Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9148 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9148 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata in Cina il 26/11/1969
avverso l’ordinanza del 06/08/2024 del Tribunale di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 06/08/2024, il Tribunale di Firenze rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze il 9.1.2024, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo delle somme di denaro e dei beni in esso meglio specificati in relazione al reato di cui all’art. 11 d.lgs 74/2000.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati, con i quali deduce vizio di carenza ed illogicità della motivazione ed omessa valutazione di elementi di prova rilevanti.
Argomenta che la motivazione dell’ordinanza impugnata era carente perché non affrontava le tematiche sollevate dalla difesa a supporto della richiesta di svincolo e perché appariva in contrasto con le risultanze investigative. In particolare, la motivazione era illogica e contraddittoria in ordine alla sussistenza del perículum in mora, perché svincolata dalla situazione in concreto della ricorrente, titolare di società ancora operativa all’epoca di emissione dell’ordinanza cautelare; inoltre, non era stata considerata la documentata adesione ad un programma di rateazione del debito tributario ascritto alla Wei, in epoca antecedente all’esecuzione della misura ablatoria, debito ad oggi completamente saldato; sulla base dei predetti elementi veniva richiesta anche la riduzione del sequestro e sul punto nulla argomentava il Tribunale; neppure veniva considerata la documentazione prodotta dalla difesa che comprovava che veniva sequestrata oltre alle somme di denaro presenti sui conti correnti- corrispondenti alla somma oggetto di ablazione – anche l’ulteriore somma di euro 9.230,00 in contanti, eccedente l’importo da sequestrare.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei limiti appresso precisati.
Le doglianze mosse in ordine alla sussistenza del periculum in mora sono inammissibili.
Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a
sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). Nella specie, la ricorrente propone doglianze che si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento della sussistenza del periculum in mora e, come tali sono inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce del principio di diritto suespostiO non è consentito proporre in questa sede.
E’ fondata, invece, la doglianza afferente al rigetto della richiesta di riduzione del sequestro. Il Tribunale ha espresso sul punto argomentazioni erronee in diritto, in contrasto con la consolidato principio di diritto, secondo cui sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o di valore, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, non può essere mantenuto sull’intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell’imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione (Sez.3, n. 9355 del 26/01/2021, Rv.281480 – 01; Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020, COGNOME, Rv. 280014 – 01; Sez.3, n.42470 del 13/07/2016, COGNOME Rv.268384; Sez.3, n. 5728 del 14/01/2016, COGNOME, Rv.266038 – 01).
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell’alt 324, comma 5, cod.proc.pen.
Così deciso il 14/01/2025