Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32135 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32135 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Rocca di Papa il DATA_NASCITA, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, avverso l’ordinanza del 17-10-2023 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato generale dott. NOME AVV_NOTAIONOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME difensori del ricorrente, i quali hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, terzo estraneo, proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 17 ottobre 2023, con il quale il Tribuna del Riesame di Milano ha confermato il decreto del 12 settembre 2023, con cui il G.I.P. d medesimo Tribunale, nell’ambito di in articolato procedimento penale a carico di varie person fisiche e giuridiche, aveva disposto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE il sequestro preventivo somma di 125.875,05 euro, quale profitto illecito dei reati di dichiarazione fraudolenta ascri capo 34 bis alle persone fisiche NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2. Il ricorso è affidato a tre motivi.
Con il primo, sono state eccepite l’erronea applicazione degli art. 178 lett. C), 321, 521 proc. pen. e la violazione del diritto di difesa, in relazione al rapporto tra potere qualifica giudice penale e principio del contraddittorio, rilevandosi che la semplice lettura contestazione provvisoria consente di verificare la radicale assenza di qualsivoglia elemento ch sarebbe stato necessario al fine di attribuire ai germani COGNOME, dal punto di vista soggetti condotta ipotizzata con riferimento alla RAGIONE_SOCIALE, non desumendosi la loro qualifica rispetto predetta società, con la conseguenza che il sequestro preventivo diretto del denaro nell disponibilità della RAGIONE_SOCIALE risulta scollegato dal reato tributario ipotizzato. Né appare ris come illegittimamente ritenuto dal Tribunale, il richiamo al capo 1, atteso che tale imputazi al netto della sua obiettiva imperscrutabilità, giammai individua i NOME COGNOME COGNOME della RAGIONE_SOCIALE, la cui legale rappresentanza non è stata mai indicata espressamente. Ribadito che, con riferimento alla società RAGIONE_SOCIALE, difetta ogni indicazione del soggetto attivo condotta del reato, necessario presupposto del reato, si evidenzia che non solo il Tribunale colmato una motivazione inesistente, operazione questa non consentita, ma ha financo completato e modificato l’imputazione, sebbene ciò sia monopolio della pubblica accusa.
Con il secondo motivo, la difesa deduce la violazione dell’art. 321 cod. proc. pe osservando di non aver mai contestato che fosse necessario valutare il fumus commisi delicti nei confronti del dr. COGNOME, ora legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE destinatario per la caric sequestro, ma del tutto estraneo al reato, ma di aver eccepito piuttosto la diversa questione c il fumus doveva essere valutato, dal punto di vista soggettivo, con riferimento all’ipotetico au della condotta da cui scaturisce il sequestro, ma su ciò il Tribunale ha fornito risposte eva non considerando che, in conformità con i principi costituzionali in tema di natura personale d responsabilità penale, il giudizio sul fumus, ineludibile presupposto del sequestro preventivo, deve essere condotto, con esito positivo, in relazione a un soggetto determinato.
Con il terzo motivo, si contesta il difetto di accertamento circa la sussistenza del fumus boni iuris, con violazione degli art. 321 e 125 cod. proc. pen., evidenziandosi che l’affermazion secondo cui le dichiarazioni fiscali presentata dalla RAGIONE_SOCIALE negli anni 2015-2017 sono st presentate dalla società e sottoscritte da un soggetto presumibilmente legittimato a farlo ( uno dei NOME COGNOME o altri”) si risolve in una tautologia che si traduce in un
motivazione, procedendosi non per un sequestro ex art. 53 del d. Igs. n. 231 del 2001, per quale può essere ignoto l’autore del reato, ma per un sequestro preventivo finalizzato a confisca ex art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, il che presuppone, con riguardo al delit contestato, quantomeno l’individuazione del soggetto attivo che si assume abbia sottoscritto/presentato la dichiarazione fiscale, ovvero dei soggetti attivi che si sostiene ab realizzato il reato in concorso, ma nulla di ciò emerge sia “a monte” della contestazi provvisoria, sia “a valle” della motivazione del provvedimento impugnato.
2.1. Con memoria trasmessa il 5 aprile 2024, i difensori di COGNOME, nel replicare requisitoria del Procuratore generale, hanno insistito nell’accoglimento del ricorso, ribadendo le argomentazioni e in particolare sottolineando che, al netto della fluidità tipica delle preliminari, il giudice de libertate non può e non deve spingersi fino a ingerirsi in una prerogativa che deve rimanere monopolio dell’Ufficio di Procura, ossia l’individuazione del fatto contestat
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 3 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l’illo manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tr lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell’art. 606 cod. proc. pen. (in tal se Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).
Tanto premesso, rilevato altresì che i motivi di ricorso possono essere tratt unitariamente, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve ritenersi che nel caso specie non sia configurabile né una violazione di legge, né un’apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propr decisione di conferma del sequestro preventivo adottato dal G.I.P.
In particolare, per quanto riguarda l’esegesi della contestazione provvisoria di cui al capo 34 bis, su cui è stata fondata l’applicazione della cautela reale, i giudici dell’impugnazione cautelare hanno mancato di riconoscere che la tecnica di redazione dell’incolpazione “non agevola la comprensione dei fatti contestati”, risultando l’imputazione provvisoria riferita cumulativam a due distinte società, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e a dichiarazioni fiscali differen aggiungendosi che i fatti risultano ascritti a NOME COGNOME e ad NOME COGNOME, qualificati c “COGNOME delle società”, con l’impiego di un sostantivo plurale che è seguito tuttavi
riferimento espresso alla sola RAGIONE_SOCIALE, potendo ciò ingenerare l’equivoco che la qualif soggettiva dei NOME COGNOME fosse riferita alla sola condotta di evasione realizzata da quest società, mancando invece per la RAGIONE_SOCIALE una compiuta specificazione sia della veste ricopert dai NOME COGNOME nella società, sia della condotta a costoro in concreto ricollegabile.
Ciò posto, il Tribunale del Riesame, pur ritenendo la contestazione “meritevole di precisazion ha però evidenziato che la complessiva formulazione dell’imputazione provvisoria consentiva sia di ricostruire fatture e importi riferiti a entrambe le società, sia di attribuire i reati alla RAGIONE_SOCIALE a entrambi i NOME COGNOME, che hanno agito anche quali COGNOME della RAGIONE_SOCIALE risultando altresì specificate le diverse date di commissione dei reati perfezionati con le di dichiarazioni presentate rispettivamente dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE
Peraltro, è stato altresì chiarito nell’ordinanza impugnata (pag. 16) che, per la descrizion suo contenuto, il capo 34 bis contiene un rinvio ad altri tre capi di imputazione, i n. 1, 32 e 3 che, per quanto non riportati nel decreto di sequestro in virtù degli stralci e della frammentaz del procedimento penale originario (il n. 19144/2018 R.G.N.R.), erano comunque noti alla difesa, essendo nella disponibilità del Tribunale del Riesame, per cui sotto tale profilo è stata esc correttamente la configurabilità di lesioni del diritto di difesa, dovendosi in tal senso ri consolidato principio (cfr. Sez. 2, n. 9948 del 23/01/2020, Rv. 279211 – 02 e Sez. 5, n. 74 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258983), secondo cui i giudici del riesame, al pari del giudi della cautela, ben possono attribuire alla condotta una differente definizione giuridica, anche in ragione dell’inevitabile fluidità che connota le provvisorie imputazioni della cautelare, con l’unico limite, parimenti evidenziato da questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 16020 13/03/2019, Rv. 275602 e Sez. 6, n. 18767 del 18/02/2014, Rv. 259679), secondo cui, pur nel suo legittimo potere di riqualificazione giuridica del fatto, il Tribunale del Riesame non può formulare autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi, risultando alt nulla la decisione per difetto dell’iniziativa del pubblico ministero. Ciò non è venuto nel c specie, atteso che la lettura “sinottica” della contestazione provvisoria ha consentito di cog il disvalore della condotta, chiaramente incentrata sull’annotazione nelle dichiarazioni ann della RAGIONE_SOCIALE, negli anni 2015, 2016 e 2017, di dati contabili fittizi, ricollegabili a emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE, elencate al capo 34, espressamente richiamato dal capo 34 bis. Ciò, a prescindere dall’individuazione dell’autore materiale della singola condotta fraudole comunque riconducibile dal punto di vista soggettivo a chi, all’epoca della presentazione de dichiarazione, ricopriva la carica di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, è stato legittimame ritenuto sufficiente a giustificare l’imposizione della cautela reale nei confronti della soci si assume abbia beneficiato del vantaggio economico, suscettibile di confisca obbligatori derivato dalla presentazione delle dichiarazioni fiscali fraudolente, dovendosi peraltro rib (cfr. Sez. 3, n. 17840 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 275599 – 02 e Sez. 3, n. 6205 de 29/10/2014, dep. 2015, Rv. 262770), che, in tema di reati tributari, ai fini della valutazione legittimità del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, l’ente c Corte di Cassazione – copia non ufficiale profitto dall’altrui condotta illecita non può mai essere considerato terzo estraneo al reato.
2.1. In definitiva, fermo restando che i terni sollevati dalla difesa potranno essere svil nell’evoluzione del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che l’apparato argomentativ dell’ordinanza impugnata rispetto alla legittimità del sequestro disposto nei confronti società rappresentata dal ricorrente, in quanto sorretto da considerazioni razionali, non prest fianco alle censure difensive, che invero si muovono nell’orbita non tanto della violazion legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo che, come si è anticipato in premessa, non è tuttavia deducibile con il ricorso per cassazi proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/04/2024