Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8009 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 8009  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dal Tribunale di Napoli il 21 luglio 2023
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto l’istanza di riesame presentata nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 6 luglio 2023 dal GIP del Tribunale di Napoli, anche ai sensi dell’articolo 240 bis codice penale, avente ad oggetto la somma di 20.000 euro circa rinvenuta in suo possesso, in ragione della ritenuta sussistenza di indizi in ordine al reato di ricettazione aggravato dall’agevolazione mafiosa, e per l’effetto ha confermato il provvedimento impugNOME.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso NOME COGNOME, deducendo: violazione di legge e in particolare dell’art. 321 cod.proc.pen. per assoluta mancanza di motivazione rispetto alla documentazione patrimoniale prodotta dalla difesa e in ordine alla mancata individuazione del delitto presupposto della ricettazione, su cui si fonda il sequestro.
La somma di denaro contante rinvenuta al COGNOME veniva sequestrata dalla PG e poi sottoposta a sequestro preventivo perché si sostiene che questi nell’immediatezza non giustificava la provenienza, sicché veniva ipotizzato il reato di ricettazione, mentre l’indagato esponeva nell’immediato che la somma era destinata ad acquistare un’auto e mostrava alcuni elementi a sostegno del suo assunto.
Nel corso dell’udienza camerale del riesame è stata poi depositata documentazione da cui emerge la sussistenza di redditi leciti da parte dell’indagato e della moglie, l’intenzione di acquistare l’autovettura e la regalia effettuata dalla madre del COGNOME.
Il tribunale del riesame non ha reso alcuna motivazione in ordine alla documentazione prodotta, valutando soltanto alcuni degli atti depositati; in particolare le buste paga del ricorrente, pur essendo redatte in lingua tedesca, avrebbero potuto essere utilizzate in relazione alle somme in esse indicate.
Inoltre non emergono elementi per individuare il reato presupposto dell’asserito riciclaggio, nè viene spiegato sulla base di quali emergenze ricorre la contestata aggravante di volere agevolare il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, considerato che l’indagato è un soggetto incensurato, coniugato con un’incensurata.
Così facendo il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei numerosi principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza della Cassazione che il ricorrente richiama e riporta nel corpo del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 GLYPH Il ricorso è inammissibile poiché i motivi sono manifestamente infondati o non consentiti.
Deve premettersi che, secondo l’art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) co proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, COGNOME).
La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, NOME). Nel caso in esame non ricorre alcuna violazione di legge e in particolare il vizio di omessa motivazione denunciato dal ricorrente.
E’ vero che ai fini della configurabilità del “fumus” dei reati contro il patrimoni presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-
ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali. (Sez. 2 – , Sentenza n. 6584 del 15/12/2021 Cc. (dep. 23/02/2022 ) Rv. 282629 – 01)
Ma il tribunale ha osservato che il possesso dell’ingente somma di denaro suddivisa in mazzette e trasportata dall’imputato, in procinto di prendere il treno da Napoli per Milano e rientrare in giornata, unitamente ai rapporti di affinità con esponenti apicali del RAGIONE_SOCIALE, essendo genero di NOME COGNOME e cogNOME di NOME COGNOME, sono elementi indiziari idonei a dimostrare l’origine illecita del denaro ricevuto, stante l’assenza di adeguata giustificazione resa al momento dall’indagato in ordine alla destinazione e alla provenienza del denaro detenuto.
Il ricorrente lamenta l’omessa motivazione sugli elementi giustificativi addotti dalla difesa in sede di riesame per dimostrare la provenienza lecita delle somme, ma la censura è generica in quanto il tribunale ha precisato che la documentazione prodotta in lingua straniera, in ordine alle entrate del nucleo familiare maturate in Germania, non può essere oggetto di valutazione e avrebbe dovuto essere depositata con la traduzione allegata; che la documentazione bancaria offerta non dimostra le donazioni effettuate dalla madre del ricorrente in favore di quest’ultimo, pur essendo stato provato che la predetta aveva ricevuto nel 2019 un ingente risarcimento, e su dette considerazioni il ricorso nulla osserva.
Ha inoltre argomentato circa l’assenza da parte del COGNOME della patente di guida e ne ha desunto l’assenza di adeguata motivazione all’acquisto di un veicolo che non avrebbe potuto utilizzare; che sussiste un’evidente sproporzione della somma in contanti nel possesso del COGNOME rispetto alla capacità di guadagno e di risparmio della sua famiglia, composta da quattro persone che non ha denunziato redditi leciti, ad eccezione del reddito di cittadinanza.
In conclusione il tribunale ha reso sufficiente motivazione non apparente, evidenziando l’assenza di adeguata giustificazione in merito alle fonti lecite di risparmio dell’indagato e osservando che il reato presupposto di tale condotta di ricettazione o riciclaggio può essere logicamente individuato nelle attività illecite poste in essere dagli stretti familiari della coppia, esponenti apicali del RAGIONE_SOCIALE.
Non si tratta di congetture svincolate dai dati di realtà ma concrete ipotesi investigative fondate su elementi di fatto e massime di esperienza legate alle modalità anomale del trasporto della somma di denaro rinvenuta addosso all’indagato in contanti e dei legami familiari del predetto, che in questa fase iniziale appaiono sufficienti e nel prosieguo delle indagini potranno essere verificate.
 GLYPH Si impone l’inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000,00..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma 10 gennaio 2024