Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46794 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46794 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME NOME, n. Larino (Cb) DATA_NASCITA
NOME, n. Campomarino (Cb) DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza n. 51/23 del Tribunale di Campobasso del 19/04/2023
letti gli atti, i ricorsi e l’ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria di replica del 2 ottobre 2023 presentata per i ricorrenti dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, che hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi;
lette le conclusioni del 5 ottobre 2023 presentate dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che hanno rilevato la nullità dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. e del successivo decreto ex art. 552 cod. proc. pen. per indeterminatezza dell’imputazione, dichiarata dal Tribunale di Larino
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del riesame ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., pronunciando in sede di rinvio, a seguito di annullamento di precedente sua ordinanza, disposto dalla Seconda Sezione penale di questa Corte di cassazione (sent. n. 11651/23 del 05/10/2022), ha nuovamente rigettato l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Larino in data 16 marzo 2022.
Il decreto ha ad oggetto una vasta area di 30.500 mq. prospiciente il mare, ubicata nel territorio del Comune di Camponnarino (Cb) e occupata da molti anni dalle strutture turistico – ricettive, in gran parte fisse, del RAGIONE_SOCIALE gestito dalla RAGIONE_SOCIALE di cui era legale rappresentante NOME COGNOME, parente (rispettivamente nonna e madre) degli odierni ricorrenti, deceduta in corso di procedimento.
I reati alla base della misura ablatoria provvisoria sono quelli di cui agli art. 633, 639-bis (invasione di terreni pubblici), 734 cod. pen. e di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., dal momento che le opere e le strutture fisse insistono in larga parte su terreni del demanio pubblico statale e di quello marittimo.
L’annullamento con rinvio della precedente ordinanza è stato disposto in base al rilievo che il Tribunale non avesse precisato adeguatamente quale sia la porzione di demanio pubblico interessata dalla presenza delle citate strutture e non avesse argomentato sul fumus del reato di cui all’art. 633 cod. pen., in considerazione del fatto che opere e manufatti insistono sui luoghi dal 1966, dovendosi, pertanto, valutare se la libera disponibilità dei beni edificati abusivamente possa o meno determinare un aggravamento del carico urbanistico.
Sulla base delle prescrizioni della pronuncia rescindente, il Tribunale ha, dunque, proceduto ad una analitica ricostruzione del titolo di proprietà delle aree interessate e ad una altrettanto analitica esposizione delle opere e dei manufatti ivi insistenti, ritenendo irrilevante l’occupazione delle aree stesse da lungo tempo e svolgendo considerazioni in ordine alla sussistenza del periculum derivante
dalla rimozione del vincolo reale.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione NOME e NOME COGNOME, i quali deducono i seguenti motivi di censura.
2.1. Nullità della motivazione per mancanza della stessa ed abnormità.
Il procedimento è transitato oramai alla fase del dibattimento, a seguito della citazione in giudizio degli odierni ricorrenti per l’udienza del 12 aprile 2023, risultando preclusa al · Tribunale in funzione di giudice del riesame ogni valutazione concernente il fumus commissi delicti, dovendo, invece, esso concentrare l’attenzione esclusivamente sul periculum in mora; risulta, inoltre, impedito ogni accertamento preventivo sulla sussistenza del reato.
Ciò nondimeno il provvedimento si è profuso in un approfondito accertamento circa l’estensione e la specifica identificazione delle aree demaniali che si assumono occupate abusivamente, senza, però, considerare le istanze di condono edilizio presentate dall’allora titolare della struttura (il dante causa NOME COGNOME NOME) e i nulla osta paesaggistici (in relazione al contestato reato di cui all’art. 734 cod. pen.) rilasciati dall’Assessore all’Urbanistica del Comune di Campomarino (Cb) confermato dal parere positivo della Regione Molise.
2.2. Insussistenza del fumus relativo al reato di occupazione di demanio pubblico.
Si deduce che il Tribunale non si è peritato, tuttavia, di argomentare in maniera approfondita sul fumus del reato di cui all’art. 633 cod. pen., atteso che gli odierni ricorrenti sono subentrati nel possesso delle strutture turistico-ricettive ad un ascendente deceduto, non potendo, quindi, la loro condotta integrare il delitto di invasione di terreni o di edifici, anche pubblici.
2.3. Insussistenza del fumus in ordine al reato di cui all’art. 181 d. Igs. n. 42/2004 per prescrizione dello stesso.
Alcuni dei manufatti insistenti sulle aree sequestrate venivano ultimati nel 1976, altri nel 1995 e l’ultima diffida di rilascio è risalente al 18 novembre 1988.
A ciò deve aggiungersi il divieto di ne bis in idem derivante dai decreti penali e dalla sentenza inflitta al de cuius NOME COGNOME nel corso degli anni.
2.4. Mancanza assoluta della motivazione del provvedimento genetico di sequestro, non emendabile in sede di riesame da parte del Tribunale.
2.5. Insussistenza dell’attualità, della concretezza e della proporzionalità della misura, specie in considerazione del fatto che nella specie – e come già osservato dalla Suprema Corte in sede di rinvio – sarebbe stato necessario spiegare perché la libera disponibilità dei beni determinerebbe un apprezzabile aggravamento del carico urbanistico, considerata la risalenza nel tempo delle opere che si assumono realizzate abusivamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati e vanno come tali rigettati.
Anche a prescindere dal profilo dell’effettiva sussistenza della legittimazione dei ricorrenti a contestare il provvedimento di sequestro, non essendo note le vicende societarie della RAGIONE_SOCIALE – titolare della gestione del RAGIONE_SOCIALE e realizzatrice delle opere e dei manufatti ivi insistenti – dopo il decesso della legale rappresentante NOME COGNOME, vanno disattese tutte le censure mosse al provvedimento impugnato.
I ricorrenti rimproverano al Tribunale (testualmente) “di essersi profuso in un approfondito accertamento circa l’estensione e la specifica identificazione delle aree demaniali che si assumono occupate abusivamente” senza, però, considerare le vicende avvenute successivamente all’avvio dell’attività turistica nel lontano 1966, ricordando che nel caso di sequestro probatorio, il controllo ad opera del giudice del riesame deve svolgersi ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen. in genere su un piano di astrattezza, nel senso che il suo sindacato non può investire la concreta fondatezza dell’accusa, dovendosi soffermare unicamente a valutare l’esattezza della qualificazione della cosa come corpus delicti e accertare l’esistenza della relazione di immediatezza tra la cosa stessa e l’illecito penale contestato (tra molte v. Sez. 2, ord. n. 26457 del 22/06/2005, P.G. in proc. Farnitano, Rv. 231959), principio ancora valido, per quanto attenuato nella sua assolutezza dalla successiva giurisprudenza di legittimità (in tal senso v. tra molte Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, COGNOME, Rv. 259337)
La doglianza risulta, tuttavia, infondata per due ordini di considerazioni:
il Tribunale si è così determinato in ossequio al disposto dell’art. 627 cod. proc. pen. e cioè al fine preciso di colmare la lacuna motivazionale riscontrata dalla sentenza rescidente nella concreta individuazione delle aree demaniali in ipotesi oggetto del reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen.;
l’avvenuto transito, segnalato dagli stessi ricorrenti, del procedimento alla fase dibattimentale per citazione diretta a giudizio, non ha precluso al Tribunale di svolgere le (per quanto detto) dovute argomentazioni in tema di fumus dei reati contestati, dal momento che in materia di misure cautelari reali la citazione diretta dell’imputato a giudizio da parte del Pubblico Ministero non impedisce al primo la proponibilità ed al Tribunale di trattare la questione, atteso che l’ipotesi di instaurazione del processo di cui all’art. 550 cod. proc. pen. differisce, sotto tale profilo specifico, dal rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare, in cui
l’esistenza degli elementi costituenti il fumus è già stata oggetto di positivo scrutinio da parte di un organo giurisdizionale chiamato a vagliare la sostenibilità in giudizio dell’accusa, non potendo, perciò, essere oggetto di successiva doglianza in sede cautelare (Sez. 3, n. 19991 del 23/06/2016, dep. 2017, Donnarumma, Rv. 269762).
3) risultano, inoltre, improponibili in questa sede cautelare di legittimità le doglianze riguardanti la dedotta nullità dell’avviso chiusura indagini e la determinatezza dell’editto di accusa, all’evidenza deducibili e rilevanti per la fase della verifica dibattimentale del giudizio.
Tutto ciò premesso, risulta, tuttavia, contraddittorio rispetto alla natura delle critiche, per quanto infondate, mosse al provvedimento impugnato, chiedere a propria volta, come mostrano di intendere i ricorrenti, al giudice di legittimità un esame altrettanto pregnante sul merito della vicenda cautelare, dato il circoscritto ambito dell’impugnazione di cui all’art. 325 cod. proc. pen., limitato alle ipotesi di violazione di legge (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692).
Resta, allora, astrattamente sindacabile unicamente il profilo del periculum in mora, ancorché nei ristretti termini consentiti dall’art. 325 cod. proc. pen. e cioè sotto i profili dell’attualità, della concretezza e della proporzionalità dell misura ablatoria provvisoria ed in particolare con riferimento al primo aspetto del cd. aggravamento del carico urbanistico rilevante, venendo agli imputati contestato anche l’art. 734 cod. pen., il quale evoca l’art. 181 d. Igs. n. 42 del 2004 (T.U. leggi tutela paesaggio), che a sua volta rimanda all’art. 44 d.P.R. 6 giugno 2011, n. 380 (T.U. leggi urbanistiche).
Ma a tale riguardo l’ordinanza appare immune da censure.
In termini preliminari va, infatti, osservato che la rilevata perdurante assenza di titoli autorizzatori ed abilitativi, al di là delle ragioni del man conseguimento, non preclude l’applicazione del sequestro preventivo, sia perché la misura cautelare reale mira al solo scopo di lasciare inalterata la situazione ovvero impedire la prosecuzione delle opere abusivamente realizzate, sia perché ai fini dell’eventuale estinzione del reato, nella specie più volte prospettata dai ricorrenti, è necessaria una formale dichiarazione (Sez. 3, n. 32201 del 28/06/2007, COGNOME, non mass.).
Benché il decreto di sequestro riguardi solo i reati di cui agli artt. 633 cod. pen. e quelli di cui agli artt. 54, 1161 cod. nav. con specifico riferimento alla occupazione delle aree demaniali, il Tribunale si è, inoltre, soffermato in maniera diffusa e congrua anche sul profilo dell’aggravamento del carico urbanistico (v. pag. 16-19 ordinanza con ripetuti accenni all’occupazione di suolo pubblico, nel
tempo ampliatasi in maniera assai significativa mediante costruzione di nuove strutture), ragion per cui la critica che i ricorrenti muovono al provvedimento finisce in realtà per ricadere sulla motivazione, il cui contenuto non è, come già rilevato, impugnabile in questa sede ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.
Al rigetto dei ricors0 segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, 6 ottobre 2023