Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20033 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20033 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Termini NOME nato a NAPOLI il 09/05/2005
avverso l’ordinanza del 21/01/2025 del Tribunale di Napoli
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo qua disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME depositava requisitor scritta con la quale chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Napoli rigettava l proposto nei confronti del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che av respinto l’istanza di revoca del sequestro preventivo disposto nei confronti di o
dispositivi elettronici, sostanza stupefacente e della somma in contante di euro 5.
trovati nella disponibilità di NOME COGNOME indagato per il reato di ricettazion
Il tribunale riteneva che la libera disponibilità del denaro rinvenuto potesse comp un aggravamento delle conseguenze dei reati contestati ed una possibile reiterazio
analoghe condotte rilevando che appariva concreto il pericolo che la disponibilità
somma avrebbe potuto favorire la perpetrazione di altre analoghe condotte criminose
2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore c deduceva:
2.1. violazione di legge: non sarebbe stato compiutamente identificato il presupposto della ricettazione; inoltre non sarebbe stato considerato quanto allegato
difesa circa il fatto che il padre dell’indagato odierno ricorrente aveva una reddituale e che il denaro rinvenuto si trovava all’interno di un comodino situat
camera da letto in uso anche al padre del Termini. Infine si deduceva che la motivaz in ordine al pericolo cautelare sarebbe stata apparente in quanto fondato su prev
probabilistiche.
2.1.1. La doglianza non super la soglia di ammissibilità in quanto manifestame infondata.
Contrariamente a quanto dedotto il tribunale identificava il reato presuppost delitto di ricettazione in quello di truffa e, con riguardo alle esigenze cautelari, p ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen riteneva – con valutazione di mer non si presta ad alcuna censura, che la disponibilità del denaro rinvenuto po aggravare o protrarre le conseguenze dell’attività illecita in indagine (pag. 2 della o impugnata).
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 6 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonch versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 11 aprile 2025.