Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5512 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 5512  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME CONCETTA, nata a Reggio Calabria il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/05/2023 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento parziale del ricorso limitatamente alle censure afferenti il mancato esame della documentazione difensiva, dichiarando assorbite le questioni collegate;
lette le conclusioni dei difensori AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME, che hanno chiesto annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di rinvio a seguito di annullament della Sesta sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 826 del 29/11/2022, ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME, nella sua veste di
terza interessata, con il quale era stata chiesta la revoca del sequestro preventiv della società RAGIONE_SOCIALE emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria con provvedimento del 19/10/2021 in relazione alli imputazione provvisoria -elevata nei confronti del fratello della ricorrente COGNOME COGNOME (riten l’amministratore di fatto della società, pur se formalmente inquadrato come mero dipendente) per RAGIONE_SOCIALE per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di corruzione, turbativa d’asta ed altri reati con pubblica amministrazione, nonché altri reati fine, tutti aggravati dalla finali agevolazione mafiosa.
La Sesta sezione della Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 19 ottobre 2021 rilevando che, ai fini dell valutazione richiesta, anche quanto alla configurabilità del periculum in mora, non poteva essere utilizzata una relazione illustrativa che il Giudice per le indag preliminari aveva richiesto il 12 ottobre 2021 (successivamente alla presentazione della istanza di revoca del sequestro preventivo) agli amministratori giudiziari del società sottoposta a decreto di controllo giudiziario in data 25 marzo 2020 ai sensi -dell’art. 34 del d.lgs. n. 159 del 2011. La relazione aveva ad oggetto il ruolo svo dal NOME COGNOME e l’acquisizione di tali elementi informativi era avvenuta i violazione del principio della domanda cautelare ex artt. 291, comma 1, 292, comma 1, cod. proc. pen., non potendo il giudice procedere ex officio all’autonoma assunzione di atti di indagine. Anche il Tribunale aveva in parte fondato la su decisione sulla base di atti che il giudice di prima istanza non era legittimato assumere di sua iniziativa. Tenuto conto della possibilità per il terzo interessato dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato necessità di motivare anche nella materia indagata quanto al periculum in mora (in considerazione delle ragioni che autorizzano l’anticipazione dell’effetto ablati della confisca rispetto alla definizione del giudizio), veniva disposto l’annullamen sul punto per nuovo giudizio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
NOME ha quindi proposto ricorso per cassazione con due distinti ricorsi presentati dai suoi difensori, datati 25/06/2023 e 26/06/20 -con motivi in gran parte sovrapponibili, che qui si riportano nei limiti strettam necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
4. Ricorso 25/06/2023.
4.1. Violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per inesistenza della motivazione in ordin alla titolarità effettiva della RAGIONE_SOCIALE in capo alla RAGIONE_SOCIALE
Tribunale non si è uniformato ai principi evidenziati dalla Corte di cassazione e non ha in alcun modo motivato in ordine alle deduzioni difensive, che evidenziavano l’effettiva titolarità in capo alla ricorrente del bene sequestrato. Il Tribuna violazione del dictum della sesta sezione, provvedeva a far rientrare in giudizio documentazione che era stata precedentemente esclusa, attesa la produzione in sede di rinvio da parte del Pubblico ministero della nota 29/21 del 18/10/2021, oltre ad ulteriore nota 32/2021 del 25/10/2021 degli amministratori giudiziari. Ta note non potevano essere considerate atti d’indagine ed erano affette da inutilizzabilità patologica, in alcun modo sanabile. È stata omessa la considerazione del ruolo effettivo svolto dalla ricorrente e non si è in alcun modo considerata circostanza che la società in questione risultava sottoposta alla misura del controll giudiziario dal 25/03/2020 (misura poi prorogata di un anno in data 17/03/2021). La difesa ha, inoltre, rilevato come si debba considerare inutile la defatigan elencazione dei reati e condotte contestati al COGNOME; il Tribunale si limitato, infatti, ad una mera operazione di copia incolla rispetto a diverse e dist ordinanze cautelari.
4.2. Violazione di legge e violazione di norme processuali, nonché vizio della motivazione per inesistenza della stessa quanto alla insussistenza del fumus commissi delicti e insussistenza del periculum in mora, con riferimento agli artt 321 cod. proc. pen. e 322-ter e 240 cod. pen. L’onere di allegazione del terzo si deve intendere limitato agli elementi dai quali desumere la sua esclusiva titolari del bene, sicché una volta che questo onere sia stato assolto il sequestro non può che essere revocato. La pubblica accusa avrebbe dovuto provare la ricorrenza di situazioni attestanti la discrasia tra intestazione formale e disponibilità effetti bene al fine di favorire la permanenza dell’acquisizione del bene in capo al soggetto indagato. Le relazioni prodotte dal Pubblico ministero non potevano essere acquisite, non integrando nuovi elementi probatori rilevanti per la decisione, cos come l’interrogatorio del COGNOME e la sua denuncia, questi ultimi documenti già, tra l’altro, acquisiti in sede di appello. Al contrario, la ricorrente aveva al ampia documentazione dalla quale desumere l’esclusiva ed effettiva titolarità della società in capo alla stessa (visura camerale del 11/10/2021, verbale di incontro con gli amministratori giudiziari del 11/10/2021, allegazione di tutte le relazion non solo due come affermato dal Tribunale, contenute in un cd “non correttamente visionato probabilmente”, del dottor COGNOMECOGNOME amministratore giudiziario durante i periodo del controllo giudiziario nei diciotto mesi antecedenti il sequestro).
5. Ricorso 26/06/2023.
5.1. Con motivo sostanzialmente sovrapponibile a quello enunciato al §4.1. è stata dedotta violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. in relazion
all’utilizzabilità della relazione degli amministratori giudiziari ai fi valutazione della posizione del COGNOME NOME in seno alla RAGIONE_SOCIALE
5.2. Violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle già richiamate al § 4.1. è stata dedotta l’inesistenza della motivazione in ordine all’inammissibilità ed inutilizzabilità note degli amministratori giudiziari n. 29 e 32 del 2021. Tali note si basavano su dichiarazioni verbali che i dipendenti della società avevano reso e che erano state oggetto di interpretazione da parte degli amministratori, con violazione del dirit di difesa, essendo state acquisite dichiarazioni de relato poste in essere da soggetti non titolari di poteri di indagine.
5.3. Inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per inesistenza della motivazione in ordine alla titolarità effettiva della RAGIONE_SOCIALE in capo alla ricorr con argomentazioni sovrapponibili a quelle già enunciate al §4.1., anche quanto alla articolazione dell’onere della prova ed alla produzione di documentazione da parte della COGNOME, in relazione alla quale risultava omessa la considerazione di ben quattro relazioni bimestrali del Dott. COGNOME e la relazione di scadenza annuale di cui al doc. 18, allegato all’istanza di revoca. La difesa ha inoltre osservato anche le considerazioni rese quanto agli incontri con gli amministratori giudiziari devono considerare apodittiche e insignificanti a fronte del richiamo alle emergenze passate in rassegna; la lettura effettuata dal Tribunale si deve ritenere “sommaria e superficiale”, con particolare riferimento alla relazione dell’amministrato giudiziario nominato nel procedimento ex art. 34-bis del d.lgs. n. 150 del 2011. La difesa ha richiamato, in termini sovrapponibili al ricorso di cui al §4, il decret 22/03/2021 del Tribunale di Reggio Calabria. Allo stesso modo si doveva ritenere perplessa e obiettivamente incomprensibile la motivazione dove si dava atto della denuncia del COGNOME per delitti di lesioni e violenza privata in danno di u dipendente della RAGIONE_SOCIALE, fatto in occasione del quale il COGNOME si qualifica quale legale rappresentante della società, pur in assenza di cariche formali. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5.4. Violazione di legge in relazione all’art. 627, comma 3, cod. proc. pen quanto alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, con violazione degli artt 321 cod. proc. pen., 322-ter e 240 cod. pen. Il Tribunale ha motivato in modo apodittico.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’accoglimento parziale del ricorso limitatamente alle censure afferenti il mancato esame della documentazione difensiva, dichiarando assorbite le questioni collegate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati e in parte non consentiti, oltre che generici.
 Il Tribunale di Reggio Calabria, con motivazione ampia, logicamente articolata e priva di aporie, ha affrontato il nuovo giudizio nel pieno rispetto perimetro delibativo indicato dalla Sesta sezione di questa Corte in sede di annullamento con rinvio.
Preliminarmente si deve ribadire che il terzo interessato può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolar disponibilità del bene e l’inesistenza di un proprio contributo al reato attrib all’indagato, senza potere contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv.276700-01). Dunque, non può essere contestata l’esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente essere dedotta la propria effettiva titolarità o disponibilità del be sequestrato e l’inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l’indagato (Sez. 6, n. 16974 del 13/08/2008, COGNOME; Sez. 6, n. 34704 del 05/08/2016, COGNOME; Sez. 6, n. 21966 del 12/05/2016, COGNOME; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, COGNOME, Rv. 268070-01; Sez. 3, n.15139 del 20/02/2019, Organo). La Sesta sezione aveva evidenziato (§2) elementi di criticità nel provvedimento, impugnato ed annullato, che sono stati puntualmente affrontati e considerati dal giudice in sede di rinvio.
Con una motivazione approfondita, basata sulla considerazione di una complessità di elementi dati e riscontrati specificamente, è stato affrontato il tem relativo all’effettiva riferibilità o meno della società RAGIONE_SOCIALE alla ricorrente al fratello NOME (indagato per una serie di reati come sopra evidenziato), oltre al ricorrenza di un evidente periculum correlato alla disponibilità di tale bene sequestro, quale strumento evidentemente utile e collegato alla commissione di reati.
3.1. I motivi di cui al § 4.1., 4.2., 5.1., 5.2., 5.3. dei due ricorsi prese data 25 e 26 giugno 2023 possono essere trattati congiuntamente in quanto del tutto sovrapponibili. La ricorrente ha contestato la considerazione da parte del Tribunale delle relazioni n. 29 e 32 del 2021, sostenendo che tale documentazione è inutilizzabile.
La censura è manifestamente infondata. Tale documentazione è stata, difatti, regolarmente acquisita in sede di rinvio ad esito della legittima produzione da parte del Pubblico ministero procedente, in applicazione del principio di diritt correttamente evocato anche dal Procuratore generale, secondo il quale nel giudizio cautelare di rinvio possono essere introdotti elementi sopravvenuti, tanto favorevoli quanto sfavorevoli all’imputato, sempre che sia stato rispettato contraddittorio tra le parti ed entro i limiti segnati dalla pronuncia di annullamen I documenti in questione erano, dunque, stati acquisiti in violazione del principi
del contradditorio, perché sopravvenuti ed acquisiti dal G.i.p. al di fuori dei pot allo stesso riferibili, come esplicato dalla decisione di annullamento. In sede d rinvio sono stati invece prodotti nell’ambito delle proprie prerogative dal Pubblic ministero ed ampiamente considerati e contestati dalla ricorrente nell’esercizio di un completo diritto di difesa (Sez. 6, n. 34127 del 06/07/2023, Lacatus, Rv.285159-01, Sez. 2, n. 15757 del 01/04/2011, Crea, Rv. 249939-01). Questa -Corte ha sul punto chiarito, con principio applicabile anche al caso in esame, che l’art.627 cod. proc. pen. stabilisce la regola di carattere generale, secondo cui giudice esercita gli stessi poteri conferiti all’organo giurisdizionale, provvedimento è stato annullato in sede di legittimità, sicché, essendo questa disciplina applicabile anche nel procedimento incidentale, il pubblico ministero e l’indagato (così come il terzo interessato nell’ambito delle sue prerogative) possono depositare atti non trasmessi nel precedente giudizio (Sez. 3, n. 3353 del 03/10/1996, Maggio, Rv.276708-01).
Il Tribunale ha, dunque, affrontato l’esame del punto della prima decisione attinto da annullamento, prendendo in considerazione in modo completo le allegazioni delle parti.
Né tali documenti, oggetto della principale contestazione della ricorrente, si possono ritenere inutilizzabili, come sostenuto dalla difesa. Questa Corte ha chiarito, con principio che qui si intende ribadire, applicabile anche al caso concret in valutazione, che in tema di sequestro preventivo ai fini della valutazione in ordin al fumus del reato ipotizzato è utilizzabile la relazione dell’amministrato giudiziario e le informazioni ivi contenute, non essendo dalla legge previsto alcun divieto in ordine al loro utilizzo in sede cautelare (Sez. 2, n. 48627 del 15/10/2019 Vasta, Rv. 277782-01). In tal senso, si è chiarito che, in sede di riesame di provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice può attribuire rilievo, nella considerazione del fumus, a qualsiasi elemento legittimamente acquisito al fascicolo processuale, tra cui, a seguito della produzione del pubblico ministero, la relazione dell’amministratore giudiziario. In tal senso si dev affermare che, per il principio del libero convincimento del giudice, a cui è ispira il processo penale, deve ritenersi utilizzabile per la ricerca della verità qualsi elemento di prova non espressamente vietato dalla legge e che, ritualmente acquisito al processo e portato a conoscenza dell’imputato, abbia in sé l’attitudine secondo le comuni regole di logica e di esperienza, a dimostrare l’esistenza del fatto e la responsabilità del suo autore. 
A maggior ragione tale documentazione, proprio per la sua natura, per la qualificata provenienza, per la riferibilità alla procedura di controllo giudiziario l’altro più volte evocata, nel caso concreto, a proprio favore dalla COGNOME) potrà avere rilievo nel considerare la relazione di eventuale vicinanza e di esclusività meno, affermata dal terzo estraneo rispetto al provvedimento di sequestro. Il
Tribunale ha sul punto adeguatamente motivato, in modo argomentato, e la motivazione non può dirsi né apparente, né mancante, non ricorrendo, conseguentemente, l’evocata violazione di legge.
La ricostruzione fornita, con il richiamo ad una serie di elementi estremamente significativi quanto alla diretta riferibilità del bene sequestrato al fratello ricorrente, nonostante la formale carica dalla stessa rivestita, si basa tra l’altr una pluralità di elementi, tra i quali anche tali relazioni, con conten evidentemente chiarificatore rispetto all’insieme di dati di contesto evidenziati, m di portata non esclusiva o risolutiva, per cui le stesse, pur essendo rilevanti, no rappresentano l’unico e determinante elemento preso in considerazione dal giudice del rinvio nell’ambito dei propri poteri valutativi nell’ambito del perimetro deliba indicato dalla decisione di annullamento. In altri termini, occorre rilevare come terzo estraneo non si sia confrontato effettivamente con la motivazione del Tribunale, non potendosi prescindere, nell’ambito di tale articolata motivazione, dai dati di contesto nell’ambito dei quali maturava l’imputazione provvisoria, risolvendosi la critica al provvedimento in una lettura parcellizzata ed alternativ dell’insieme degli elementi evidenziati e, conseguentemente, in una critica generica, in mancanza di reale confronto con gli argomenti utilizzati, limitandosi l doglianza ad una considerazione di superficialità e non condivisibilità delle conclusioni raggiunte.
Occorre sul punto osservare che il Tribunale, ad esito delle allegazioni della pubblica accusa, ha ampiamente ricostruito la storia sociale della RAGIONE_SOCIALE, evidenziandone il carattere estremamente significativo, le modifiche della forma societaria e dei soggetti formalmente impegnati nella stessa a seguito della effettiva emersione di un rischio di sequestro e di applicazione di misure di prevenzione, con coinvolgimento di persone fidate, con diretto legame parentale con il COGNOME
NOME, ovvero la madre e la sorella, in assenza di competenze specifiche delle stesse nella gestione aziendale di riferimento o di pregresse esperienze alle stesse riferibili nel campo imprenditoriale caratterizzante l’attività della socie questione.
In particolare, è stato richiamato: – il contesto nell’ambito del qu maturavano le imputazioni nei confronti del COGNOME (pag.2 e seg.), da riferire ad una attività imprenditoriale particolarmente qualificata ed articol (gestione mediante appalti e gare pubbliche di servizi di supporto e logistica per la sanità pubblica ed Asl varie della Regione Calabria, mediante accordi di cartello tra diversi soggetti interessati, con realizzazione di cospicue attività corruttive turbativa ex art. 553 cod. pen.); – il periodo temporale, particolarmente ampio, durante il quale si ponevano in essere tali complesse attività illecite, gest costantemente dal COGNOME NOME in assenza di qualsiasi coinvolgimento della sorella, seppure in un contesto plurisoggettivo organizzato; – il ruolo amministratore unico del COGNOME sino al 2012, il subentro della madre e della sorella in epoca 2013, la cui ragione veniva esplicata in considerazione di diverse captazioni e sulla base delle dichiarazioni dello stesso NOME in sede di interrogatorio; – l’assenza di competenza e di cognizioni tecniche della madre e della sorella del COGNOME NOME, compensata dalla presenza costante dello stesso, che era solito partecipare in modo costante alla vita della società, formalmente quale dipendente sino al 2019, ma di fatto con funzioni di vertice e direttive, co una serie di ulteriori significative attività a carattere organizzativo e risol nell’interesse della azienda di sua creazione (tra le quali anche la denuncia evocata dalla difesa) sino all’epoca del sequestro della RAGIONE_SOCIALE; – la portata estremamente significativa, ampiamente considerata con motivazione che non si presta a censure in questa sede, del verbale di interrogatorio del 20 settembre 2021. Dalla motivazione emerge, oltre alla ricostruzione sopra evidenziata, la particolare pregnanza delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio (pag. 19 e seg.), le caratteristiche evidenziate dallo stesso COGNOME quanto alla dismissione delle sue quote in quanto destinatario di interdittive antimafia, il suo costante ru propulsivo, anche quanto alla gara vinta dalla RAGIONE_SOCIALE; la modalità di porsi dello stesso sia nei confronti dei dipendenti, c all’esterno nel denunciare e criticare la gestione della RAGIONE_SOCIALE, con presenza stabile all’interno della azienda e presentazione di denuncia, in data 10 gennaio 2022, che si caratterizzava per avere aspramente censurato le scelte gestionali degli amministratori. In tale contesto ricostruttivo è stata anche presa considerazione la produzione difensiva e ne è stata valutata portata e rilevanza, senza ritenerla risolutiva, con motivazione chiara e logicamente articolata (pag. 20 e seg.). Con tale motivazione la ricorrente non si confronta. Né sono effettivamente stati allegati dalla COGNOME concreti ed oggettivi elementi fattuali in senso contrario, essendosi la stessa limitata a contestare Corte di Cassazione – copia non ufficiale
l’insieme di dati concreti ed obiettivamente riscontrabili presi in considerazione dal Tribunale, ed avendo sostenuto l’effettiva ricorrenza di una propria competenza tecnica o proprio positivo coinvolgimento solo sulla base del confronto con la procedura di controllo. Questi elementi sono stati ritenuti oggettivamente neutri dal Tribunale, in modo argomentato che non si presta a censure in questa sede. Nella decisione si è in concreto sottolineata, in modo logico, la non significatività tali dati quanto alla asserita piena riferibilità del bene, in modo esclusivo, ricorrente.
Anche le altre censure articolate, quanto alla mancata considerazione da parte del Tribunale di tutta la documentazione prodotta ed allegata, asseritamente, dalla difesa, sono manifestamente infondate.
In tal senso, occorre osservare che degli elementi di decisa genericità sul punto emergevano già dalla articolazione del motivo di ricorso del 25/06/2023, nell’ambito del quale è stata richiamata la documentazione e l’inadempimento ai propri doveri di verifica da parte del Tribunale, che avrebbe affrontato l’allegazion difensiva sulla base di “cd non correttamente visionato probabilmente”. Tuttavia, occorre considerare che, già al momento dell’introduzione della doglianza in questione dinnanzi al Tribunale, il motivo si caratterizzava per una sua generica formulazione, atteso che nell’indice del ricorso relativo alla richiesta di revo quanto al n.18 mancava qualsiasi specifica indicazione della documentazione allegata. Non viene, dunque, realizzata un’allegazione specifica dei documenti citati ed effettivamente è emerso che – sulla base della consultazione degli atti, possibile in relazione al tipo di vizio denunciato – il cd, che avrebbe dovuto contenere un non meglio precisato numero di relazioni non prese in considerazione dal Tribunale, è risultato del tutto illeggibile. Ne consegue che il motivo sul punto si presenta d tutto generico nella sua articolazione, oltre che manifestamente infondato, avendo il Tribunale richiamato la documentazione effettivamente presente agli atti, con specifica indicazione e considerazione della stessa. All’evidenza non poteva essere citata documentazione che non solo non è stata effettivamente prodotta in formato leggibile e acquisito senza incertezze, ma neanche indicata specificamente nell’allegato richiamato dalla istanza di revoca.
3.2 Anche l’ultimo motivo proposto al §4.4. è manifestamente infondato, oltre che non consentito, attesa la presenza esplicita di motivazione in ordine al tema devoluto del periculum, affrontato dal Tribunale in modo analitico, evidenziando la ricorrenza di strumentalità della società in sequestro rispetto alla commissione dei reati oggetto di imputazione provvisoria, da riferire all’attualità attese le condotte tenute dal COGNOME, i dati allegati in tal senso, e la mancanza di elementi in senso contrario e risolutivi da parte della odierna ricorrente (pag. 2 e seg.), sicché l’argomentazione difensiva si connota per essere generica e non correlata al contenuto esplicito dell’ordinanza sul punto e certamente non può dirsi che la motivazione sia del tutto apparente, come lamentato in ricorso. È stata, difatti, ampiamente richiamata l’attività caratterizzante la società in questione l’infiltrazione nel comparto di riferimento nell’ambito del quale venivano elevate l imputazioni provvisorie, la possibile protrazione della strumentale utilizzazione dei beni riferibili a tale società per agevolare la commissione di reati di analoga natura in presenza di cointeressenze esplicitate dalle significative cessioni reciproche di quote sociali tra la ricorrente e il fratello in presenza di una costante e significa gestione di fatto del COGNOME NOME quanto agli interessi della società, in assenza di significativi elementi concreti e fattuali che, sulla base di massime di esperienza possano portare e riscontrare un ruolo autonomo, risolutivo ed esclusivo della terza interessata.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 novembre 2023.