Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 445 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 445 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nata a Zhejiang (Cina) il DATA_NASCITA
avverso l ‘ordinanza emessa in data 18/07/2025 dal Tribunale di Napoli, sezione per il riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che l’AVV_NOTAIO ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1 -bis e 1ter , cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria con la quale la Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso riportandosi alla memoria scritta già depositata;
udita la discussione del l’ AVV_NOTAIO ( anche in sostituzione dell’ AVV_NOTAIO ed entrambi difensori della ricorrente) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti.
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ha confermato il decreto emesso in data 14/06/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva disposto nei confronti di COGNOME il sequestro preventivo con riferimento al delitto di cui all’art. 648 -bis cod. pen. della somma di denaro contante suddivisa in banconote di vario taglio pari ad euro 124.650,00, rinvenuta all’interno della automobile condotta dall’indagata e custodita in 32 scatole sigillate.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Zhu COGNOME, tramite l’AVV_NOTAIO nominato all’uopo in data 10/09/2025 difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando un unico motivo con il quale, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e e), cod. proc. pen., si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 253, 321 codice di rito e 648 bis cod. pen., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza del reato presupposto del delitto di riciclaggio contestato all’indagata nell’imputazione provvisoria.
Rileva il ricorrente che, al riguardo, il Tribunale del riesame, da un lato, ha valorizzato elementi neutri, se non addirittura inconferenti, rispetto alla necessaria verifica della provenienza del denaro da reato, da individuarsi quantomeno nella sua tipologia, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e, dall’altro, ha omesso di valutare la documentazione difensiva prodotta all’udienza camerale attestante che l’indagata svolge una attività commerciale di vendita al dettaglio e all’ingrosso, comportante una movimentazione di denaro contante di oltre 200.000,00 euro che giustificava il possesso della somma sequestrata.
Il Collegio della cautela ha dato rilievo al mero quantitativo di detta somma, alle modalità di conservazione e alla non congruità della stessa rispetto alla capacità economica dell ‘indagata valorizzando, tra l’altro, le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2021 e 2022 e trascurando, invece, la valutazione del consistente volume di affari della società RAGIONE_SOCIALE (di cui la Zhu è legale rappresentante) e della ditta individuale relativo alle più recenti annualità 2024 e 2025, come documentato dalla difesa con visure camerali e carteggio contabile prodotti in sede di riesame ed allegati al presente ricorso.
Gli elementi posti a fondamento dell’ordinanza impugnata non sono sufficienti a dimostrare la provenienza delittuosa del denaro sequestrato – da intendersi come derivazione dello stesso da uno specifico reato e non come mero ingiustificato possesso – che deve essere oggetto di una valutazione incidentale, indispensabile per la configurazione del fumus del contestato delitto di riciclaggio.
In data 17/11/2025 sono stati depositati motivi aggiunti redatti a firma dell’AVV_NOTAIO ai quali è allegata la dichiarazione di nomina fiducia di detto legale con contestuale procura speciale a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza già oggetto dell’impugnazione principale interposta dall’AVV_NOTAIO.
3.1. Con un primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 648bis cod. pen., in punto di sussistenza del fumus del delitto di riciclaggio contestato nell’imputazione provvisoria.
Si ribadisce, come già prospettato nel ricorso principale, che l’ ordinanza impugnata ha confermato il sequestro preventivo sulla base della mera detenzione, da parte dell’indagata, di una somma di denaro di notevole entità, senza procedere alla individuazione, quantomeno nella sua tipologia, del reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art. 648bis cod. pen. COGNOME NOME è legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e titolare di una ditta individuale, operanti nel settore commerciale ed entrambe con consistenti e certificati volumi di affari; al momento del controllo operato dalla polizia giudiziaria costei si trovava nei pressi di un centro commerciale per acquistare merci destinate alle proprie attività economiche; l’esistenza a suo carico di precedenti penali, non collegati alla disponibilità del denaro sequestrato, è una circostanza irrilevante.
3.2. Con un secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 321 cod. proc. pen in punto di sussistenza del periculum in mora.
Il Tribunale non ha svolto alcuna autonoma valutazione circa la ricorrenza di un concreto rischio di dispersione, occultamento o utilizzo illecito del denaro sequestrato, limitandosi ad affermare che tale pericolo è implicito nella natura stessa del bene e riconducibile ai precedenti dell’indagata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Osserva il Collegio che, con riferimento al sequestro di rilevanti somme di denaro contante in relazione alle quali il detentore non sappia dare giustificazione, si registrano due diversi orientamenti di legittimità.
Secondo una prima impostazione, il semplice possesso di somme significative di denaro, senza plausibile spiegazione, è sufficiente ad indicare la sua provenienza illecita, almeno nei procedimenti incidentali che si collocano nella prima fase delle indagini. È stato, quindi, affermato che integra il delitto di
ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, COGNOME, Rv. 284522-01; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, COGNOME, Rv. 280883-01; Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, COGNOME, Rv. 282308-01; Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, Charanek, Rv. 263521-01).
Secondo un diverso orientamento, invece, ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro delitto (artt. 648, 648bis , 648ter , 648ter .1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 26902 del 31/05/2022, Visaggio, Rv. 283563-01; Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629-01; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, COGNOME, Rv. 282433-01; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, COGNOME, Rv. 277020-01): ciò per evitare che si proceda al sequestro di somme di denaro contante, elevando imputazioni ai sensi degli artt. 648 o 648bis o ancora 648ter cod. pen., in assenza di elementi atti a dimostrare l ‘ esistenza di un delitto presupposto, in tal modo legittimandosi la generale ed indiscriminata ablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante.
Peraltro, l’ulteriore e più recente elaborazione giurisprudenziale (che il Collegio condivide e fa propria) ha portato ad ulteriori approfondimenti riconoscendosi che, in tema di sequestro preventivo, la sussistenza del fumus dei delitti di ricettazione e di riciclaggio deve essere fondata non solo sul mero rinvenimento di rilevanti somme di denaro contante ma anche su ulteriori elementi indicativi in senso logico della provenienza da delitto delle stesse di cui il provvedimento ablatorio genetico ovvero quello emesso dal Tribunale del riesame o dell’appello cautelare devono dare espressamente conto , sicchè, in tale caso, la decisione è immune da censure in sede di legittimità e ciò proprio perché in tal caso non può prospettarsi alcuna violazione di legge (unica deducibile in relazione ai provvedimenti di cautela reale) nella quale vano comprese le ipotesi di motivazione inesistente o apparente (Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, Bernaschino, Rv. 287719-01; Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, Peritore, Rv. 286727-01).
Il provvedimento impugnato non si è discostato dai principi affermati dalla successiva evoluzione giurisprudenziale, in quanto ha approfondito la tematica della sussistenza o meno di “ulteriori elementi”, rispetto al mero possesso di denaro, logicamente significativi della provenienza del denaro da un delitto
presupposto.
Ed invero, il Tribunale (pagg. 2 e 3 dell’ordinanza) ha raccordato tra loro indici sintomatici dell ‘origine illecita (e quindi tutt’altro che inconferenti come vorrebbe la difesa ricorrente); in particolare, ha richiamato non solo il carattere ingente della somma in contanti trovata in 32 scatole sigillate all’interno dell’auto a bordo della quale l’indagata era stata fermata (euro 124.650) , ma anche la precisa volontà di occultamento palesata nel corso del controllo dalla Zhu la quale dichiarava, contrariamente al vero, che le scatole in questione contenevano merce da restituire al venditore; l’ assenza di traccia in ordine ad un lecito prelievo del denaro da circuiti autorizzati; la condizione economica dell’indagata non compatibile con tale ingente quantitativo accertata dalla Guardia di Finanza e non superata dalla documentazione contabile introdotta dalla difesa (la ditta individuale nell’anno 2023 aveva registrato una notevole perdita , mentre la società aveva presentato nel 2024 un modello Iva attestante un volume di affari di 81.000,00 euro); e, altresì, la pendenza a suo carico di vari procedimenti penali anche per ricettazione, unitamente ad una segnalazione di operazioni sospette in materia di riciclaggio.
Ne consegue che la doglianza prospettata con il ricorso principale ed il relativo motivo aggiunto, tempestivamente proposto, non possono trovare accoglimento.
Il secondo motivo aggiunto con il quale si contesta la sussistenza del periculum in mora è invece inammissibile perché non dedotto nel ricorso principale.
La facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto i motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito di quanto già devoluto, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294-01; Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, G., Rv. 259740-01; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 25430101).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il giorno 4/12/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME