Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 48823 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 48823 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME NOME, nato in Perù il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/05/2023 del Tribunale della libertà di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Vallo della Lucania finalizzato alla confisca diretta e per equivalente della somma di 171.293,42 euro, corrispondente al profitto del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 483 cod. pen., 76, comma d.P.R. n. 445 del 2000, 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, delitto contestato al capo 49), in relazione al quale il COGNOME risulta indagato.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, nella veste di indagato, per il ministero del difensore di fiducia propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 324, comma 7, 309, commi, 9, 9-bis e 10, cod. proc. pen. Premette il difensore che: il 28 aprile 2023 COGNOME presentava istanza di riesame; il 18 maggio 2023 gli atti pervenivano al Tribunale di riesame, che celebrava udienza il 25 maggio 2023; il 5 giugno 2023 il Tribunale scioglieva la riserva con il deposito dell’ordinanza di rigetto, notificata alla part giorno seguente. Orbene, ad avviso del difensore non sarebbe stato rispettato il termine di dieci giorni richiamato dal combinato disposto degli artt. 309, comma 10, e 327, comma 7, cod. proc. pen., di talché deve essere dichiarata la perdita di efficacia della misura ablativa.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezz a carico dell’indagato. Espone il difensore che la motivazione sarebbe apparente, laddove, pur dando atto che l’indagato aveva assunto la veste di amministratore solo a ottobre del 2021, egli, tuttavia, non aveva fornito elementi per escludere che avesse rivestito in passato tale carica, come desumibile dalla firma apposta sull’accordo sindacale del 28 dicembre 2019 rinvenuto presso la sede legale dalla RAGIONE_SOCIALE; rappresenta il difensore che tale accordo era stato sottoscritto non dall’indagato, ma dal precedente amministratore, NOME COGNOME, come emerge dagli copia degli atti allegati dalla difesa.
Con dichiarazione inviata in data 10 novembre 2023, l’AVV_NOTAIO, difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME, premesso che il p.m. presso il tribunale di Vallo della Lucania, con provvedimento del 30 giugno 2023, ha
disposto la revoca del sequestro a carico del COGNOME ritenendo fondate le deduzioni della difesa e che dunque tutti i beni sequestrati restituiti all’odiern ricorrente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Di conseguenza, stante l’intervenuta rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Va, infine, rilevato che, nel caso d’inammissibilità del ricorso per cassazione a causa di rinuncia per sopravvenuta carenza d’interesse, determinata da una causa non imputabile al ricorrente, come nel caso in esame, non deve essere pronunciata la condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall’art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 – dep. 13/03/2018, COGNOME, Rv. 272308; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012 – dep. 01/03/2012, COGNOME, Rv. 252910; Sez. 6, n. 31435 del 24/04/2012 – dep. 01/08/2012, Ighune, Rv. 253229).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 16/11/2023.