Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41226 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41226 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a Soverato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/05/2024 del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato ai sensi dell’art.611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, c ordinanza del 14/5/2024, confermava il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro 18/4/2024 nei confronti di NOME COGNOME, avente ad oggetto il profitto reato associativo pari ad euro 105.352/00 in funzione della confisca, nonc crediti di imposta inesistenti per euro 2.774.100/00.
L’indagata, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizi motivazione con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti. Rileva che il Tribunale del riesame non ha tenuto conto della circostanza per cu ricorrente non risulta coinvolta in nessuna delle conversazioni intercettate
tra i moltissimi soggetti escussi solo una minima parte ha chiamato in ca l’indagata; che non si è confrontato con le copiose allegazioni difensive d emergerebbe che le operazioni di sanificazione, che la pubblica accusa vuo inesistenti, in realtà sarebbero state effettuate con il consenso di tutte intervenute prima dalla RAGIONE_SOCIALE e, successivamente, a seguito del fallimento di quest’ultima, dalla RAGIONE_SOCIALE, facente capo a NOME COGNOME, padre della odierna ricorrente, per conto della D.G.R. di NOME COGNOME. Evidenzia, altresì, la difesa che le cessioni dei credit imposta al NOME sarebbero avvenute per il fatto che le prestazion sanificazione effettuate non sarebbero mai state retribuite dalla D.G.R., nonostante le ditte ed i professionisti asseveratori avessero prestato l opera; che tale circostanza sarebbe confermata dalla proposizione di ricorso decreto ingiuntivo da parte di uno dei tecnici nei confronti della D.G.R. per ottenere il pagamento delle prestazioni effettuate; che, dunque, i propri delle attività commerciali escussi avrebbero dichiarato falsamente che operazioni di sanificazione non sarebbero mai avvenute, come invece risulterebbe dalla conclusione di contratti con cui la RAGIONE_SOCIALE avrebbe acquistato materiale per la sanificazione e dalla stipula accordi con operai, oltre che dalla predisposizione dei piani pandemici; inoltre, l’accesso al cassetto fiscale non può avvenire senza il consens diretto interessato; che, in definitiva, le dichiarazioni poste a fondamen fumus dal Tribunale del riesame non sono attendibili; che in ogni ca mancherebbe l’elemento soggettivo, non emergendo dagli atti in capo all’indagata il dolo di partecipazione all’associazione per delinquere.
Quanto ai crediti di imposta, osserva la difesa che si tratta di crediti ad altro tipo di attività, che certamente non può essere riconducibile alla o ricorrente, né alle agevolazioni previste per la sanificazione degli ambien lavoro, riguardando piuttosto gli ecobonus, i bonus facciate ed i bonus 110%.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge con riferimen alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Osserva che il provvedim impugnato si limita ad ipotizzare eventi futuri ed incerti circa la pos dispersione del patrimonio della ricorrente, senza esaminare la situazi fattuale, cioè senza spiegare le ragioni che in concreto rendevano necessa l’anticipazione della misura ablativa; che omette di considerare che il cred imposta recante codice univoco 6918 poteva essere utilizzato sino al 30/6/202 di talchè oggi detto credito non esiste più; che, comunque, non si confronta le argomentazioni difensive, secondo cui: il denaro sequestrato sui conti cor ha provenienza lecita; una parte, ammontante a circa diecimila euro proviene un giroconto del marito dell’indagata e deriva dalla sua attività lavorati
emolumenti percepiti dalla COGNOME, pari a circa duemila ‘ euro mensili, sono il frutto della sua attività lavorativa, svolta presso la RAGIONE_SOCIALE. Rileva, infine, la difesa che i beni sottoposti a sequestro non ha un’intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato comm ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Si osserva, innanzitutto, che nella nozione di “violazione di legge” cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o l presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà l’illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudi legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Feraz vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, COGNOME Sez. U, n. 5 del 26/2/1991, COGNOME; seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/20 COGNOME, Rv. 242916 – 01; Sez. 5, n. 35532 del 25/6/2010, COGNOME, Rv. 24812 – 01; Sez. 1, n. 6821 del 31/1/2012, COGNOME, Rv. 252430 – 01; Sez. 3, n. del 14/7/2016, COGNOME, Rv. 269296 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/20 COGNOME, Rv. 269119 – 01; più recentemente, Sez. 2, n. 11785 del 9/2/202 Conti, n. m.). In altri termini, in tema di impugnabilità in sede di legitt provvedimenti cautelari di natura reale sussistono ben precisi limiti, risul ammessa la sindacabilità oltre che per violazione di legge (“errores procedendo” ed “errores in judicando”), per vizi motivazionali assoluti tali, da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario log seguito dal giudice. Non può pertanto essere proposto come violazione dell legge, sostanziale o processuale, il travisamento dell’argomento dedotto, qu forma di manifestazione del vizio di motivazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. Tanto premesso, il primo motivo non è consentito, perché aspecifico atteso che si confronta solo in apparenza con la struttura argomentativa provvedimento impugnato, che ha dato conto degli elementi sui quali ha fondato il fumus dei reati contestati. Il Tribunale del riesame, invero, ha valorizza dichiarazioni di una serie di imprenditori che hanno in modo sovrapponibi riferito che, venuti in contatto con l’odierna ricorrente per la sanifica
l’adeguamento dei locali al piano pandemico, le avevano affidato Su sua richies i propri dati personali per l’accesso al sistema informatico della RAGIONE_SOCIALE ovvero che avevano eseguito detto accesso seguendo le sue indicazioni in tutti i casi al fine di operare la cessione del credito in relazione agli di sanificazione concordati, poi mai avvenuti. Dunque, l’accesso al casse fiscale è avvenuto con il consenso degli imprenditori cedenti, che sono s vittime del raggiro posto in essere dalla ricorrente e dai coindagati con moda seriali e collaudate.
Ebbene, queste stringenti argomentazioni sono totalmente ignorate dal motivo di ricorso in esame, che si è limitato a reiterare pedissequament doglianze avanzate in sede di riesame, relative alla ritenuta inattendibilit dichiarazioni accusatorie, risolte con motivazione rispettosa dei canoni d logica dal Tribunale di Catanzaro.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, o generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminat ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti d necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugna e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021 B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 d 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 – 01).
1.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Ed invero, il provvedimento impugnato, seppur sinteticamente, motiva in punto di esigenze cautelari, anche rinviando alla motivazione del provvediment genetico, ritenendo concreto ed attuale il pericolo di dispersione dei sottoposti a sequestro, tenuto conto della loro natura (trattasi di de crediti), per cui l’onere motivazionale può dirsi soddisfatto. Quanto alla de circostanza per cui sul conto corrente in sequestro sarebbe confluito un bonif del marito della ricorrente e la retribuzione per il lavoro svolto in favore RAGIONE_SOCIALE, la natura fungibile del denaro ne determina la confusione. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo precisare che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del r comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta e che rappresent l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta e non per equivalente, in considerazione della nat fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozio l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro ogg di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/5/2021, C., Rv. 282037 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibil al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 15 ottobre 2024.