Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16385 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16385 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a EGITTO il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME nato in EGITTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/12/2023 del TRIBUNALE di LODI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L. 137/2020 e successive modifiche e integrazioni.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Lodi, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 15/12/2023, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi il 30/10/2023 nei confronti tra gl altri di NOME e di NOME COGNOME NOME, avente ad oggetto quote societarie, crediti e denaro.
Gli indagati, a mezzo del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione.
2.1 NOME COGNOME eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, comma 2, cod. proc. pen. e 640-quater cod. pen., per omessa motivazione in ordine alle condizioni legittimanti il sequestro preventivo finalizzato alla confisca
per equivalente. Evidenzia che tale omissione è rilevante in ragione del fatto’ che non vi è prova che il COGNOME abbia percepito le somme di denaro costituenti il profitto del reato contestato al capo 3), che risultano essere state utilizzate per i pagamento di operazioni commerciali intercorse tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE; che, invero, non risultano effettuate verifiche nei confronti di tali ultime due società, che dalla ipotesi accusatoria sembra abbiano ricevuto il profitto del reato sotto forma di bonifici di pagamento.
2.2 NOME COGNOME NOME eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. 74/2000, per difetto assoluto di motivazione, non avendo il Tribunale valutato la documentazione fiscale prodotta dalla difesa, da cui si evincerebbe chiaramente che la società non aveva debiti erariali né a titolo di acconto Irpef, né a titolo di Ires, tenuto conto che il 2 era il primo esercizio fiscale. Rileva, in altri termini, che al momento dell’invio d modelli F24 il debito fiscale compensato non era ancora maturato, perché la RAGIONE_SOCIALE, essendo stata costituita nel 2022 non aveva a quella data alcun acconto Ires da versare.
2.3 In data 11/3/2024 è pervenuta articolata memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, per essere non consentito, in quanto aspecifico, l’unico motivo cui è affidato.
Rileva, invero, il Collegio che la doglianza non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha bene ed esaurientemente evidenziato da un lato gli elementi dai quali risulta come sia la RAGIONE_SOCIALE, che la RAGIONE_SOCIALE, siano riconducibili all’odierno ricorrente, dall’altro come risulti per tabulas che entrambe dette società siano state beneficiarie di cospicui bonifici bancari provenienti dalla RAGIONE_SOCIALE, frutto dell’operazione effettuata con Poste Italiane RAGIONE_SOCIALE contestata al capo 3). Trattasi di motivazione, congrua ed esaustiva, oltre che immune da vizi logici, dunque, non censurabile in sede di legittimità, rispetto alla quale il difensore gliss limitandosi ad apodittiche affermazioni sulla carenza della prova.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del
29/4/2021, NOME., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 – 01).
Il ricorso di NOME COGNOME NOME è infondato.
Sostiene la difesa che non sussisterebbe il reato contestato al capo 6), in quanto per l’anno di imposta 2021 la RAGIONE_SOCIALE non aveva maturato alcun debito IRES, essendo nel 2022 al primo anno di esercizio; che, in altri termini, al momento dell’invio dei modelli F24 nel dicembre del 2022 il debito fiscale compensato non era ancora maturato.
Ritiene il Collegio che correttamente il Tribunale del riesame abbia ritenuto sussistente il fumus del reato di cui al capo 6), tenuto conto che effettivamente la RAGIONE_SOCIALE ha portato in compensazione crediti fiscali inesistenti, documentati dall’invio di quattro modelli F24 tra il 16 ed il 29/19/2022. Invero, la circostanza per cui la società al dicembre del 2022 non avesse ancora maturato debiti per l’IRES non rileva, atteso che il versamento di imposte non dovute ha comunque generato un credito verso l’erario, sia pure per l’anno di imposta successivo. In altri termini, la società RAGIONE_SOCIALE con la compensazione in discorso si è precostituita una provvista, costituita da un credito di imposta; ciò ha fatto mediante la trasformazione del credito fittizio per il Sismabonus (codice NUMERO_DOCUMENTO) o per il Bonus facciate (codice NUMERO_DOCUMENTO) nel credito derivante dall’aver versato imposte non dovute (l’IRES per l’anno 2021), in tal modo dissimulando anche l’inesistenza del credito portato in compensazione attraverso il mutamento del codice.
All’inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
3.1 Al rigetto del ricorso di NOME COGNOME NOME segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso di NOME COGNOME, che condanna al
pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 21 marzo 2024.