Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7102 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7102 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
Sent. n. 1501/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Presidente –
sez.
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
CC Ð 26/11/2025
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Molfetta il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 08/09/2025 del tribunale di Trani; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Trani, adito nell’interesse di COGNOME NOME avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del medesimo tribunale, disposto in ordine all’ipotesi di incolpazione ex art. 5 del Dlgs. 74/2000, rigettava l’istanza.
Avverso la ordinanza sopra indicata, propone ricorso per cassazione COGNOME NOME mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione, di cui il primo riguardante il vizio di motivazione in ordine alla
sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e alla omessa valutazione degli elementi documentali prodotti, il secondo afferente il vizio di motivazione circa la valutazione dell’elemento soggettivo in relazione gli elementi indiziari acquisiti e la omessa valutazione degli elementi documentali di portata difensiva; il terzo, riguardante il vizio di motivazione per l’erronea valutazione della esistenza dei presupposti per l’applicazione del sequestro preventivo.
Il ricorso è inammissibile perchŽ tardivo. Il tribunale del riesame rigettava l’istanza con ordinanza del 8 settembre 2025 depositata il 19.9.2025, e notificata al difensore e all’indagato il 22.9.2025. Il termine entro cui proporre, secondo legge, il ricorso, scadeva dunque alla data del 7 ottobre 2025 mentre il ricorso risulta presentato il 13.10.2025.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza Òversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆÓ, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Cos’ deciso in Roma, il 26/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME