Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51569 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51569 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 22/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per rinuncia;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per rinuncia.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 maggio 2023, il tribunale di Salerno, sezione per il riesame, rigettava l’istanza di riesame proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, in persona della legale rappresentante NOME COGNOME, confermando il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania in data 14 marzo 2023 e finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato e, in via subordinata, in caso di incapienza, anche parziale, finalizzato alla confisca per equivalente del profitto dei singoli reati in contestazione, nell’ambito del procedimento penale che, per quanto qui di interesse, vede indagata la predetta COGNOME unitamente ad altri soggetti, in questa sede non ricorrenti, per il delitto di cui capo 459 della rubrica (indebita compensazione di crediti inesistenti), ravvisando il fumus dei reati di cui al capo 173 della rubrica (indebita compensazione di crediti inesistenti e falso in autocertificazione), in relazione a fatti contestati come commessi secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nel predetto capo di imputazione.
Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, la predetta propone ricorso per cassazione tramite il difensore, munito di procura speciale, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione legge in relazione agli artt. 309, comma 9, 324, 321 e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché in relazione agli artt. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000 e 483, cod. pen., e per inosservanza dell’obbligo di motivazione del provvedimento e correlato vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 309, comma 9, 324, 321 e 125, comma 3, cod. proc. pen., anche sotto il profilo dell’inosservanza dell’obbligo di motivazione del provvedimento e correlato vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 23 ottobre 2023, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, attesa la rinuncia all’impugnazione pervenuta telematicamente, unitamente agli allegati, in data 22 settembre 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche e integrazioni, è inammissibile per rinuncia.
Risulta, infatti, dai documenti trasmessi dalla difesa, che con provvedimento del 28 luglio 2023, il Pubblico Ministero procedente presso il Tribunale di Vallo della Lucania disponeva il dissequestro e la contestuale restituzione di quanto in giudiziale sequestro.
Pertanto, avendo la società RAGIONE_SOCIALE ottenuto il dissequestro della cifra pari a C 62.627,00 oggetto di apprensione in forza dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo emessa in data 14 marzo 2023, l’odierna ricorrente non ha più alcun interesse a coltivare l’impugnazione proposta in questa sede.
Trova, peraltro, applicazione il principio secondo cui in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro: Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 14 novembre 2023
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