Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35158 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3   Num. 35158  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME, nato a Licata il DATA_NASCITA, quale titolare della RAGIONE_SOCIALE, avverso l’ordinanza del 21/03/2025 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 marzo 2025, il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME COGNOME, quale titolare della RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese che ha disposto il sequestro preventivo, oltre che del complesso aziendale e delle quote sociali della RAGIONE_SOCIALE esercente l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., anche dei mezzi utilizzati (autobotte tg. TARGA_VEICOLO e autobotte tg. TARGA_VEICOLO) e del deposito commerciale di prodotti petroliferi riconducibili alla predetta società, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 40, comma 1, lett. b) e c), 49, comma 1, d.lgs. n. 504/1995, nonchØ al reato di agli artt. 61 n. 2, 110 e 479 cod. pen., ascritti ai capi da 213 a 231 della provvisoria incolpazione.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, quale titolare della RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e mancanza di motivazione in ordine al nesso di strumentalità tra il deposito commerciale sequestrato e le condotte illecite contestate, nonchØ per genericità del periculum in mora, in violazione degli art. 321 cod. proc. pen. e 44, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995.
In sintesi, la difesa deduce che il Tribunale, dopo aver motivato la strumentalità delle due autobotti oggetto di sequestro, poichØ impiegate per il trasporto del gasolio e dunque direttamente funzionali alla commissione delle condotte illecite contestate, non ha fornito alcuna motivazione con riferimento al deposito commerciale, il cui vincolo Ł stato confermato, richiamando genericamente il periculum in mora, condividendo le argomentazioni del giudice per le indagini preliminari, senza tuttavia procedere ad una autonoma e specifica analisi del rapporto di strumentalità tra il deposito commerciale e le condotte incriminate. E, in ogni caso, il decidente neanche aveva provveduto ad individuare
e quantificare il presunto profitto conseguito posto a fondamento del periculum in mora e, quindi, la corrispondenza o l’equivalenza tra tale profitto e il valore dei beni sequestrati, limitandosi ad affermare genericamente che l’indagato avrebbe agito con modalità illegali e che vi sarebbe un pericolo concreto di dispersione dei beni strumentali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł manifestamente infondato.
In proposito, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., Ł ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli ” errores in iudicando ” o ” in procedendo “, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, COGNOME, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed Ł stato anche precisato che Ł ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchØ sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'” iter ” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893).
Di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell’atto.
Alla luce di tali principi, la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, non risulta affatto apparente, avendo il Tribunale del riesame, adeguatamente e senza vizi logici, dato conto della autonoma valutazione degli elementi indiziari da parte del G.I.P. e puntualmente indicato il meccanismo fraudolento illecito posto in essere, consistito nell’aver la società ricorrente, servendosi dei propri mezzi, effettuato numerosi carichi di prodotto petrolifero presso il deposito commerciale della RAGIONE_SOCIALE, senza che dal registro di carico e scarico detti carichi fossero rilevabili, nonchØ nell’aver effettuato alcuni carichi di gasolio agricolo denaturato (sempre prelevati dai depositi della RAGIONE_SOCIALE) per destinarli, completamente in nero, presso il deposito commerciale della società ricorrente RAGIONE_SOCIALE (v. pagine 3 e 4 del provvedimento impugnato e pagina 475 del decreto di sequestro preventivo), infine nell’aver ceduto il gasolio agricolo a soggetti non autorizzati alla ricezione e/o alla detenzione del prodotto petrolifero agevolato (v. pagina 4 della ordinanza impugnata e pagina 474 del decreto di sequestro).
Pertanto, diversamente da quanto dedotto in ricorso, il Tribunale ha illustrato il meccanismo illecito posto in essere nel quale rivestivano funzione strumentale sia i mezzi di proprietà della società ricorrente con i quali si operava il trasporto del prodotto petrolifero, sia il deposito commerciale della medesima società presso il quale venivano stoccati carichi di gasolio agricolo denaturato acquistati in nero, trattandosi di beni suscettibili di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 44, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995, secondo il quale «I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 40-bis, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative
vigenti in materia doganale».
Il Tribunale ha poi sottolineato il rapporto di strumentalità dei due autocarri in sequestro rispetto ai reati contestati ed ha precisato che per il deposito commerciale, anch’esso suscettibile di confisca ai sensi dell’art. 44, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995, era sussistente il periculum in mora che rendeva necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo prima della definizione del giudizio, in ragione della circostanza che l’indagato aveva operato e agito nell’esercizio di attività di impresa con modalità sistematicamente illegali rendendo concreto il rischio di dispersione del bene espressamente definito come strumentale.
L’affermazione Ł in linea con i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, ad eccezione delle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, per le quali Ł sufficiente la mera indicazione della appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”(Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848).
Nella fattispecie, la motivazione del G.I.P., riassuntivamente ripresa dal Tribunale del riesame, fa perno sulla finalità di evitare il pericolo di dispersione del bene, ove lasciato nella disponibilità dell’indagato, idoneo a giustificare l’anticipazione degli effetti della futura confisca, in ragione delle condotte poste in essere, nell’esercizio di attività d’impresa, tali da rendere attuale il rischio della dispersione dei beni, mediante passaggi di proprietà; argomenti che sostengono la motivazione del periculum in mora e rendono non apparente, ma realmente esistente, una motivazione facente leva sul fatto che, dalla permanente disponibilità dei beni sequestrati, se ne possa desumere la possibile dispersione, anche in ragione della difficile, dal punto di vista obiettivo, rintracciabilità e, di conseguenza, del loro recupero ai fini della confisca in caso di condanna, essendo del tutto irrilevante, sul punto, la quantificazione del profitto ed il rapporto tra il profitto e il valore dei beni sequestrati.
Emerge, in definitiva, uno sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato tale da far ritenere come il Tribunale non sia venuto meno all’obbligo di esaustiva verifica dei presupposti del sequestro dei due autocarri e del deposito commerciale.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 23/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME