Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8666 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8666 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Castellaneta (Ta) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 4/7/2023 del Tribunale del riesame di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4/7/2023, il Tribunale del riesame di Lecce confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal locale Giudice per le indagini preliminari il 24/5/2023, con il quale era stato sottoposto a vincolo un trattore agricolo intestato a NOME COGNOME, indagato per i delitti di cui agli artt. 4 quaterdecies cod. pen., 110, 256, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo – con motivi congiunti – la violazione di legge e un plurimo vizio di motivazione con riguardo al fumus dei reati e alle esigenze cautelari. L’ordinanza risulterebbe del tutto carente su entrambi i profili, non spiegando come questi potrebbero essere ravvisati a fronte di un unico episodio che, come tale, non potrebbe attestare un’attività abituale e reiterata, né, per altro verso, una compromissione del suolo misurabile e significativa. Il provvedimento, inoltre, non terrebbe conto del valore del mezzo sequestrato, certamente superiore all’importo di 150 euro ricevuto dal COGNOME per l’unica opera di lavoro del 1°/4/2021. Ancora, il Tribunale non avrebbe valutato l’incensuratezza del soggetto e la sua estraneità ad ambiti criminali, quel che verosimilmente gli permetterà di ottenere, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena, specie a fronte – si ribadisce – di un unico episodio scaturito dalla chiamata di un vecchio amico. Infine, si lamenta che la misura cautelare violerebbe i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, non risultando alcun nesso funzionale tra la cosa pertinente al reato e la possibile reiterazione dell’attività criminosa; specie, peraltro, considerando che il bene non sarebbe stato strutturalmente destinato a commettere i reati contestati al ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Occorre premettere che la misura cautelare è stata adottata e confermata con riguardo ad entrambi i reati contestati al COGNOME, quali il concorso in attivi organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen., capo 3) ed in attività abusiva di raccolta, trasporto, smaltimento o comunque gestione di rifiuti speciali non pericolosi (art. 256, commi 1 e 2, d. Igs. n. 152 del 200 capo 21).
4.1. Tanto premesso, il Collegio osserva che quanto riscontrato dagli operanti il 1°/4/2021 – riportato alla pag. 3 dell’ordinanza – non costituisce motivo di censura, in quanto è lo stesso ricorrente a riconoscere di essersi prestato – su “chiamata di un vecchio amico” – a mettere a disposizione il proprio trattore al fine di caricare rimorchi con macerie, nei quali erano presenti scarti di lavorazione del pellame e dell’industria tessile. Muovendo proprio da quanto riscontrato in quella data e non contestato, ecco allora che la motivazione dell’ordinanza in punto di fumus commissi delicti non risulta censurabile ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., ossia per violazione di legge, non ravvisandosi radicale assenza o mera apparenza della motivazione sul reato di cui all’art. 256, d. Igs. n. 152 del 2006. E’ lo stesso ricorrente – si ribadisce – a riconoscere il proprio material
coinvolgimento nella condotta di cui al capo 21, con la conseguenza che i profili oggettivi inerenti alla medesima contravvenzione non risultano adeguatamente contrastati; neppure, peraltro, attraverso il ripetuto richiamo, nel medesimo atto, agli elementi costitutivi ed alla giurisprudenza di una fattispecie – l’art. 452-bi cod. pen. – invero non contestata al COGNOME e, pertanto, del tutto estranea a questa sede cautelare.
Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge con riguardo al delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., in ordine al quale la motivazione dell’ordinanza risulta ancora priva di quei radicali vizi che – soli – l’art. 325 citato ammet sindacabili dalla Corte di cassazione.
5.1. Descritto quanto era stato accertato il 1°/4/2021, infatti, il Tribunale del riesame ha concluso che il ricorrente aveva messo a disposizione i mezzi nella sua disponibilità al fine di caricare i rifiuti da trasportare e successivamente smaltire, mediante tombamento, peraltro interessandosi anche di quest’ultima fase. Muovendo da questa considerazione, e dunque con motivazione tutt’altro che assente o di mera apparenza, l’ordinanza ha quindi adeguatamente riconosciuto il fumus anche del delitto in rubrica, risultando confermato in questa fase che il COGNOME, con le condotte appena richiamate, aveva partecipato all’organizzazione capeggiata da NOME COGNOME e dedita allo smaltimento illecito mediante abbandono, tombamento e/o abbruciamento – di ingenti quantitativi di rifiuti consistenti in scarti della lavorazione del pellame e dell’industria tessile. senza che, in termini contrari, si possano valorizzare gli argomenti di merito che il ricorso solleva (ad esempio quanto all’episodicità dell’intervento del COGNOME), perché non ammessi in sede di legittimità.
Con riguardo, infine, al periculum in mora, il ricorso risulta ancora inammissibile.
6.1. L’ordinanza impugnata, infatti, ha evidenziato che il bene utilizzato per la commissione del reato di cui al capo 3) “deve essere sottoposto a vincolo per la necessità di evitare l’aggravamento delle conseguenze del reato, in quanto la libera disponibilità dello stesso potrebbe permettere la reiterazione di condotte illecite in materia di rifiuti da parte del COGNOME.” Ebbene, questa espressione, pur apparentemente sintetica, deve essere letta alla luce dell’intero tenore del provvedimento, che – in forza di quanto accertato il 1°/4/2021 – ha individuato un sistema illecito tutt’altro che occasionale od episodico, caratterizzato da una pluralità di soggetti e di mezzi (compreso quello in sequestro), da ritenere, pertanto, funzionalmente strumentali e stabilmente destinati a commettere i reati di cui alla contestazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024
Depositata in Cancelleria