Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6980 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 6980  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/02/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero’ in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame, con ordinanza del 7/2/2023, depositata il 13/6/2023, quale giudice di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, in parziale accoglimento dell’appello, ha annullato l’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro il 15/5/2021 con riferimento al Terreno sito in INDIRIZZO e al buono fruttifero postale su, c/c 50393353, di cui ha disposto il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto, e ha rigettato nel resto la richiesta di revoca del sequestro preventivo proposta da NOME COGNOME.
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 31 luglio 2020 ha convalidato il sequestro preventivo d’urgenza sottoponendo a vincolo cautelare reale i beni mobili e immobili di NOME COGNOME e del suo nucleo familiare.
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In data successiva COGNOME ha presentato istanza di revoca del provvedimento emesso evidenziando gli elementi dai quali sarebbe emerso che la provvista utilizzata per acquistare alcuni dei beni e le somme giacenti sui conti correnti erano di provenienza lecita.
Il giudice ha respinto l’istanza e la Corte di cassazione, nel successivo sviluppo, ha annullato l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame in sede di appello.
All’esito del giudizio di rinvio il Tribunale, ritenuta solo parzialmente fondata l’impugnazione, ha disposto il dissequestro dei beni in precedenza indicati sub 1 e ha confermato nel resto l’ordinanza del giudice di primo grado.
Nello specifico, ritenuto che sussistesse la sproporzione tra i beni acquistati nel tempo e la capacità reddituale del ricorrente e della sua famiglia, ha confermato il vincolo reale disposto in relazione ad alcuni immobili, in parte derivanti da donazione, e delle somme giacenti su alcuni conti correnti bancari.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle specifiche doglianze prospettate dalla difesa circa la provenienza lecita delle somme e degli immobili sottoposti a sequestro. Nel primo motivo la difesa, facendo specifico riferimento ai beni (cfr. pagine 4, 5 e 6 del ricorso), rileva che la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe del tutto carente, nella sostanza omessa o apparente, quanto agli elementi indicati nell’istanza. Il Tribunale, infatti, non avrebbe tenuto in alcun conto che alcuni beni erano pervenuti al ricorrente tramite donazioni ovvero che le somme oggetto dei rapporti bancari intestati al ad COGNOME erano ivi pervenute attraverso bonifici effettuati dal conto corrente intestato alla società dello stesso e che, pertanto, erano imputabili a un’attività legittima. Sotto tale profilo, pertanto, la violazione di legge si “intreccerebbe” con il vizio di motivazione determinando la nullità del provvedimento impugnato.
3.2. Violazione di lege e vizio di motivazione in relazione all’art. 240 bis cod. pen. Nel secondo motivo la difesa rileva che la valutazione in ordine alla sproporzione effettuata dal Tribunale sarebbe illegittima. ricorso all’indice Istat, infatti, non sarebbe consentito in quanto questo, che ha natura esclusivamente statistica, sarebbe estran 2 S al principio di tassatività imposto dalla natura di norma penale dell’art. 240 bis cod. pen. Ciò anche considerato che alcune pronunce di legittimità hanno riconosciuto che tale indice ha valore esclusivamente indicativo e come la motivazione che vi faccia riferimento senza tenere conto degli elementi emersi in concreWsia nella sostanza apparente. 5kd
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In data 23 ottobre sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.  Il ricorso è inammissibile.
Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli argomenti evidenziati dalla difesa circa la provenienza lecita delle somme e degli immobili sottoposti a sequestro e quanto al giudizio di sproporzione, effettuato facendo riferimento all’indice Istat.
Le doglianze non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate.
2.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge e in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell’atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baroni°, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812).
2.2. Le censure contenute nei motivi di ricorso, pure formulate nei termini della violazione di legge, si riferiscono alla completezza della valutazione degli elementi e alla logicità della motivazione, motivi questi non consentiti in sede di legittimità.
Il Tribunale, quale giudice di rinvio, diversamente da quanto evidenziato nell’impugnazione, infatti, si è uniformato a quanto richiesto dalla sentenza di annullamento e, dando conto di avere considerato e valutato le censure difensive, ha provveduto anche accogliendo l’appello per alcuni dei terreni e per il buono fruttifero.
La motivazione così resa sul punto, lungi dall’essere inesistente o apparente, risulta adeguata e coerente e non è sindacabile in questa sede.
Nello specifico il giudice dell’appello cautelare, quanto all’immobile sito in Filadelfia, INDIRIZZO, si è espressamente pronunciato in ordine alle donazioni evidenziando che l’atto era una compravendita mista a donazione e che
quest’ultima, restando indinnostrata l’ulteriore quota pari a 840, si riferiva soltanto al valore di 420.
Con riferimento all’immobile sito in Filadelfia, INDIRIZZO, il Tribunale ha specificato che la difesa non aveva fornito alcuna giustificazione o allegazione in merito ai lavori edili effettuati
Quanto alle somme sui conti correnti bancari, ancora, ha fatto riferimento alla circostanza che l’impresa era sottoposta a sequestro in quanto ritenuta mafiosa e che, pertanto, i proventi derivanti da questa non possono te. evidentemente ritenersi leciti, tanto che risulta irrilevan il fatto che ne provvedimento si indichi l’impresa come agricola piuttosto che come attività di “movimento terra”.
In ordine alla censura relativa alla dedotta inesistenza, apparenza, della motivazione in merito alla sproporzione, oggetto del secondo motivo, infine, si deve rilevare come tale questione non fosse tra quelle comprese nell’annullamento, disposto solo per carenza assoluta di motivazione in merito alla provenienza di alcuni beni.
Anche in ordine a tale aspetto, comunque, la motivazione risulta complessivamente sufficiente e, in quanto tale, in assenza di un vizio qualificabile nei termini della violazione di legge, non è sirdacabile in questa sede.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine alla presunta carenza, (assenza) di motivazione in merito alla proprietà dell’autovettura Audi A5 poiché neanche tale bene, pure citato nell’istanza originaria, è stato oggetto della sentenza di annullamento (né invero era citato nel riassunto dei motivi di ricorso allora dedotti) e, pertanto, il giudice di rinvio non era tenuto a pronunciarsi in ordine a una statuizione ormai divenuta irrevocabile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
spese processuali e della somma ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle di euro tremila in favore della cassa delle
Così deciso 1’8 novembre 2023.