Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26922 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26922 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME Assunta n. a Napoli il 17/6/1997
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli in data 13/2/2025
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen., NOME COGNOME c ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME avverso il decreto in data 29/1/2025 di sequestro preventivo dell’immobile sito in Napoli, INDIRIZZO a Baiano INDIRIZZO con destinazione a garage, e dei rapporti di conto corrente intestati alla ditta individuale della stessa COGNOME. La mi veniva adottata a seguito dell’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti d
NOME COGNOME, padre della ricorrente e gestore del garage Spaccanapoli, per il delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni del titolare del Parking Duomo e di due dipendenti, reiteratamente minacciati allo scopo di farli desistere dall’attività.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di NOME, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora siccome argomentati sulla base delle considerazioni relative alla misura personale inflitta a NOMECOGNOME La ricorrente sostiene che nel caso in esame non è ravvisabile un concreto ed attuale pericolo che la disponibilità dell’immobile adibito a garage possa aggravare le conseguenze del reato in quanto dalle conversazioni intercettate emergono semplici minacce che non mettono in pericolo l’incolumità della p.o. sicché non può ritenersi l’esistenza di un collegamento tra il bene sequestrato e il reato contestato. Aggiunge che l’ordinanza impugnata è priva di motivazione in relazione al sequestro dei conti correnti che sono di esclusivo interesse familiare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Ferma l’indeducibilità in questa sede di vizi di motivazione a norma dell’art. 32 cod.proc.pen., il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure che non si rapportano criticamente all’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata.
1.1 Invero, il Tribunale cautelare ha ampiamente esposto alle pagg. 2-3 le circostanze che integrano il fumus, effettuando un’ampia ricognizione della vicenda e delle fonti, dichiarative, documentali e intercettive, poste a sostegno della sussistenza del delitto estorsione aggravata, emergenze che la ricorrente ignora, attestando i propri riliev sull’apodittico assunto di un difetto d’offensività delle condotte ascritte al genitore indag Con riguardo al periculum l’ordinanza impugnata (pagg. 3-4) ha puntualmente chiarito il collegamento tra le condotte estorsive e la gestione del garage Spaccanapoli, evidenziando che, alla luce delle emergenze investigative, il NOME COGNOME spesso accompagnato da congiunti, aveva posto in essere le condotte illecite ai danni del concorrente per garantire al sua impresa una competitività che altrimenti non avrebbe avuto, lucrando almeno parte del fatturato dal forzoso sviamento della clientela.
1.2 Il collegio cautelare ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui sequestro preventivo c.d. impeditivo implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all’illecito e in buona fede, nel caso in cui la libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione del conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024, Scossa, Rv. 286552 – 01). Infatti, ai fini de sussistenza del “periculum in mora” richiesto dall’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. è
sufficiente che la cosa pertinente al reato assuma carattere strumentale rispetto all’agevolazione della commissione di altri reati, anche se non della stessa specie di quello già
consumato e per cui si procede (Sez. 3, n. 30632 del 13/10/2020, Rv. 280018 –
01; n. 42129 del 08/04/2019, Rv. 277173 – 01; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Rv.
274778 – 01).
Quanto al sequestro dei conti correnti l’ordinanza censurata ha spiegato che il vincolo consegue al sequestro dell’impresa, non attinto da impugnazione, presupposto non contestato
dall’interessata.
2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12 Giugno 2025
Il Consigliere estensore NOME Il Presid ‘ nte