Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51570 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51570 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA n.q. di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE
avverso il decreto del 05/06/2023 del TRIB. LIBERTA di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per rinuncia.
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per rinuncia.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 giugno 2023, il tribunale del riesame di Salerno rigettava l’istanza proposta in data 28 aprile 2023 nell’interesse di COGNOME NOME, nella qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, confermando per l’effetto il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania in data 14 marzo 2023, sequestro finalizzato alla confisca diretta nei confronti della predetta società e, per equivalente, nei confronti del predetto COGNOME, in quanto indagato in relazione al reato di cui al capo 212 della rubrica (indebita compensazione di crediti inesistenti e falsi in autocertificazioni), aggravato a norma dell’art. 13-bis, D.Igs. n. 74 del 2000, commesso secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nel capo di imputazione.
Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il difensore, munito di procura speciale, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 325, cod. proc. pen. e 483, cod. pen., nonché in relazione agli artt. 76, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000 e 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000 e 125, disp. Att. Cod. proc. pen.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 325, 309, comma 9, 324, comma 7, 321 e 125, comma 3, cod. proc. pen., anche sotto il profilo della violazione di legge per mancanza o apparenza della motivazione del provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, assente il difensore di fiducia che ne aveva chiesto ed ottenuto la trattazione orale in data 6 settembre 2023, è inammissibile per rinuncia.
Risulta, infatti, dai documenti trasmessi dalla difesa in data 22 settembre 2023, che con provvedimento del 23 agosto 2023, il Pubblico Ministero procedente presso il Tribunale di Vallo della Lucania disponeva il dissequestro e la contestuale restituzione di quanto in giudiziale sequestro.
Pertanto, avendo la società RAGIONE_SOCIALE ottenuto il dissequestro della cifra pari a € 17.594,36 oggetto di apprensione in forza dell’ordinanza di
applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo emessa in data marzo 2023, l’odierna ricorrente non ha più alcun interesse a coltivare l’impug zione proposta in questa sede.
Trova, peraltro, applicazione il principio secondo cui in tema di impugn zioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza d teresse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ulti non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al ver samento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di s combenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizi del ricorso avverso il provvedimento di sequestro: Sez. 4, n. 45618 11/11/2021, Rv. 282549 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 14 novembre 2023
Il Co igliere estensore
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Il Pres ente