Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29879 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29879 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME COGNOME NOMECOGNOME nata a Patti il 16/3/1975
avverso l’ordinanza del 18/2/2025 del Tribunale di Udine visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita !a relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 febbraio 2025 il Tribunale di Udine ha rigettato la richiesta di riesame presentata da NOME COGNOME quale amministratrice della RAGIONE_SOCIALE nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 22 gennaio 2025 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, avente a oggetto una motrice di proprietà di detta società utilizzata per il trasporto di gasolio per autotrazione sottratto al pagamento delle accise, in relazione al quale è stato contestato il reato di cui all’art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995.
Nel disattendere la richiesta di riesame, presentata dalla terza proprietaria del mezzo sottoposto a sequestro, il Tribunale di Udine ha sottolineato la genericità delle allegazioni della richiedente, evidenziando, in particolare, la necessità di dimostrare non soltanto la buona fede del terzo proprietario del bene sequestrato, ma anche di non aver potuto prevedere, per cause indipendenti dalla sua volontà, l’illecito impiego -anche occasionale -del veicolo da parte di terzi e di non essere quindi neppure incorso in un difetto di vigilanza.
Avverso tale ordinanza la richiedente ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’Avvocato NOME COGNOME che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la errata applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, ribadendo la buona fede della RAGIONE_SOCIALE, proprietaria della motrice utilizzata per il trasporto del gasolio sottratto al pagamento delle accise e sottoposto a sequestro preventivo strumentalmente alla sua confisca, essendo la società proprietaria amministrata dalla ricorrente del tutto estranea alla vicenda commerciale della vendita e del trasporto del prodotto sottratto al pagamento delle accise.
Si sottolinea, in particolare, l’esistenza di un valido contratto di noleggio del mezzo, che esonerava la proprietaria da qualsiasi onere di verifica dell’utilizzo che dello stesso sarebbe stato fatto dal conduttore, anche in considerazione del trasferimento nella esclusiva disponibilità di quest’ultimo del mezzo noleggiato, con la conseguente imprevedibilità dell’uso illecito dello stesso e l’assenza di responsabilità e di coinvolgimento della ricorrente al riguardo.
Si rimarca, poi, l’illogicità dei riferimenti da parte del Tribunale di Udin all’oggetto sociale della società amministrata dalla ricorrente, nel quale rientra anche l’attività di noleggio di automezzi, e anche al coinvolgimento della conduttrice in altra analoga vicenda, il 14 giugno 2024, unitamente al medesimo autista, nonché la mancanza di motivazione in ordine alla proporzionalità della misura e al pericolo nel ritardo.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, sottolineando la genericità delle allegazioni della ricorrente, fondate solamente sulla liceità del contratto di noleggio, e la loro insufficienza, alla l dell’orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo cui il terzo proprietario del mezzo utilizzato per la commissione del reato deve fornire la prova non soltanto della sua buona fede ma, specificamente, di non aver potuto prevedere, per cause indipendenti dalla sua volontà, l’illecito impiego – anche occasionale – del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente va precisato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, NOME, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).
Sempre in premessa occorre rammentare che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970 – 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, COGNOME, Rv. 231708 – 01).
Nel caso in esame il Tribunale, nel disattendere la richiesta di riesame della ricorrente, sostanzialmente replicata senza significativi elementi di novità critica con il ricorso per cessazione, ha richiamato il principio affermato nella sentenza n.
L.:
8790 del 2020 (Sez. 3, n. 8790 del 2020, COGNOME, Rv. 278267 – 01; conf. Sez. 3, n. 15848 del 25/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269869 – 01; Sez. 3, n. 24847 del 11/05/2016, COGNOME, Rv. 267201 – 01; Sez. 3, n. 40524 del 30/04/2015, COGNOME, Rv. 264930 – 01), secondo cui in tema di sottrazione fraudolenta di oli minerali al pagamento delle accise la confisca del mezzo di proprietà di un terzo estraneo al reato, utilizzato per il trasporto della merce, è esclusa solo se tale soggetto fornisca la prova non soltanto della sua buona fede ma, specificamente, di non aver potuto prevedere, per cause indipendenti dalla sua volontà, l’illecito impiego – anche occasionale – del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza, con la precisazione che la possibilità di disporre, in t ipotesi, la confisca del mezzo di proprietà del terzo estraneo al reato non viola l’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione EDU, non potendo ritenersi sproporzionata l’ingerenza nel diritto del terzo rispetto al fine legittimo perseguito dalla misura cautelare.
Il Tribunale, nel sottolineare il mancato soddisfacimento degli oneri di allegazione posti a carico del terzo, per essersi la ricorrente limitata ad allegare l’esistenza del contratto di noleggio, senza altro aggiungere circa l’imprevedibilità in concreto dell’illecito utilizzo del mezzo noleggiato e la vigilanza svolta su tal utilizzo, ha anche evidenziato che la società proprietaria della motrice sequestrata, amministrata dalla ricorrente, non si occupa ordinariamente del tipo di locazione che ha dato luogo alla confisca (avendo a oggetto trasporti per conto terzi, in particolare di prodotti ortofrutticoli), ribadendo anche quanto esposto nel decreto di sequestro circa il pericolo di illecito utilizzo del mezzo sequestrato e la proporzionalità della misura.
Si tratta di motivazione idonea, certamente non apparente, fondata sul pertinente richiamo a un consolidato orientamento giurisprudenziale e sulla genericità della allegazione della estraneità della ricorrente al reato e della imprevedibilità dell’illecito impiego del mezzo, che la ricorrente ha censurato, nuovamente, in modo generico, riproponendo le medesime doglianze, fondate pressoché esclusivamente sull’esistenza del citato contratto di noleggio del veicolo, con la conseguente inammissibilità del ricorso, sia a causa della sua intrinseca genericità, sia perché è volto, in modo non consentito nella materia delle misure cautelari reali, a censurare l’adeguatezza della motivazione, nella parte relativa al mancato assolvimento degli oneri di allegazione gravanti sul terzo sequestrato e in quella concernente il pericolo nel ritardo e la proporzionalità della misura, che non è assente né apparente e, quindi, come ricordato, non è censurabile sul piano della sua adeguatezza e logicità in questa sede di legittimità.
4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della genericità e del contenuto non consentito dell’unico motivo al quale è stato
affidato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione
dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 3/7/2025