Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 406 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 406 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 06/09/2022 del TRIB. LIBERTA’ di FROSINONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l’ordinanza impugnata, dichiarando l’inefficacia del decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale di Frosinone, ordinando la restituzione dei beni all’avente diritto;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che, in replica alla requisitoria del PG, ha insistito nell’istanza di annullamento senza rinvio dellordinanza impugnata, con restituzione dei beni all’avente diritto.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 6.09.2022, il tribunale del riesame di Frosinone ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP/Tribunale di Frosinone in data 6.06.2022, con cui è stato disposto il sequestro preventivo di alcuni cc/cc e di veicoli presenti all’estero, intestati alla RAGIONE_SOCIALE, e ritenuti nella diretta disponibilità degli indagati, con particolare riferimento a tale COGNOME, procedendosi per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, truffa ed altri reati – fine.
Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, il legale rappresentante della società predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia-procuratore speciale, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione della legge processuale in relazione all’art. 324, co. 7, c.p.p.
In sintesi, premessa la scansione cronologica delle fasi processuali che hanno condotto alla decisione del presente procedimento davanti al giudice del riesame, la difesa pone la questione del rispetto dei termini previsti dal legislatore per scandire la vicenda cautelare e, in caso contrario, comprendere la portata degli effetti connessi.
Richiamata la normativa processuale ritenuta applicabile (artt. 309, co. 10 e 324, co. 7, c.p.p.), e un arresto giurisprudenziale di questa Corte (Cass., n. 24163/2011), sostiene la difesa che il richiamo del co. 7 dell’art. 324, c.p.p., al co. 10 dell’art. 309, c.p.p., deve essere interpretato nel senso che il termine di 5 giorni del precedente co. 5, da quest’ultimo richiamato, sia perentorio e si riferisca anche al riesame dei sequestri, ad integrazione del termine, meramente ordinatorio, di un giorno fissato dal co. 3 dell’art. 324, c.p.p.
Ammettere il contrario contrasterebbe con l’esigenza fatta propria dal Legislatore del 1995 di rendere certo il termine di conclusione del procedimento di riesame, che, anche in forza della sentenza n. 232/1998 della Corte costituzionale, è di 15 giorni complessivi. Essendo quindi pacifico, nella prospettazione difensiva, che il termine perentorio di 5 giorni previsto dall’art. 309, co. 5, c.p.p., si appli anche al procedimento di riesame reale, il provvedimento in esame sarebbe illegittimo in quanto deciso all’udienza 6.09.2022 a fronte di un’istanza di riesame presentata in data 1.07.2022, rispetto alla quale la fissazione della predetta
udienza veniva comunicata via EMAIL in data 12.08.2022, cui seguiva la trasmissione degli atti al Tribunale da parte dell’Ufficio del PM ed il relativo deposito in pari data
Quanto poi alla fissazione del dies a quo per la trasmissione degli atti, richiamata la sentenza n. 232 del 1998 della Corte costituzionale, la difesa ribadisce che l’autorità deve trasmettere gli atti al tribunale del riesame il giorno successivo, o comunque entro cinque giorni dal momento in cui è stata depositata l’istanza di riesame, pena la perdita di efficacia della misura. Nella specie, la richiesta era stata depositata il 1.07.2022 mentre il PM trasmetteva gli atti il 12.08.2022, ossia a distanza di oltre un mese. Ciò avrebbe determinato l’inosservanza della norma processuale prevista a pena di decadenza in relazione all’art. 324, co. 7, c.p.p., cui consegue in virtù del richiamo all’art. 309, co. 10, c.p.p., la perdita di efficac del provvedimento che ha disposto la misura cautelare reale.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione della legge processuale in relazione all’art. 324, co. 7, c.p.p. in combinato disposto con l’art. 309, commi 9 e 10, c.p.p.
In sintesi, richiamate le predette disposizioni processuali, la difesa sostiene che le stesse imporrebbero lo svolgimento e la conclusione del procedimento di riesame entro 10 gironi dalla ricezione degli atti.
Nel caso di specie, essendo stati ricevuti gli atti il 12.08.2022, il procedimento si sarebbe dovuto concludere il 22.08.2022, non operando la sospensione feriale dei termini, laddove, invece, l’udienza è stata fissata per il 6.09.2022, dunque ben oltre i 10 giorni richiesti dalla normativa processuale (art. 309, co. 9, richiamato dall’art. 324, co. 7, c.p.p.).
Quanto all’inoperatività, nella specie, della sospensione feriale ex lege n. 742 del 1969, la difesa sostiene che trattandosi di procedimento penale per criminalità organizzata, atteso che i beni oggetto di sequestro sarebbero da considerarsi nella disponibilità indiretta dell’indagato COGNOME, cui sono ascritti, tra gli alt reati di cui agli artt. 61, n. 2, 61-bis e 416, commi 1, 2, 3 e 5, c.p., la sospensione feriale dei termini, ai sensi dell’art. 240bis, disp. att., c.p.p., era inoperante, ten conto che la deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, prevista dall’art. 2, co. 2, I. 742 del 1969, riguarda anche le procedure incidentali aventi ad oggetto misure cautelari reali.
Quanto sopra, quindi, integrando una violazione di legge comporterebbe la perdita di efficacia della misura ablatoria.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 28.11.2022 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto annullarsi senza rinvio l’ordinanza impugnata, dichiarando la inefficacia del decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale di Frosinone del 6/06/2022, ordinando la restituzione dei beni all’avente diritto.
In particolare, il P.G. ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso dichiarando invece manifestamente infondato il primo, posto che il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale non è applicabile nel caso di cautelari reali. Si applica, invece, il termine perentorio di 10 giorni per l’adozione de provvedimento, che decorrono, nel caso di trasmissione frazionata degli atti dal momento della completa acquisizione, a pena di inefficacia della misura.
Nel caso di specie si tratta di reati di criminalità organizzata, definizione nella quale vanno ricomprese anche le associazioni a delinquere ex art. 416 c.p., per cui non opera la sospensione nel periodo feriale dei termini stabiliti, quindi il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto avvenuto, sarebbe dovuto intervenire nel termine di 10 giorni dalla ricezione degli atti senza tener conto della pausa del mese feriale di agosto. Il mancato rispetto dei suddetti termini ne determinerebbe quindi l’inefficacia con conseguente necessità di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato.
In data 9.12.2022, l’AVV_NOTAIO, nell’interesse della società, ha fatto pervenire memoria di replica alla requisitoria del PG, reiterando l’istanza di annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con restituzione dei beni all’avente diritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – in assenza di richiesta di discussione orale, trattato ai sensi dell’art. 23, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e successive modifiche ed integrazioni è inammissibile.
Ambedue le doglianze difensive censurano violazioni della legge processuale.
Occorre quindi, stante la natura processuale dell’eccezione rispetto alla quale questa Corte è giudice del “fatto processuale” (Sez. U, sentenza n. 42792 del 31/10/2001 – dep. 28/11/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), ripercorrere le scansioni cronologiche del procedimento per poter rispondere alle doglianze sollevate: a) in data 06.06.2022 il PM presso il tribunale di Frosinone emetteva decreto
di sequestro preventivo; b) in data 17.06.2022 veniva disposto il sequestro preventivo con ordinanza del GIP presso il tribunale di Frosinone; c) in data 01.07.2022 l’AVV_NOTAIO depositava istanza di riesame presso il Tribunale del riesame di Frosinone nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE, quale terzo estraneo titolare dei beni oggetti del sequestro (si veda richiesta di trasmissione atti); d) in data 21.07.2022 (data nomina) interveniva la nomina degli AVV_NOTAIO e COGNOME NOME da parte del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME; e) in data 12.08.2022 trasmissione degli atti dal PM al tribunale del riesame e ricezione degli stessi in pari data (si veda comunicazione di trasmissione della Procura della repubblica presso il Tribunale di Frosinone); f) in data 12.08.2022 decreto di fissazione dell’udienza; g) in data 06.09.2022 udienza tenutasi in camera di consiglio con pronuncia del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
3. Deve, in punto di fatto e via preliminare, rilevarsi che nel caso di specie il ricorso è stato proposto dall’AVV_NOTAIO, difensore del legale rappresentante (NOME COGNOME) dell’attuale ricorrente RAGIONE_SOCIALE, terza interessata e non indagata nel procedimento nell’ambito del quale è stata disposta la misura cautelare reale del sequestro preventivo. Per quel che risulta dal ricorso, allo stesso non è stata allegata la procura alle liti prevista dall’art. cod. proc. civ., né detta procura è stata rinvenuta agli atti del procedimento di legittimità.
Attesa la natura processuale della questione, è facoltà dei giudici della Suprema Corte consultare il fascicolo relativo al giudizio di riesame. Dalla consultazione in questione è stato rinvenuto al suo interno un atto di nomina in favore dell’AVV_NOTAIO nel quale la ricorrente nomina i difensori. AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO anche “al fine di proporre istanza di dissequestro e ogni eventuale atto di impugnazione conseguente dei beni oggetto del sequestro disposto, con revoca delle precedenti nomine”.
La giurisprudenza di questa Corte è pacifica nell’affermare che in tema di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro, la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità, a norma dell’art. 100 cod. proc. pen., non richiede l’adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall’art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest’ultima ha
la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata: Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Rv. 282668 01; Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013 (dep. 14/01/2014), Rv. 258332-01; Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, dep. 14/01/2014), Rv. 258417; Sez. 1, n. 17702 del 21/01/2010, Rv. 247057; Sez. 5, n. 34266 del 14/07/2009, Rv. 244911).
Questa Corte ha, infatti, evidenziato che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall’art. 122 cod. proc. pen. in quanto, quest’ultima, ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata (Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, dep. 14/01/2014, Rv. 258417-01). Ma soprattutto, deve tenersi in debito conto che per verificare la natura di un atto processuale, non è sufficiente attestarsi sul titolo dell’atto, occorrendo esaminarne il contenuto effettivo, in base al generale principio della prevalenza della sostanza sulla forma nell’identificazione dell’atto. (Sez. 3, n. 15961 del 20/03/2014, non nnassimata).
3.1. Nel caso di specie, l’atto risulta sottoscritto dal rappresentante legale della società ricorrente con autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore. È dunque evidente che si tratta di una procura speciale ai fini processuali come disciplinata dall’articolo 100 c.p.p., che, in rispetto dell’articolo 122 c.p.p. indica specificamente anche quel per cui è conferita, integrando in modo idoneo e completo l’esternazione della volontà di attribuire jus postulandi all’avvocato che assume, in tal modo, le funzioni di procuratore speciale nel presente giudizio.
Risulta, quindi, conforme a quanto stabilito in tema di impugnazione dei provvedimenti cautelari reali, secondo cui il difensore di colui che, essendo estraneo al procedimento principale, voglia far valere il suo diritto alla restituzione della cosa sequestrata, necessita, ai fini del conferimento della relativa rappresentanza e tutela (al pari del difensore delle parti private diverse dall’imputato), di procura speciale. Detta procura, a meno che nell’atto sia espressa diversa volontà, si presume conferita per un solo grado del procedimento, come si desume, non solo dai principi generali in materia, ma anche dalla mancanza di una specifica norma che equipari, sul punto, il citato soggetto all’imputato (Sez. 5, n. 711 del 09/02/1999, Rv. 212781 – 01).
Ciò posto, il ricorso risulta manifestamente infondato.
5. Infatti, per ciò che concerne il primo motivo dedotto, è ormai granitico l’orientamento per cui nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall’art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall’art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255581 – 01; Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Rv. 277566 – 01).
Le Sezioni Unite Cavalli hanno infatti stabilito il principio ora espresso, sicché il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, dal momento in cui il tribunale ritenga completa l’acquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell’effetto devolutivo dell’impugnazione (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, cit., Rv. 255582). Ed infatti, la decisione citata dalla difesa nel ricorso (Cass. 24163/2011) è rimasta isolata ed è antecedente alle Sezioni Unite.
6. Quindi, si può concludere che, quanto alla trasmissione degli atti e alla natura del termine collegato a detta trasmissione con le relative conseguenze, il riesame reale contiene, rispetto al riesame personale, una disposizione autonoma, autosufficiente e, quantunque facente parte del medesimo sottosistema, speciale ratione materiae, cristallizzata nel comma 3 dell’art. 324 cod. proc. pen. il cui termine (“entro il giorno successivo”) conserva la sua natura ordinatoria, con la conseguenza che la perentorietà del termine non può essere predicata sulla base che il rinvio da parte dell’art. 324, comma 7, al comma 10 dell’art. 309 cod. proc. pen. contiene anche il rinvio al comma 5 dell’art. 309, senza che il legislatore incida direttamente sulla disposizione ad hoc ex art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che è disposizione peraltro solo parzialmente sovrapponibile all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 44640 del 29/09/2015, in motivazione).
Ne consegue che, anche dopo l’entrata in vigore della legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha novellato l’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non è applicabile, nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall’art. 309 comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall’art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria sicché il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli
atti, dal momento in cui il tribunale ritenga completa l’acquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell’effetto devolutivo dell’impugnazione. (Sez. 3, n. 2216 del 14/10/2021 Cc. (dep. 19/01/2022) Rv. 282406 – 01).
Analoghe sono le conclusioni per il secondo motivo perché, sebbene la prospettazione della difesa sia corretta, l’eccezione non può essere accolta per tardività della stessa.
L’art. 240 bis disp. att. cod. proc. pen., dispone che l’articolo, aggiunto dall’art. 1, D. Lgs. 20 luglio 1990, n. 193, recante la nuova disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale in materia penale, sostituisce l’articolo 2 della L 7 ottobre 1969, n. 742 secondo cui “la sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.”
Sul punto, le Sezioni Unite hanno chiarito che ai fini dell’applicazione dell’art. 240 bis, comma secondo, disp. coord. cod. proc. pen., che prevede l’esclusione, operante anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautela personale, della sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, quest’ultima nozione identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti associ tivi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, con l’esclusione del mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il requisito dell’organizzazione. (Sez. U, n. 17706 del 22/03/2005, Rv. 230895 01). Un principio, peraltro applicabile anche ai procedimenti in materia di misure cautelari reali (Sez. 3, n. 36927 del 18/06/2015, Rv. 265023 – 01) e che opera sia per l’indagato che per i soggetti terzi (Sez. 3, n. 11632 del 02/02/2022, Rv. 282932 – 01).
Orbene, ribadito che nell’esame della censura di violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione è giudice anche del fatto e, ai fini dell’accertamento dell'”error in procedendo”, può accedere all’esame diretto dei relativi atti processuali, si rileva che dal verbale dell’udienza camerale del 6.09.2022 risulta che la società ricorrente era assistita dall’odierno difensore di fiducia, il quale, senza sollevare eccezioni, ha svolto le proprie difese a sostegno della propria istanza di dissequestro.
Si osserva, a tal fine, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’inosservanza della sospensione feriale dei termini processuali integra una nullità di
ordine generale a regime intermedio – peraltro suscettibile di sanatoria ex artt. 180 e 182 cod. proc. pen. – soltanto allorché abbia influito sulla regolare costituzione del rapporto processuale, sul diritto delle parti a intervenire all’udienza e sul diritto di difesa (Sez. 1, sent. n. 1147/1996, Rv. 204599; Sez. 4, n. 39025 del 30/03/2016, Rv. 267775 – 01). Tale nullità a regime intermedio è però suscettibile di sanatoria ai sensi degli articoli 180 e 182 c.p.p. (Sez. 2, sent. n. 742 del 11/02/1999, Rv. 212748; Sez. 3, sent. 2 n. 21809 del 07/02/2014, Rv. 259571).
Essendo deducibile nei limiti di cui all’art. 182 cod. proc. pen. e rilevabile entro i termini indicati dall’art. 180 cod. proc. pen., le nullità cui appartiene quell in esame devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità.
Nella fattispecie, la sanatoria si è verificata con riferimento all’udienza del 6.09.2022, a seguito della quale è stato emesso il provvedimento impugnato, udienza a cui il difensore prese parte svolgendo, anzi, le sue difese e senza nulla eccepire in merito alla data dell’udienza, di talché la doglianza non può trovare accoglimento dinanzi alla Suprema Corte perché tardiva.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della società ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si fissa equitativannente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso, il 14 dicembre 2022
Il Co siliere e tensore