Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35805 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35805 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 23/09/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata ad Agrigento il DATA_NASCITA, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, avverso l’ordinanza del 12/03/2025 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 marzo 2025, il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese che ha disposto il sequestro preventivo del complesso aziendale e delle quote sociali della RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 416, commi 1, 2, 3 e 5, cod. pen.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, quale titolare della RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 191, 407, comma 3, cod. proc. pen., 247 ss., 267, comma 3, cod. proc. pen., 321 cod. proc. pen., 416 cod. pen. e 40 d.lgs. n. 504 del 1995.
Deduce la difesa che il periodo di legittimo espletamento delle indagini preliminari dovrebbe farsi decorrere dalle date delle prime condotte addebitate a NOME COGNOME, vale a dire dal 10/07/2019, a prescindere dalla formale iscrizione nel registro delle notizie di reato, con la conseguenza che le acquisizioni temporalmente successive al termine previsto dall’art. 407 cod. proc. pen., che costituiscono il compendio sul quale Ł fondata la misura cautelare reale, devono ritenersi inutilizzabili e le indagini non avrebbero potuto protarsi, come avvenuto, per oltre tre anni, mentre il provvedimento di sequestro preventivo Ł stato emesso a quasi sette anni di distanza dalla prefigurata creazione della associazione a delinquere, per cui gli elementi indiziari con riferimento alla questione rilevante per la posizione dell’odierna ricorrente sono successivi ai termini di durata massima delle indagini preliminari.
NØ poteva essere contestato alla ricorrente di non aver promosso la questione dinanzi al Tribunale del riesame, dal momento che l’istituto dell’accertamento della tempestività dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335-quater cod. proc. pen. non poteva trovare applicazione in virtø della disciplina transitoria di cui all’art. 88-bis d.lgs. n. 150 del 2022 che ne esclude l’applicabilità ai procedimenti pendenti alla data di entrare in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, ovverosia al 30/12/2022
2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 321 e 546 cod. proc. pen.
In sintesi, quanto al fumus commissi delicti, il ricorrente deduce che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese e il Tribunale di Palermo hanno ritenuto che le partite di gasolio per uso agricolo acquistate da RAGIONE_SOCIALE e destinata a RAGIONE_SOCIALE sarebbero state a quest’ultima fittiziamente traslate sulla base della attività di monitoraggio video presso il deposito, non prodotta in giudizio, sicchŁ non sono state esaminate le osservazioni relative a) alla diversità del soggetto che – due anni dopo le operazioni di commercializzazione ritenute indizianti per il RAGIONE_SOCIALE – sarebbe stato destinatario delle consegne (RAGIONE_SOCIALE e non RAGIONE_SOCIALE), b) alla effettuazione dei trasporti ad opera dello stesso coniuge della ricorrente che ha sostenuto di averli eseguiti, con validi documenti (D.A.S.), tanto che il prodotto era stato regolarmente acquistato da RAGIONE_SOCIALE dalla fornitrice RAGIONE_SOCIALE non coinvolta nel processo, c) all’inserimento della movimentazione della merce nel sistema informatico A.I.D.A., d) alla piena congruenza e conformità tra il carburante acquistato e quello ceduto, e) all’intervenuto pagamento del gasolio con bonifici e alla mancanza di operazioni sospette negli estratti conto di RAGIONE_SOCIALE, f) alla mancanza di elementi di sospetto ricavabili dalle intercettazioni telefoniche, nØ era stata rilevata la presenza sospetta di NOME COGNOME a Palma di Montechiaro, g) all’accertamento tecnico con il quale era stato accertato che RAGIONE_SOCIALE aveva nel deposito solo una cisterna con capienza massima di 30.000 litri, sicchŁ non avrebbe potuto procedere a nuovi acquisti se non avesse liberato il deposito dal prodotto, h) alla mancanza di prova di un vantaggio economico illecito da parte della società ricorrente, risultando le operazioni tutte regolarmente convalidate sotto il profilo tributario, avendo la società facente capo alla ricorrente regolarmente ceduto la merce e ricevuto i pagamenti oggetto delle fatture emesse, nonchØ pagato puntualmente le imposte e le accise, dovendosi logicamente desumere che gli organizzatori della frode si fossero avvalsi delle cessioni della RAGIONE_SOCIALE, simulando di essere i destinatari del prodotto per poi dirottarlo a terzi ignoti.
Quanto al periculum in mora, la ricorrente lamenta che il Tribunale di Palermo ha omesso di valutare a) la distanza temporale di quattro anni tra l’adozione della misura cautelare e gli ultimi fatti contestati, senza che l’ente abbia reiterato comportamenti antigiuridici, b) l’incensuratezza della ricorrente e del coniuge e la correttezza della condotta della società nei confronti del fisco, c) la recisione dei rapporti commerciali con i soggetti che avrebbero dato luogo ai fatti contestati, essendo state intrattenute delle relazioni del tutto occasionali e delimitate nel tempo.
3. E’ pervenuta memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia della ricorrente, con la quale si insiste nelle doglianze esposte in ricorso e nelle conclusioni ivi assunte, relative alla posizione della RAGIONE_SOCIALE, ribadendo che gli elementi posti a base del sequestro erano venuti alla luce dopo la scadenza del termine massimo di espletamento delle indagini preliminari e che le doglianze esposte in ricorso vertevano sulla carenza assoluta di motivazione sui presupposti del sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł inammissibile, sia perchŁ non prospettato con i motivi di riesame e, quindi, precluso in sede di legittimità, sia perchØ del tutto generico.
1.1. Il principio secondo cui non sono proponibili questioni coinvolgenti valutazioni in fatto mai prima sollevate trova applicazione anche nel caso di ricorso avverso ordinanza del Tribunale del riesame in tema di misura cautelare reale (Sez. 3, n. 24081 del 29/05/2024, Starita; Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015, Rv. 263271, secondo cui non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un’indagine di merito; Sez. 3, n. 35889 del 01/07/2008, Rv. 241271).
Sussiste, infatti, violazione del divieto di “novum” nel giudizio di legittimità quando siano per la prima volta prospettate in detta sede questioni coinvolgenti valutazioni in fatto, mai prima sollevate ovvero siano dedotti motivi di censura attinenti capi e/o punti della decisione ormai intangibili per non essere investiti da tempestiva doglianza nella fase di merito e, perciò, assistiti dalla presunzione di conformità al diritto (Sez. 4, Sentenza n. 7985 del 18/05/1994 Rv. 199216; v. Sez. 3, Sentenza n. 32699 del 27/02/2015 Rv. 264518).
Ed il principio secondo cui non sono proponibili questioni coinvolgenti valutazioni mai prima sollevate trova applicazione, come anticipato, anche nel caso di ricorso avverso ordinanza del Tribunale del riesame in tema di misura cautelare. Tale regola Ł ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. e trova la sua ” ratio ” nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione del provvedimento di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo del giudice dell’impugnazione, perchØ non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 1, n. 26997 del 31/03/2023, Portale; Sez. 2, n. 33732 del 08/06/2017, Surgo; Sez. 4, Sentenza n. 10611 del 04/12/2012 – dep. 07/03/2013 – Rv. 256631).
NØ può sostenersi venire in rilievo, nel caso in esame, la deroga connessa alle questioni «che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello», e che, per questa ragione, sono comunque decidibili dalla Corte di cassazione, a norma dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. Dette evenienze sono state ricollegate dalla giurisprudenza di legittimità alle ipotesi nelle quali siano stati enunciati a sorpresa argomenti nuovi da parte del giudice dell’impugnazione di merito in funzione risolutiva. In tali casi non si Ł ritenuto ragionevole pretendere che una parte debba confrontarsi con argomenti non addotti, nemmeno implicitamente, nel provvedimento avverso il quale propone una impugnazione di merito, per cui Ł stato affermato che tali argomenti, per l’assoluta imprevedibilità della loro rilevanza, sono da ritenere, nell’effettività della dinamica processuale, questioni «che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello», e, come tali, decidibili dalla Corte di cassazione, a norma dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
1.2. In ogni caso, la censura Ł del tutto generica, limitandosi a sostenere che il termine di durata delle indagini preliminari doveva farsi decorrere dal 10/07/2019, a prescindere dalla formale iscrizione nel registro delle notizie di reato, e che le acquisizioni investigative temporalmente successive al termine previsto dall’art. 407 cod. proc. pen. dovevano ritenersi inutilizzabili, senza specificare sulla base di quali elementi probatori la misura cautelare fosse stata emessa e quali di tali elementi fossero stati acquisiti in violazione di legge, ma soprattutto trascurando di considerare – essendo inapplicabile l’art. 335-quater cod. proc. pen., in ragione della norma transitoria di cui all’art. 88-bis, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 – il precedente insegnamento giurisprudenziale secondo il quale «il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato Ł attribuito, senza che al giudice per le
indagini preliminari sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicchØ gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato Ł attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall’art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l’iscrizione» (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, COGNOME, Rv. 244376; nello stesso senso, Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216248, e, piø di recente, Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275046).
2. Il secondo motivo di ricorso Ł anch’esso inammissibile.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 6790 del 09/01/2025, Chen, Rv. 287442; Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287396; Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287165; Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, COGNOME, Rv. 286439), cui il Collegio aderisce, «in tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato» (Sez. 6, n. 24432 del 18/04/2019, COGNOME, Rv. 276278; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, COGNOME, Rv. 268070; Sez. 6, n. 34704 del 05/08/2016). E’ stato, infatti, osservato che la titolarità del bene afferisce al dato preliminare della legittimazione per proporre impugnazione e precede ogni eventuale ulteriore problematica riguardante il perimetro delle censure che il terzo, in tale qualità, può proporre, agendo per la restituzione di quanto in sequestro; si rileva inoltre, che, in mancanza di prova dell’effettiva titolarità del bene, ove pure venisse accolto il ricorso del terzo nella parte avente ad oggetto i presupposti della misura, la conseguenza sarebbe la revoca della confisca, ma con restituzione al soggetto ritenuto effettivo titolare del bene, sicchŁ alcun risultato concretamente utile ne conseguirebbe per il terzo stesso (in tal senso, con specifico riferimento alla disciplina delle misure di prevenzione, Sez. 1, n. 35669 dell’11/05/2023, Jelmoni, non mass.).
A ben vedere, tutti gli aspetti che concernono i presupposti applicativi della misura sono dunque estranei alla sfera soggettiva del terzo o preteso tale, sicchØ ammettere la possibilità di una contestazione di tali aspetti andrebbe a ledere il fondamentale principio secondo cui la legittimazione ad agire deve essere individuata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi consentire una sorta di intervento ad adiuvandum del terzo in favore del destinatario della misura (Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, cit.; Sez. 6, n. 48761 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 28565).
Ora, nel caso in esame, le doglianze della ricorrente, mediante le quali Ł stata censurata l’affermazione dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora concentrate sul mancato esame delle deduzioni concernenti la regolarità dei trasporti di carburante, regolarmente inseriti nei sistemi informatici e regolarmente pagati con bonifico, nonchØ sul difetto di periculum, per la risalenza dei fatti e la intervenuta recisione dei rapporti commerciali con i soggetti indicati nel capo di provvisoria incolpazione -, sono estranee alle censure deducibili dai terzi che, come i ricorrenti, debbano soggiacere al sequestro e subirne gli effetti, perchØ non attengono alla inesistenza di un contributo da parte della ricorrente ai reati attribuiti all’indagato ed alla effettiva ed esclusiva titolarità o disponibilità del bene in capo a costei che escluderebbe il pericolo di reiterazione dei reati, ma alla contestazione della esistenza dei presupposti della misura cautelare, in particolare del fumus e del periculum nei termini anzidetti, che rappresentano aspetti estranei a quelli deducibili dai terzi destinatari di un provvedimento di sequestro.
Ne consegue l’inammissibilità delle censure sollevate dalla ricorrente, a causa della estraneità delle stesse rispetto a quelle utilmente deducibili da parte dei terzi estranei alla realizzazione del reato per il quale si procede e la misura cautelare Ł stata disposta.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 23/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME