Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34576 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34576 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nata a Zhejiang (Cina) il giorno DATA_NASCITA
rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO (nominato sostituto del difensore di fiducia AVV_NOTAIO avverso l’ordinanza nrg. 452/2023 in data 13/2/2024 del Tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degl artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, co modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 13 febbraio 2024, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso ex art. 324 cod. proc. pen. presentato dalla terza interessata NOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 13 dicembre 2023 con la quale era stato disposto il sequestro preventivo ai fini di confisca ex artt. 240-bis cod. pen., 321 commi 2 e 3-bis, cod. proc. pen. di una serie di beni nell’ambito di un procedimento penale a carico (tra gli altri) di NOME COGNOME e di NOME (genitori del ricorrente) sottoposti ad indagini per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 131D.Igs. n. 385/1993 e 110, 648-bis, comma 1, cod. pen.
La RAGIONE_SOCIALE con la richiesta di riesame rivendicava la titolarità di una serie di beni di lusso rinvenuti presso l’RAGIONE_SOCIALE dei quali richiedeva la restituzione in qualità di legittima proprietaria.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore della Ren, deducendo la violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 240-bis cod. pen., nonché la violazione ex art. 606, lett. d) ed e cod. proc. pen. per avere il Tribunale pretermesso la valutazione di elementi di prova rilevanti, nonché per vizio di motivazione in termini di carenza e manifesta illogicità, in relazione alla prova della titolarità dei beni sequestrati in capo ricorrente.
Sulla premessa che i beni sottoposti a sequestro preventivo sono i medesimi già sottoposti a sequestro probatorio eseguito in data 17 ottobre 2023 annullato dal Tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame per insussistenza dei presupposti di legge, rileva la difesa della ricorrente che all’udienza innanzi al Tribunale era stata depositata una memoria esplicativa volta a documentare la titolarità effettiva di una serie di beni in capo alla Ren, elementi che sarebbero stati travisati dai Giudici della cautela.
In particolare, osserva la difesa della ricorrente, l’affermazione del Tribunale riguardante la mancata dimostrazione della disponibilità da parte della Ren della stanza ove sono stati sequestrati i beni risulta smentita dal contenuto del verbale di perquisizione e sequestro redatto dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE in data 17 ottobre 2023 presso l’RAGIONE_SOCIALE, atto dal quale si evince che la perquisizione ha riguardato anche la «stanza n. 102, composta da ingresso, camera da letto e bagno, nella disponibilità degli indagati e della figlia NOME» e che «quanto indicato al sub. 26 è stato rinvenuto all’interno della cassettiera presente nell camera di ingresso occupata dalla figlia NOME della stanza 102».
Prosegue la difesa della ricorrente nell’evidenziare di avere fornito una serie di altri elementi finalizzati da un lato a dimostrare che la ricorrente ha svol attività lavorativa in Cina e, dall’altro, di avere prodotto ricevute di acquist fotografie dalle quali si evince che la ricorrente nelle occasioni nelle quali è sta ritratta, indossava o aveva con sé prodotti di pelletteria griffati corrispondenti quelli sequestrati e, che, in almeno una delle occasioni la ricevuta prodotta è relativa ad acquisti effettuati presso il negozio Chanel dell’aeroporto di Hong Kong, per un valore di 30.000 dollari di Hong Kong e riporta il nominativo dell’acquirente.
A ciò si aggiunge, conclude la difesa della ricorrente, che gli elementi legati alla sproporzione reddituale che consente la confisca ex art. 240-bis cod. pen. riguardano gli indagati e non certo la terza estranea.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Occorre, innanzitutto, ricordare che «Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Rv. 269296), da ciò ne consegue che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Partendo da detta considerazione, rileva l’odierno Collegio che l’ordinanza impugnata risulta avere preso in considerazione gli stessi elementi riproposti dalla difesa della ricorrente in questa sede di legittimità e risulta, inoltre, averli val con motivazione congrua e tutt’altro che apparente.
La difesa della ricorrente ripropone in questa sede di legittimità una inammissibile rilettura di elementi, quali quelli dell’asserita attività lavora dell’interessata e quelli emergenti dalle fotografie o da alcuni degli scontrin prodotti dalla difesa, già accuratamente valutati dal Tribunale.
Nessuna rilevanza assumono poi i rilievi difensivi legati al richiamo contenuto negli atti redatti dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE, relativi alla disponibil
(anche) dell’odierna ricorrente della stanza 102 della struttura alberghiera dove sono stati sequestrati i beni, trattandosi di elemento già preso in considerazione anche dal Tribunale del riesame che ha evidenziato come l’uso promiscuo dell’unità immobiliare da parte della ricorrente e dei genitori indagati non consente sostanzialmente di affermare la proprietà dei beni in sequestro in capo alla Ren.
Del tutto inconferente è, poi, l’osservazione difensiva che i beni sequestrati di cui al punto 26 del verbale redatto dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE siano stati rinvenuti all’interno di una cassettiera presente nella camera di ingresso occupata dalla figlia NOME, ciò perché all’interno di detto mobile è stato rinvenuto del denaro contante che è cosa ben diversa dai beni di cui all’autodichiarazione di proprietà resa dalla ricorrente (allegata anche al ricorso) che fa riferimento ad un orologio, ad un anello nonché a delle borse di marca.
Del resto, che l’intera struttura dei locali afferenti alla stanza 102 fosse uso alla ricorrente ed ai genitori emerge anche dalla dicitura di cui a pag. 2, punto B, del verbale in data 17 ottobre 2023 della Guardia di RAGIONE_SOCIALE.
Con riguardo all’esame degli scontrini prodotti dalla ricorrente non si può che concordare con le logiche osservazioni del Tribunale del riesame in ordine alla non possibile riconducibilità alla Ren della proprietà dei beni acquistati fatt eccezione per quanto si dirà nel prosieguo.
Infatti, occorre evidenziare che il Tribunale del riesame non risulta avere adeguatamente considerato un elemento che presentava evidente rilevanza ai fini del decidere.
In allegato al ricorso innanzi a questa Corte vi è, infatti, anche la fotocopia di uno scontrino datato 14 gennaio 2020 relativo ad un acquisto effettuato presso l’aeroporto Internazionale di Hong Kong dall’odierna ricorrente NOME COGNOME.
La difesa ha asserito che l’importo relativo (per 30.000 dollari di Hong Kong) è riferito all’acquisto della borsa marca Chanel in sequestro.
Osserva l’odierno Collegio che detto scontrino risulta effettivamente emesso su carta intestata Chanel e che, sebbene il documento sembra riferito all’acquisto di due beni in pelle di piccole dimensioni (v. dicitura “smal leathergood”) di valore rispettivamente di 16.700 e di 12.700 dollari di Hong Kong, tuttavia in ordine al primo dei due beni è indicato il codice 28885024 che è il medesimo indicato come “certificato di garanzia” al punto 2 della seconda pagina del verbale di sequestro redatto dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE in data 17 ottobre 2023.
Vi è pertanto da ritenere che con riguardo a detto bene emerga un elemento di prova della riconducibilità della proprietà dello stesso in capo all’odiern ricorrente, elemento che il Tribunale dovrà rivalutare.
Quanto appena osservato impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla borsa marca Chanel con certificato di garanzia n. NUMERO_DOCUMENTO con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
La manifesta infondatezza degli altri motivi di ricorso né impone, invece, la declaratoria di inammissibilità.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla borsa marca Chanel con certificato di garanzia n. NUMERO_DOCUMENTO e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 26 gi»gno 2024.