Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40859 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40859 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Bologna il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 21/02/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 febbraio 2024, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha confermato il decreto del 22 dicembre 2023, con il quale il Gip del Tribunale di Napoli aveva disposto, nei confronti di COGNOME NOME, la misura del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, per l’ipotesi di reato di cui all’art. 10 -bis del d.lgs. n. 74 del 2000.
Avverso l’ordinanza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, l’erronea applicazione dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 e dell’art. 321 cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, nonché il travisamento della prova. Lamenta il difensore che il provvedimento ha confermato l’errore in cui era incorso il AVV_NOTAIO, il quale aveva dedotto la condotta evasiva dall’attestazione dell’organo accertatore, senza avere verificato l’esistenza delle certificazioni delle ritenute, le quali sono elemento costitutivo della fattispecie a seguito della sentenza C. cost. n. 175 del 2022. Si afferma, al riguardo, che l’esistenza di tali certificazioni non potrebbe essere dedotta in via indiretta, dall’attestazione dell’organo accertatore, che si è limitato ad indicare l’esito dei controlli sui dati dichiarati per il periodo di imposta nelle certificazioni uniche e nella dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO. Si è perciò limitato il diritto di difesa, non avendo il difensore potuto verificare il contenuto degli atti, anche in riferimento al superamento della soglia di punibilità prevista dalla norma penale. Né – si aggiunge – si potrebbe ritenere sufficiente tale attestazione in quanto proveniente da un soggetto pubblico, perché altrimenti dovrebbe ammettersi in sede di istruttoria dibattimentale anche la deposizione dell’ufficiale di polizia giudiziaria, nonché, in appello, il riferimento all’attestazione da parte del giudice di primo grado circa la sussistenza di un dato elemento di prova.
La difesa ha depositato a memoria, con la quale ribadisce quanto già dedotto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Va premesso che il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di misure cautelari reali, è proponibile, per l’espresso disposto dell’art. 325 cod. proc. pen., comma 1, solo per violazione di legge. Ciò comporta che con il ricorso non sono deducibili tutti i vizi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato previsti dall’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., ma soltanto la mancanza assoluta, o materiale, della motivazione perché solo in questo caso può configurarsi la violazione di legge ed in particolare la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., comma 3 che prescrive, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze in attuazione del disposto dell’art. 111 Cost.. Tra i casi di mancanza assoluta della motivazione può certamente ricomprendersi anche il caso di motivazione meramente apparente o assolutamente inidonea a spiegare le ragioni addotte a sostegno dell’esistenza o meno dei presupposti per il
mantenimento della cautela. Non possono invece formare oggetto di ricorso in cassazione le censure dirette ad evidenziare l’insufficienza, l’incompletezza, l’fflogicità o la contraddittorietà della motivazione.
1.2. Occorre rilevare, in secondo luogo, che le certificazioni delle ritenute operate dal sostituto di imposta sono elemento costitutivo della fattispecie descritta dall’art. 10-bis, d.lgs., n. 74 del 2000, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2022, in forza della quale l’integrazione della fattispecie penale in questione si verifica quando il «mancato versamento da parte del sostituto, per un importo superiore alla soglia di punibilità, riguardi le ritenute certificate».
1.3. Venendo ora al caso in esame, deve rilevarsi che il ricorso non ha per oggetto una violazione di legge, perché la ricostruzione interpretativa dell’art. 10bis effettuata dall’ordinanza impugnata, che richiede la presenza delle certificazioni rilasciate dal sostituto di imposta, risulta condivisa dalla difesa. Si lamenta, invece, un vizio di motivazione in quanto l’errore ascritto al giudice del merito, di aver dedotto indirettamente l’esistenza delle certificazioni dall’attestazione dell’organo accertatore e dal riferimento al modello 770, si pone evidentemente come un problema di valutazione della prova, ovvero come un vizio di motivazione. Ne può essere in questa sede denunciato il travisamento della prova, perché non riconducibile alla categoria della mancanza di motivazione.
1.4. A prescindere da “questo assorbente rilievo, deve rilevarsi che la motivazione del giudice del riesame appare comunque corretta ed esaustiva. Il giudice richiama, quali indizi della condotta di omesso versamento, l’attestazione dell’organo accertatore e il NUMERO_DOCUMENTO, rilevando che «le certificazioni dei sostituti risultano rilasciate come attestato dall’organo accertatore». Né si può condividere la critica difensiva che paragona tale accertamento a quello della testimonianza indiretta dell’ufficiale di polizia giudiziaria, perché ta / ccertatore ha riferito di un’attività da lui direttamente svolta e non di fatti appresi da terzi.
Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024.