Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 426 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 426 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2022
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Cetraro il DATA_NASCITA;
Avverso l’ordinanza emessa il 22/03/2022 dal Tribunale del riesame di Catanzaro;
Sentita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
Sentite, nell’interesse del ricorrente, le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 22 marzo 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava l’impugnazione proposta da NOME COGNOME finalizzata a ottenere 115123IIMP dissequestro delle unità immobiliari intestate alla ricorrente, ai sensi dell’art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 352, novellato dall’art. 240-bis cod. pen., introdotto dall’art. 6 d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21. Queste unità immobiliari, in particolare, erano ubicate a Cetraro ed erano costituite da un magazzino adibito a deposito; un immobile destinato ad abitazione civile; due terreni agricoli.
Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale del riesame di Catanzaro sull’assunto che né la ricorrente né i suoi familiari – tra cui la madre, NOME COGNOME – disponevano delle risorse economiche indispensabili per acquistare i beni sequestrati, non percependo redditi adeguati a fare fronte alle acquisizioni immobiliari controverse, che si ritenevano collegate all’attività illecita svolta da NOME COGNOME, che era stato condannato per la commissione del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la restituzione dei beni immobili sequestrati, non essendosi raggiunta alcuna certezza processuale sulla loro riconducibilità, diretta o indiretta, a NOME COGNOME e non essendo stata raggiunta alcuna prova sull’esistenza di un nesso di pertinenzialità tra le unità immobiliari oggetto di ablazione e il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Si deduceva, in proposito, che NOME COGNOME, al momento dell’acquisto dei beni immobili sequestrati, disponeva di risorse economiche che le consentivano di effettuare le acquisizioni controverse, che gli derivarroria dall’attività lavorativa svolta da entrambi i soggetti, sia da altre somme di denaro, che gli provenivano da altri componenti del suo nucleo familiare, tra cui NOME COGNOME; risorse finanziarie sulle quali, a fronte delle specifiche deduzioni difensive, il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva omesso di soffermarsi.
Ne discendeva che il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva omesso di pronunciarsi sulle censure difensive, fondando il giudizio di conferma del provvedimento cautelare impugnato sul collegamento, indimostrato, esistente
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tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, che non solo era stato affermato in termini assertivi, ma era addirittura contraddetto dalle risultanze contabili allegate nell’interesse della ricorrente.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
2. In via preliminare, deve rilevarsi che l’impugnazione in sede di legittimità dei provvedimenti cautelari reali adottati ex art. 240-bis cod. pen. soggiace ai limiti previsti dall’art. 325 cod. proc. pen., che ne consente la sindacabilità sia per violazione di legge sia per vizi motivazionali assoluti, tali da non consentire di rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice. Tali principi devono ritenersi applicabili anche alle ipotesi di sequestri preventivi disposti ai sensi dell’art. 12 -sexies decreto-legge n. 306 del 1992, che, com’è noto, è stato novellato dall’art. 240-bis cod. pen., che è stato introdotto dall’art. 6 d.lgs. n. 21 del 2018.
Nella materia cautelare reale, quindi, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, con la conseguenza che devono escludersi dall’ambito dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall’art. 60 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lettera c) della stessa disposizione, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi in materia di sequestro preventivo o probatorio, secondo cui: «Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692-01).
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei
quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice cautelare per ritenere giustificata l’ablazione, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno legittimato la decisione.
In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione dei provvedimenti emessi ex art. 240-bis cod. pen., a meno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito; ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato l’adozione della misura cautelare reale (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 25243001; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093-01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno, Rv. 221437-01).
Questo orientamento ermeneutico si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo – che deve ritenersi , applicabile alle ipotesi di impugnazioni proposte ai sensinbinato disposto degli artt. 240-bis cod. pen. e 325 cod. proc. pen. -, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01).
Nella cornice ermeneutica descritta nel paragrafo precedente occorre evidenziare che le unità immobiliari sottoposte a sequestro, ai sensi dell’art. 12sexies decreto-legge n. 352 del 1992, erano ubicate a Cetraro ed erano costituite da un magazzino adibito a deposito; un immobile destinato ad abitazione civile; due terreni agricoli.
Si consideri, innanzitutto, che la difesa della parte ricorrente, attraverso una, pur estesa, parte narrativa, articolava una serie di considerazioni di natura esclusivamente fattuale, finalizzate a sollecitare inammissibili valutazioni di merito e a esprimere meri dissensi valutativi sul compendio probatorio acquisito dal Tribunale del riesame di Catanzaro, che non possono essere assumere alcun rilievo alla stregua dei parametri rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen.
Deve, al contempo, osservarsi che la difesa di NOME COGNOME non forniva indicazioni utili all’individuazione dei segmenti motivazionali dell’ordinanza impugnata, rilevanti ai fini dell’accoglimento della richiesta revoca del sequestro preventivo dei beni immobili oggetto di ablazione, ai sensi dell’art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, così come novellato dall’art. 240-bis cod. pen., su cui occorreva soffermarsi analiticamente.
Secondo il Tribunale del riesame di Catanzaro, anche a volere ipotizzare il coinvolgimento nelle acquisizioni immobiliari in esame di NOME COGNOME, non si riteneva dimostrato che la ricorrente e la madre disponessero delle somme necessarie a effettuare l’acquisto dei beni sequestrati, tenuto conto dei redditi percepiti dagli stessi soggetti, che, all’evidenza, apparivano insufficienti a consentire l’acquisto dei beni sottoposti a sequestro.
Senza considerare che, anche a volere ritenere sufficienti le risorse economiche di NOME COGNOME, le somme prestate da quest’ultima andavano restituite, lasciando irrisolto il problema della disponibilità degli importi occorrenti per le acquisizioni controverse. Sul punto, non possono che richiamarsi le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale del riesame di Catanzaro, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 3 dell’ordinanza impugnata, osservava: «Nel caso in esame il gravato provvedimento ha assolto a tale onere probatorio evidenziando come l’acquirente del bene ma anche i suoi familiari tra cui NOME COGNOME non avesse da sé le risorse necessarie per procedere all’acquisto».
4. In questa cornice, deve rilevarsi ulteriormente che il Tribunale del riesame di Catanzaro, per giungere alla conferma del provvedimento impugnato, richiamava impropriamente la giurisprudenza di questa Corte sull’onere della prova dell’intestazione fittizia dei beni confiscati (Sez. 6, n. 26041 del 04/07/2013, Purpo, Rv. 257085-01), senza considerare che la misura ablatoria nei confronti di NOME COGNOME veniva adottata ex art. 240-bis cod. pen. Tuttavia, tale improprio richiamo giurisprudenziale, non inficia il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Catanzaro, che pure si deve rettificare, che appare fondato su una ricostruzione ineccepibile della posizione della ricorrente, nel contesto dell’incontroversa sproporzione reddituale che non
consentiva di ritenere legittimamente acquisiti i beni immobili sottoposti a sequestro.
Le deduzioni difensive, infatti, non appaiono idonee a confutare l’assunto accusatorio, atteso che l’intestazione dei beni di cui si controverte e le allegazioni generiche fornite in ordine alle disponibilità finanziarie del nucleo familiare di NOME COGNOME imponevano di applicare la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale di cui all’art. 240-bis cod. pen., che «opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l’attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell’intestazione» (Sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013, dep. 2014, Patanè, Rv. 258790-01).
Né potrebbe essere diversamente, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui 12 «la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche per quelli intestati al coniuge e ai figli, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità di tali soggetti e l’attività lavorati dagli stessi svolta, rapportata alle ulteriori circostanze del fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell’intestazione» (Sez. 2, n. 23937 del 20/05/2022, COGNOME, Rv. 283177-01).
La parte ricorrente, invero, anziché formulare inammissibili censure fattuali, finalizzate a rivalutare le modalità di acquisizione dei beni sequestrati e la qualificazione giuridica delle vicende contrattuali presupposte (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, COGNOME, Rv. 272091-01; Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, COGNOME, Rv. 270144-01; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259730-01; Sez. 6, n. 6578 del 25/01/2013, COGNOME, Rv. 254543-01; Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, COGNOME, Rv. 232773-01), avrebbe dovuto confrontarsi analiticamente con le conclusioni del Tribunale del riesame di Catanzaro, incentrate sulle disponibilità finanziarie della famiglia COGNOME, nel cui ambito gravitava NOME COGNOME. Tutto questo comportava che la difesa della ricorrente, relativamente ai profili contabili censurati, non si poteva limitare a richiamare le disponibilità finanziarie del nucleo familiare, peraltro allargato, di NOME COGNOME, ma avrebbe dovuto esplicitare le ragioni che non consentivano di recepire l’originaria prospettazione accusatoria e di ritenere ingiustificata la significativa sproporzione reddituale oggetto di vaglio.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18 ottobre 2022.