Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6790 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6790 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 10/12/1964 COGNOME nato il 04/12/1987
avverso l’ordinanza del 09/05/2024 del TRIB. LIBERTA’ di PISTOIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilita’ dei ricorsi.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 maggio 2024 il Tribunale di Pistoia ha rigettato la richiesta di riesame presentata da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 22 marzo 2024 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale era stato disposto il sequestro, diretto e per equivalente, del profitto derivante da due contestazioni del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 formulate nei confronti di NOME COGNOME (di cui ai capi 20 e 21 della rubrica provvisoria), eseguito sulla somma di euro 26.010,00 in contanti rinvenuta nel corso della perquisizione eseguita presso l’abitazione di NOME COGNOME presso la quale era presente anche NOME COGNOME rispettivamente suocera e cognato dell’indagato NOME COGNOME
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME e NOME COGNOME quali terzi assoggettati al provvedimento di sequestro, hanno proposto ricorso per cassazione, mediante l’Avvocato e procuratore speciale NOME COGNOME che lo ha affidato a un unico articolato motivo, con il quale ha lamentato, ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’errata applicazione di disposizioni di legge penale con riferimento alla ritenuta competenza per territorio del Tribunale di Pistoia.
Hanno esposto che all’indagato NOME COGNOME erano state contestate plurime violazioni dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (di cui ai capi da 13 a 19 dell’incolpazion provvisoria) e dell’art. 11 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000 (di cui ai capi 20 e 21 della medesima rubrica provvisoria), cosicché per individuare il giudice competente doveva aversi riguardo ai reati ex art. 8, più gravi rispetto a quelli di cui all’art. 11; l’emissione delle fatture ritenute relative a operazioni inesisten era, però, avvenuta in Campi Bisenzio e Prato, rientranti nei circondari dei Tribunali di Firenze e di Prato, con la conseguente erroneità della affermazione della competenza del Tribunale di Pistoia quale luogo dell’accertamento dei fatti, ai sensi dell’art. 18, primo comma, d.lgs. n. 74 del 2000, essendovi elementi per determinare la competenza sulla base del criterio generale del luogo di realizzazione della condotta; quest’ultimo era, infatti, agevolmente determinabile, essendo emerso dalle indagini che le prime fatture ritenute relative a operazioni inesistenti, ossia quelle di cui ai capi 16) e 17), erano state emesse in Prato, laddove, inoltre, l’indagato aveva anche la residenza e le società emittenti (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) la propria sede, con la conseguente erroneità della affermazione della competenza per territorio del Tribunale di Pistoia, quale luogo di accertamento dei fatti.
Hanno, pertanto, domandato l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi congiuntamente proposti dai terzi sono inammissibili.
Preliminarmente va ribadito che il terzo che, come i ricorrenti, affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilit del bene e l’inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all’indagato, senza poter contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287165 – 01; Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, COGNOME, Rv. 286439 – 01; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700 – 01).
Ora, nel caso in esame, le doglianze dei ricorrenti, mediante le quali è stata censurata l’affermazione della sussistenza della competenza per territorio del Tribunale di Pistoia, per essere, in realtà, ad avviso dei ricorrenti, territorialmente competente il Tribunale di Prato, nel cui circondario sarebbero state emesse le prime fatture per operazioni inesistenti, costituenti la violazione più grave tra quelle, tra loro connesse, contestate all’indagato, sono estranee alle censure deducibili dai terzi che, come i ricorrenti, debbano soggiacere al sequestro e subirne gli effetti, perché non attengono alla effettiva titolarità o disponibilità de bene e all’inesistenza di un contributo da parte dei ricorrenti al reato attribuito all’indagato, ma alla contestazione dell’esistenza dei presupposti della misura cautelare, in particolare della competenza per territorio del Tribunale di Pistoia, che è aspetto estraneo a quelli deducibili dai terzi destinatari di un provvedimento di sequestro.
Ne consegue l’inammissibilità delle censure sollevate dai ricorrenti in ordine alla competenza per territorio, a causa della estraneità delle stesse rispetto a quelle utilmente deducibili da parte dei terzi estranei alla realizzazione del reato per il quale si procede e la misura cautelare è stata disposta.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento.
Non si ravvisano profili di colpa nella proposizione del ricorso, in quanto il rilievo che ha dato luogo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso è stato compiuto d’ufficio dal Collegio su un punto, l’indeducibilità della questione di competenza da parte del terzo, che non era stato rilevato dal Tribunale, con la conseguenza che non ritiene il Collegio sussistenti i presupposti per la condanna dei ricorrenti al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende (cfr. Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9/1/2025