Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8419 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8419 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a Crotone il 17/08/2000;
avverso la ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 19/11/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità per il ricorso;
sentito l’avv. NOME COGNOME il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto, ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., dalla terza interessata NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 24 luglio 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva respinto la sua richiesta diretta alla revoca del sequestro preventivo della società RAGIONE_SOCIALE (di cui la stessa è legale rappresentante), disposto sul presupposto dell’imputazione di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. elevata a carico del padre NOME COGNOME.
Avverso la predetta ordinanza la terza interessata, per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insisten per il suo annullamento.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 121, 127 e 322-bis del codice di rito ed il vizio di motivazione rispetto alla mancata acquisizione, da parte del Tribunale di Catanzaro, della memoria difensiva trasmessa il giorno 18 novembre 2024 in quanto tardivamente proposta oltre il termine di cinque giorni prima della udienza. Al riguardo osserva che tale memoria non conteneva ‘nova probatori’ perché approfondiva argomenti già posti a fondamento dell’appello, di talché non poteva essere considerata tardiva. Inoltre, evidenzia che il termine di cinque giorni indicato dall’art.127, comma 2, cod. proc. pen. è meramente ordinatorio e non già perentorio, con la conseguenza che il suo mancato rispetto non determina la inammissibilità, inutilizzabilità e nullità della memoria depositata tardivamente.
2.2. Con il secondo motivo NOME COGNOME lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 321, commi 1 e 2, 125 del codice di rito, 240-bis e 416-bis comma 7 cod. pen. ed il vizio di motivazione, evidenziando che il Tribunale ha posto a fondamento della conferma del vincolo cautelare un periculum ancorato ad elementi meramente astratti, tenuto conto della insussistenza del pericolo di reiterazione del reato contestato al padre della terza interessata e dei presupposti del sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. stante la non confiscabilità e la mancanza di qualsiasi pericolo di dispersione del complesso aziendale.
2.3. Il difensore della ricorrente ha provveduto al deposito di motivi nuovi (con allegata documentazione) ribadendo le ragioni poste a fondamento del ricorso del quale ha chiesto l’accoglimento.
All’esito della udienza in camera di consiglio le parti hanno concluso nei termini sopra indicati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Con riferimento al primo motivo si osserva che il Tribunale di Catanzaro ha applicato il condivisibile principio secondo il quale nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l’osservanza dei termini previsti dall’art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori “nuovi” nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell’atto di appello; quindi, è consentita la produzione di tali nuovi elementi, ma nel rispetto del termine di cinque giorni prima dalla data dell’udienza. Detto termine vale per tutte le memorie, cosicché, a prescindere dalla natura della memoria depositata nel caso in esame, la decisione impugnata risulta corretta (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 286155 – 01, Galati). In ogni caso, deve evidenziarsi che la ricorrente – in violazione del principio di autosufficienza – ha omesso di allegare (o riprodurre, specificamente, il relativo contenuto) di detta memoria al ricorso, di talché non è dato comprendere la novità, o meno, delle questioni con essa dedotte. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con riferimento al secondo motivo si osserva che il sequestro in oggetto è stato confermato in sede di riesame; deve poi ricordarsi che, secondo consolidati arresti (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, COGNOME, Rv. 273069-01; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, COGNOME, Rv. 258279-01; Sez. 2, n. 2248 del 11/12/2013, COGNOME, Rv. 260047-01; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010, COGNOME, Rv. 24641501; Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006, COGNOME, Rv. 234212-01), in tema di sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona destinataria del sequestro, essendo sufficiente che sussista il ‘fumus commissi delicti’, vale a dire la astratta sussumibilità del fatto contestato in una determinata ipotesi di reato.
3.1. Inoltre, costituisce acquisizione pacifica (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893-01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093-01) il dato che, in materia, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi peraltro comprendere sia gli ‘errores in iudicando’ o’in procedendo’, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
3.3. Ciò posto si rileva che l’ordinanza impugnata ha spiegato, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, che la revoca – per il venir meno unicamente delle esigenze cautelari – della misura personale nei confronti di NOME COGNOME (padre della odierna ricorrente) non determinava un mutamento della situazione con riferimento al periculum posto a fondamento del sequestro. Invero, se tale pericolo esisteva già quando era in corso la misura
personale, esso non poteva ritenersi cessato per la sola liberazione di NOME COGNOME (disposta, come detto, solo per il venir meno delle esigenze cautelari), tenuto conto che l’azienda è stata ritenuta a lui riconducibile e che essa, comunque, è stata acquistata in epoca anteriore alla revoca della misura cautelare nei confronti del genitore di NOME COGNOME.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.