Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5587 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5587 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 13/2022 RMC del Tribunale di Taranto del 21 marzo 2022;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentita, altresì, per i ricorrenti l’AVV_NOTAIO, del foro di Roma, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME, del foro di Taranto, la quale insiste per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Taranto, decidendo in qualità di giudice del riesame cautelare, ha, con ordinanza emessa in data 21 marzo 2022, solo in parte accolto i ricorsi proposti da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso il provvedimento di sequestro preventivo del 11 febbraio 2022, con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva disposto a carico dei predetti, indagati in ragione di una imputazione provvisoria avente ad oggetto la partecipazione, con diversi ruoli, ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e di violazione della normativa in materia di Iva e di accise, la misura cautelare reale del sequestro preventivo, finalizzata alla confisca diretta e per equivalente, sia dell’intero complesso aziendale della ditta RAGIONE_SOCIALE di prodotti petroliferi dai medesimi condotta sia delle somme di danaro nella disponibilità dei medesimi (oltre ad avere applicato a carico di COGNOME NOME anche la misura cautelare degli arresti domiciliari).
Infatti, in sede di riesame della predetta misura, il Tribunale – pur ritenuta sussistere sia la ipotesi delittuosa associativa che quella di carattere tributario, avendo considerato che COGNOME NOME, unitamente ai figli NOME e NOME ed ad suo dipendente, tale COGNOME NOME, avrebbe promosso una struttura commerciale volta a vendere prodotti petroliferi in evasione delle accise e della imposta sul valore aggiunto ad essi applicabili, attraverso la sistematica cessione a tariffa agevolata di detti prodotti a soggetti che di questa agevolazione non avrebbero potuto godere, avendo cura di fare simulatamente apparire che, invece, le cessioni erano operate in favore di soggetti che potevano godere della minore tariffa prevista per determinate categorie di uso del prodotto in questione (avendo, tuttavia, ritenuto non sussistere i gravi indizi di colpevolezza anche per la ipotesi di reato fine costituita dalla truffa ai danni dello Stato, mancando qualsiasi atto di disposizione patrimoniale di mano pubblica) – ha, tuttavia, modificato la misura cautelare applicabile ai COGNOME, escludendo il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente e riducendo l’importo della somma di danaro assoggettata a sequestro nella misura di euro 2. 052.528,52, disponendo, pertanto, il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto dei valori in sequestro eccedenti rispetto a tale dell’importo nonché degli altri beni assoggettati a sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.
Hanno interposto ricorso per cassazione i tre indagati, tramite il proprio difensore fiduciario, contestando sotto il dichiarato profilo della violazione di legge la legittimità del provvedimento, osservando che gli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale di Taranto per confermare quanto alla associazione per delinquere e quanto ai reati in materia fiscale la misura cautelare imposta a carico dei COGNOME erano non sufficienti, o perché equivoci, potendo la condotta degli indagati essere considerata espressione di leciti comportamenti, ovvero perché argomentati in base ad una errata ricostruzione della disciplina di settore, ad esempio laddove si contestava, in particolare a COGNOME NOME il fatto di avere ceduto del carburante a prezzo agevolata o soggetti che non potevano avvantaggiarsi di tale condizione di favore in quanto privi dei necessari requisiti soggettivi, dando, erroneamente, per scontato che in capo al COGNOME vi fosse l’obbligo di verificare se effettivamente costoro potevano godere della predetta agevolazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili in quanto gli stessi non prospettano la esistenza di veri e propri vizi di legittimità nella ordinanza impugnata, ma ne segnalano solo delle apparenti aporie motivazionali che tali risulterebbero esclusivamente per effetto di una lettura dei fatti operata da parte dei ricorrenti in maniera diversa da quella compiuta del giudice del riesame.
Si tratta, tuttavia, come evidente, di una censura non ammissibile nella presente fase processuale.
Come è, infatti, noto i provvedimenti cautelari di carattere reale sono suscettibili di essere impugnati di fronte a questa Corte di cassazione, secondo il chiaro tenore dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., esclusivamente argomentando la esistenza del vizio di violazione di legge.
A dimostrazione del fatto che oggetto delle doglianze dei ricorrenti fohé la motivazione del provvedimento censurata è sufficiente rilevare che la ordinanza impugnata pone in luce, a dimostrazione della esistenza degli elementi integranti il fumus commissi delicti a carico dei ricorrenti in ordine ai reati in provvisoria contestazione, la circostanza che presso il deposito e la rivendita di carburanti gestita da costoro avevano accesso anche soggetti che non erano titolari del libretti UMA (acronimo che individua gli utilizzatori di motori agricoli) o che avevano, comunque, già esaurito la loro disponibilità di acquisto di carburante a prezzo agevolato, i quali, ciononostante, si rifornivano del gasolio per uso agricolo; che era, altresì, risultato che, tramite
la ditta COGNOME, era stato ceduto anche del gasolio per uso agricolo a soggetti deceduti, sebbene nominativamente indicati nella documentazione amministrativa degli avvenuti acquisti, mentre altri individui che dalla documentazione conservata presso la ditta stessa risultavano essere stati acquirenti dei ricorrenti hanno, invece disconosciuta tale circostanza.
Tali risultanze sono tutte deponenti nel senso della esistenza di un meccanismo attraverso il quale i ricorrenti, avendo fatto apparire una serie di vendite fittizie di carburante per uso agricolo a soggetti formalmente legittimati a tali rapporti, sì procuravano in tal modo una dotazione di carburante effettivamente cedibile ma a soggetti che non godevano delle condizioni legittimanti il prezzo più vantaggioso, così cagionando un danno erariale sia sotto i profilo del minore gettito IVA – determinato dal più basso prezzo di vendita – sia sotto il profilo del minore versamento delle accise, essendo venduti prodotti petroliferi con accise più vantaggiose a soggetti che di tale beneficio non erano legittimati a godere.
A fronte di tali puntuali argomentazioni la difesa dei COGNOME ha contestato il dato obbiettivo che i soggetti non legittimati all’acquisto del carburante per uso agricolo acquistassero tale bene e non quello per l’autotrasporto (circostanza questa che, invece, nella ordinanza impugnata è smentita in fatto, posto che gli agenti della Guardia di Finanza hanno direttamente verificato che tali soggetti si rifornivano presso la pompa erogatrice riportante la indicazione del gasolio agricolo), ancora che i soggetti defunti risultati, invece, acquirenti dei COGNOME fossero solo due (circostanza evidentemente irrilevante) e che comunque egli non era tenuto a verificare la reale identità degli acquirenti (elemento anche questo di carattere fattuale, non idoneo a contestare la circostanza, valorizzata dal Tribunale tarentino, della vendita del carburante a soggetti inesistenti), ed ancora che le cessioni dagli stessi eseguite erano dal punto di vista della documentazione amministrativa del tutto corrette (omettendo, tuttavia, di giustificare la ragione del dato – come detto fortemente indiziante in merito alla avvenuta costituzione di una riserva “in nero” di merci – per la quale una parte dei suoi apparenti acquirenti avevano, invece, disconosciuto gli acquisti fatti presso di lui).
Così come rivolta nei confronti della motivazione della ordinanza impugnata è la censura avente ad oggetto la non sussistenza del fumus in ordine al reato associativo; essa, infatti, non si confronta con il dato di fatto, viceversa altamente significativo, che gli indagati hanno utilizzato per il conseguimento dei loro scopi delittuosi, la struttura, appunto associativa,
costituita dalla impresa commerciale dai medesmi gestita unitamente ad altro dipendente, in relazione al quale – come è stato chiarito nella ordinanza impugnata che non risulta al riguardo, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, contradditoria – sono emersi, nel corso delle non contestate intercettazioni di conversazioni fra presenti operate, elementi obbiettivi di comunione operativa con gli odierni ricorrenti.
I ricorsi, risultati quindi inammissibili, in quanto effettivamente sviluppati non sotto il profilo della violazione di legge ma sotto quello del vizo di motivazione, deve essere come tali dichiarati ed i ricorrenti, visto l’art. 616 cod. proc. pen., vanno condannato al pagamento delle spese processali e della somma di euro 3.000,0 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,0 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2022 Il AVV_NOTAIO estensore Il Presldente