Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47693 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47693 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Tramonti il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/05/2023 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udita per l’imputato l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 11/05/2023, il Tribunale di Salerno rigettava l’istanza riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso il decreto di seques preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Saler in data 3.4.2023 in relazione ai reati di cui agli artt. 44 lett. c) di.P.R. n. 181 d.lgs 42/2004, 93-95 d.P.R. n. 380/2001.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale dedu omessa motivazione in ordine alla dedotta sproporzione dell’ordine di sgombero.
Argomenta che tra i motivi di riesame era stato chiesto di valutare proporzionalità del vincolo reale in relazione alle esigenze abitative del n familiare della figlia del ricorrente e che il Tribunale aveva omesso tale neces valutazione, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità in linea con i pr affermati dalla Corte CEDU in relazione al diritti all’abitazione di cui all’art. 8 il nucleo familiare era privo di soluzione abitativa perché sfra dall’appartamento precedentemente condotto in locazione e appariva necessario contemperare le esigenze cautelarì con i concomitanti diritti costituzionalme garantiti concedendo alta figlia del ricorrente di abitare il piano inter dell’immobile in sequestro, piano interessato dal contestato illecito edilizio.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Va, innanzitutto, rilevato il manifesto difetto di interesse ad impugnare
Il ricorrente lamenta aspetti non invocabili perché inerenti alla posizion soggetto diverso (esigenze abitative della figlia e del nucleo familiare della s occupante il piano intermedio dell’immobile in sequestro), quale titolare del di all’abitazione del quale si prospetta la lesione ad opera del provvedime impugnato (sul punto si veda Sez.U,n.13539 del 30/01/2020, in motivazione; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Poli, Rv. 266141).
Va, poi, rilevata anche la genericità del motivo di ricorso, con il qua lamenta la violazione del principio di proporzionalità della misura cautelare re
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, i princip proporzionalità, adeguatezza e gradualità – dettati dall’art. 275 cod. proc. pe le misure cautelari personali – sono applicabili anche al sequestro prevent
dovendo il giudice motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva (Sez. 3, 21271 del 07/05/2014, COGNOME, Rv. 261509; nonchè Sez. 3, n.27840 del 23/03/2016, Rv. 267055 – 01, che ha riaffermato tale principio, ritene legittima l’autorizzazione da parte del giudice all’uso, per finalità terap dell’imputato, dell’abitazione oggetto di sequestro preventivo in relazione a per violazione di leggi urbanistiche, ove tale utilizzo non contrasti con le f della misura in atto, nel rispetto del principio di proporzionalità in materia di cautelari reali, che impone, nella specie, un bilanciamento tra l’interesse Stato ad impedire l’esecuzione di interventi edilizi in assenza di titolo abilit il diritto alla tutela dell’abitazione e della salute, così come evidenziato dal EDU con la sentenza del 21 aprile 2016, n.46577, COGNOME e COGNOME c. Bulgaria).
Va ricordato che il rispetto del principio di proporzionalità in materia di fondamentali, specie con riferimento ai diritti di libertà personale e reale, riaffermato dalla Corte Edu (COGNOME e COGNOME c. Bulgaria, sentenza, V Sezione, 21 aprile 2016, n. 46577) in relazione all’ordine di demolizione dell’abitazione senso che il giudice nazionale ha l’onere di valutare e ponderare la situa personale dei ricorrenti e non limitarsi ad un controllo meramente forma sull’illegalità della costruzione (ex multis, Sez. 3, n. 27840 del 23/03/2016 267055 – 01). In altri termini, il rispetto del principio di proporzionalità che l’autorità giudiziaria valuti caso per caso se un determinato provvedime possa ritenersi giustificato in considerazione delle ragioni espresse dal destina della misura, al fine di bilanciare il suo diritto alla tutela dell’abitazion dell’art. 8 Convenzione Edu (o di altro diritto fondamentale) e l’interesse Stato ad impedire l’esecuzione di interventi edilizi in assenza di regolare abilitativo. Sicchè deve essere il giudice a stabilire, tenuto conto delle circ del caso concreto dedotte dalle parti, se il provvedimento limitativo proporzionato rispetto allo scopo, riconosciuto peraltro legittimo dalla Corte che la normativa edilizia intende perseguire (cfr. Sez. 3, non massimata n. 151 del 2019 Sez. 3, COGNOME; sez. 3 n. 27840 del 23/03/2016 Rv. 267055 – 0 COGNOME). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema d attuazione dell’ ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abitazio il giudice, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborat giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, COGNOME COGNOME c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, COGNOME c. Lituania, considerando l’esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiar domicilio, di cui all’art. 8 della Convenzione EIDU, e valutando, nel contempo,
eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell’interessato, non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell’ambiente, no i tempi a disposizione del medesimo, dopo l’irrevocabilità della sentenza condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell’immobile ovvero risolvere le proprie esigenze abitative (così, diffusamente e con ampi richiami, 3, n. 21198 del 15/02/2023, COGNOME, Rv. 284627; nonché Sez. 3, n. 5822 de 18/01/2022, COGNOME, Rv. 282950, e Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021 Leoni, Rv. 280270; nello stesso senso, Sez. 3, n. 48021 dell’11/09/201 Giordano, Rv. 277994, secondo cui il diritto all’abitazione, riconducibile agli 2 e 3 Cost. e all’art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contempe con altri valori di pari rango costituzionale, come l’ordinato sviluppo del ter e la salvaguardia dell’ambiente, che giustificano, secondo i criteri della nec sufficienza e proporzionalità, l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immob abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo sco che la normativa edilizia intende perseguire’ rappresentato dal ripristino status preesistente del territorio).
Alla luce di tale determinazione giurisprudenziale, il motivo dedotto appa aspecifico, in quanto il ricorrente non ha allegato le concrete ragioni e circo del caso di specie, che avrebbero dovuto fondatamente sostenere l’affermat violazione del citato rapporto di proporzionalità, limitandosi a dedu genericamente, la mancanza di una soluzione abitativa alternativa.
Appare opportuno rimarcare che tali ragioni, in ogni caso, non possono coincidere con il mero interesse del singolo a permanere in una specifi abitazione, atteso, di contro, il principio per cui l’esecuzione dell’or demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto d vita privata e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 CEDU, posto che, non ess desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto “assoluto” ad occupare immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine n viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domici afferma, in concreto, il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un interesse costituzionalmente tutelato ed a ripristinare l’equilibrio urban edilizio violato (cfr. Sez. 3, n. 24882 dei 26/04/2018 Rv. 273:368 – 01 Ferra Sez. 3, n. 18949 del 10/03/2016 Rv. 267024 01 Contadini).
3.Va, infine, rilevato che il tribunale del riesame non si è sottratto all’o di motivazione relativo al requisito della proporzionalità della misura, che at alla valutazione del periculum ed alle modalità con le quali il dato cautelare può essere salvaguardato.
Sono stati, infatti, evidenziati, quali dati giustificativi della valuta proporzionalità della misura, non solo che le opere abusive erano ancora in f
di completamento al momento degli accertamenti della P.G. ma anche l’entità degl abusivi edilizi (opere realizzate in zona agricola e sismica e sottoposta a vi paesaggistico, in assenza del permesso di costruire, dell’autorizzaz paesaggistica e del preventivo deposito del progetto esecutivo strutturale, o che avevano comportato un cambio di destinazione d’uso dell’intero immobile in sequestro da commerciale a residenziale).
Risulta, quindi, evidente la non sanabilità delle opere, in quanto insiste zona vincolata e sismica, alla luce dei principi espressi in subiecta materia da questa Corte (in tema di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 opere realizzate in area vincolata, il rilascio postumo del permesso di costrui assenza di autorizzazione paesaggistica, non ha efficacia sanante neanche relazione al solo profilo urbanistico dell’intervento già realizzato, Sez.3, n.5 02/02/2023, Rv. 284314 – 01; il rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggisti al di fuori dei limiti di in cui essa è consentita ai sensi dell’art. 167, com d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non consentendo la sanatoria urbanistica ex art d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non produce alcun effetto estintivo dei reati ed né preclude l’emissione dell’ordine di rimessione in pristino dell’immobile abus edificato in zona vincolata, Sez.3, n. 190 del 12/11/2020,dep.07/01/202 Rv.281131 – 01; in tema di reati edilizi, il rispetto del requisito della con delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione, cd. “doppia conformità”, richiesto ai fini del rilasc permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preve ottenimento dell’autorizzazione sismica, Sez.3, n.2357 del 14/12/2022, de 20/01/2023, Rv.284058 – 01). Ebbene, deve osservarsi che, nella valutazione d proporzionalità della misura cautelare reale, assumono rilievo essenziale si caratteristiche costruttive delle opere in relazione al rispetto della nor antisismica che la possibilità di sanatoria delle stesse e di ottenimen certificato di agibilità: condizioni che, ove non conformi alla normativa rela non possono che incidere in senso negativo sul diritto di abitare in un immob abusivo potenzialmente a rischio sismico. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso, pertanto, presenta anche un ulteriore profilo di inammissibilità luce del principio pacifico, secondo cui il ricorso per cassazione contro ordin emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’appara argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidon
a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/10/2023