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 321 c.p.p., avendo il Tribunale, omesso di considerare i rilievi difensivi con i quali era stato dimostrato che la somma di denaro sequestrata, apparteneva alla ricorrente e non al padre COGNOME NOME, trattandosi di denaro da porsi in relazione al contratto preliminare di vendita stipulato a maggio del 2022 tra la COGNOME e lo zio, i cui ratei erano stati incassati dalla COGNOME sin dal gennaio 2022, così da non potersi opporre, come sostenuto dal riesame, l’incongruenza cronologica con la stipula del contratto preliminare.
Il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione le dichiarazioni rese da COGNOME NOME in merito alla riconducibilità della somma di denaro alla figlia NOME e non avrebbe valutato che il sequestro era avvenuto al termine della perquisizione quando il difensore dell’indagato non era più presente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è indeducibile.
Deve, infatti, ritenersi preclusa la possibilità di prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati in sede di riesame, ove essi non siano rilevabili d’ufficio. Occorre infatti dare applicazione al principio AVV_NOTAIO ricavabile dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui il giudice di legittimità non può decidere su violazioni di legge quando queste non siano già state dedotte davanti
al giudice di merito di secondo grado, a meno che non siano rilevabili d’ufficio o non siano oggetto di ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen. Per quanto riguarda il caso di specie, premesso che la incompetenza territoriale non può essere rilevata d’ufficio in sede di legittimità, si deve concludere che la violazione delle norme sulla competenza territoriale, di cui il giudice deve tener conto nell’applicazione della legge penale, può astrattamente essere oggetto di motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., ma non può costituire motivo di ricorso se in concreto non sia stata già eccepita o rilevata in sede di riesame (non potendo peraltro costituire motivo di ricorso per saltum, dal momento che afferisce a una ordinanza e non a una sentenza).
Tale conclusione risponde a una ragione propria dell’ordinamento processuale, secondo la quale è precluso al giudice di legittimità di decidere su violazioni di legge i cui presupposti di fatto non siano stati già esaminati dal giudice di merito (Sez. 3, n. 3816 del 14/10/2008, dep. 28/01/2009, COGNOME, Rv. 242822; v. anche Sez. 4, n. 44146 del 03/10/2014, COGNOME, Rv. 260952; Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266226), e discende dalla stessa struttura del giudizio di legittimità, che si caratterizza come impugnazione a critica vincolata della decisione censurata, la cui correttezza non può, evidentemente, che essere verificata in relazione agli aspetti già sottoposti al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez. 3, n. 32904 del 08/02/2018, Rv. 273672; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv.266202; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577).
Per queste ragioni è inammissibile la deduzione della incompetenza territoriale del giudice cautelare poiché, da quanto emerge dall’ordinanza impugnata, essa non risulta essere stata sollevata in sede di riesame.
In ogni caso il motivo è inammissibile anche perché generico.
In tema di tema di misure cautelari (nella specie, di carattere reale), questa Corte ha affermato infatti che “l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dinanzi al tribunale del riesame è inammissibile per genericità se il ricorrente, nel formularla, non indichi chi debba essere, secondo la sua prospettazione, il giudice competente” (Sez. 3, n. 37141 del 09/09/2021, Rv. 282371).
La ricorrente si è limitata a contestare “per esclusione” la competenza del Tribunale di Cassino senza tuttavia specificare quale sarebbe, a suo avviso, il giudice territorialmente competente per il reato di autoriclaggio.
3. Non consentito è il secondo motivo con il quale la ricorrente tende, peraltro genericamente e in assenza di un autentico confronto critico con la motivazione dell’ordinanza impugnata, a conseguire una non consentita rivisitazione della valutazione del quadro indiziario, compiuta in modo logico dai giudici di merito anche per quanto riguarda la sussistenza del fumus del delitto di autoriciclaggio. Sul punto deve, anzitutto, ricordarsi che secondo che secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, Rv. 286439) “in tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato”. E’ stato osservato che la titolarità del bene afferisce al dato preliminare della legittimazione per proporre impugnazione e precede ogni eventuale ulteriore problematica riguardante il perimetro delle censure che il terzo, in tale qualità, può proporre, agendo per la restituzione di quanto sequestro; si rileva inoltre, che, in mancanza di prova dell’effettiva titolarità del bene, ove pure venisse accolto il ricorso del terzo nella parte avente ad oggetto i presupposti della misura, la conseguenza sarebbe la revoca della confisca, ma con restituzione al soggetto ritenuto effettivo titolare del bene, sicchè alcun risultato concretamente utile ne conseguirebbe per il terzo stesso ( cfr. anche Sez. 6 , n. 24432 del 18/04/2019 Rv. 276278; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Rv. 268070; Sez. 6, n. 34704 del 5 agosto 2016) .
Rispetto a tale visione interpretativa una pronuncia della Sez. 6, n. 15673 del 13/03/2024, Rv. 286335 ha invece affermato che “in tema di sequestro preventivo, il terzo intestatario del bene aggredito è legittimato a contestare, oltre alla fittizietà dell’intestazione, anche l’oggettiva confiscabilità del bene in difetto del “fumus commissi delicti” e del “periculum in mora”, potendo l’assenza dei presupposti della confisca avvalorare la tesi della natura non fittizia, ma reale dell’intestazione”.
Ritiene il collegio di dover ribadire il principio espresso dalla maggior parte della giurisprudenza di legittimità non solo perché tutti gli aspetti che concernono i presupposti applicativi della misura sono estranei alla sfera soggettiva del terzo o preteso tale, sicché, ammettere la possibilità di una contestazione di tali aspetti, andrebbe a ledere il fondamentale principio secondo cui la legittimazione ad agire deve essere individuata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi consentire una sorta di intervento ad adiuvandum del terzo in favore del destinatario della misura, ma anche perché la tesi dissonante
sembra fondata su una petizione di principio , destinata a scontrarsi con il dato reale, posto che se si ritenesse il terzo legittimato a contestare i presupposti della misura, il ricorso sarebbe inevitabilmente destinato all’inammissibilità per essere i motivi aspecifici. Il terzo, infatti, in quanto soggetto estraneo al reato, non sarà in grado di contestare il fumus del reato o il periculum in mora, elementi che pertengono alla sfera dell’indagato, potendo egli solo dimostrare la riconducibilità del bene a se stesso e l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato.
Non consentito è anche il terzo motivo di ricorso con il quale la ricorrente tende a conseguire una non consentita rivisitazione della valutazione del quadro indiziario, compiuta in modo logico dai giudici di merito anche per quanto riguarda la riconducibilità della somma di denaro al padre COGNOME NOME.
Il dato è stato ragionevolmente desunto non solo dal rinvenimento della somma di denaro nello studio di COGNOME NOME e dal messaggio whatsapp con il quale l’indagato, in corso di perquisizione, sollecitava il fratello a spostare il denaro per impedirne il ritrovamento, ma anche per l’incongruenza cronologica sia del contratto preliminare di vendita GLYPH tra la COGNOME e lo zio, asseritamente giustificativo della presenza del denaro, sia delle cambiali, rispetto al momento della perquisizione (cfr. pagg. 4 e 5 dell’ordinanza impugnata).
3,
In sostanza nel ricorso ci si limita contestare il provvedimento, proponendo una diversa lettura dei dati processuali ovvero una diversa ricostruzione storica dei fatti non consentita in sede di legittimità , stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno
Per quanto complessivamente detto, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616c.p.p., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 3/10/2024