Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 724 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 724 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 07/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Pinerolo il DATA_NASCITA.
avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano del 24/05/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
In data 12/4/2002, il Gip di Milano, emetteva decreto di sequestro preventivo di somme di denaro a carico di COGNOME NOME per i reati di cui agli artt. 640 cod. pen., 166, co. 1 lett a) e c) d.lvo. n. 58 del 1998 e art. d.lvo. n. 74 del 2000.
Il Tribunale del riesame di Milano, su impugnazione del COGNOME, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip.
Avverso tale provvedimento l’indagato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi.
Nella prima censura si deduce il vizio di carenza di motivazione sul requisito del periculum in mora.
Nel secondo motivo di ricorso si lamenta la mancanza assoluta di motivazione in relazione all’eccezione difensiva volta a confutare l’esistenza del reato tributario, essendosi limitato il Tribunale del Riesame ad osservare la non intellegibilità dei documenti prodotti in inglese e avendo, quindi, omesso di valutare il merito di quanto da quei documenti rappresentato.
Nel terzo e nel quarto motivo si lamenta genericamente l’inesistenza del reato contestato.
A tal fine si ribadisce quanto affermato in sede di riesame ovvero che le somme, corrispettivo della vendita di un immobile, costituivano una plusvalenza non tassabile, essendo la proprietà stata acquistata cinque anni prima della vendita, transitata attraverso una società che si occupava di cambio di valute; e che di detta plusvalenza, al netto delle somme non sottoposte a imposizione, residuava un importo che generava una imposta inferiore a quella minima stabilita per la rilevanza penale dell’evasione.
Nei motivi aggiunti si ribadisce la doglianza relativa alla mancata valutazione da parte del Tribunale del riesame della documentazione fiscale e bancaria depositata dalla difesa in lingua inglese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
In esso si è riproposta la medesima doglianza sollevata in sede di riesame alla quale il Tribunale dà adeguata risposta a pag. 3 del provvedimento impugnato. Il collegio, dopo aver precisato che il vizio di assenza di motivazione, è riferibil esclusivamente alla confisca delle somme relative al reato tributario contestato al capo 3),ossia al sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria, integra tale omissione tramite il rinvio agli argomenti contenuti nello stesso decreto impugnato inerenti le modalità di commissione del reato.
Afferma che la confisca obbligatoria disposta per le somme relative al reato di cui all’art. 5 d.lvo n. 74 del 2000, trova la sua giustificazione nel fatto che il COGNOME ha agito attraverso società italiane ed estere, operando dall’estero (apparentemente) ed utilizzando strumenti complessi, è riuscito ad accumulare disponibilità (poi fatte confluire in Italia) sottraendole alle pretese dell’erar che “persistendo tali canali di gestione delle proprie risorse finanziarie, appare evidente che le somme potrebbero essere nuovamente sottratte”.
La censura di nullità del decreto di sequestro preventivo per difetto di motivazione è pertanto irrilevante, in quanto secondo il principio costante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di provvedimenti cautelari reali, l’impugnazione innanzi al tribunale ha effetto devolutivo ed attribuisce al giudice del gravame una pienezza di cognizione con la possibilità di rimediare sia alla insufficienza che alla mancanza di motivazione. Sez. 3, n. 1605 del 09/07/1993, COGNOME, Rv. 194655 – 01.
2.Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale del riesame, lungi dall’omettere la motivazione sul merito della sussistenza COGNOME del COGNOME reato COGNOME tributario, COGNOME dichiarando COGNOME l’inutilizzabilità TARGA_VEICOLO della documentazione ricevuta ha fatto buon governo del principio di diritto in base al quale nel procedimento di riesame, caratterizzato da tempi assai ravvicinati e da adempimenti il cui mancato rispetto può comportare l’inefficacia della misura, è onere della parte e non del giudice provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale.(Sez. 1, n. 51847 del 01/10/2015 (dep. 2016), COGNOME, Rv. 268543 – 01)
3. Il terzo il quarto ed il quinto motivo sono inammissibili.
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. @ez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656 – 01.
Tale evenienza non ricorre nel caso di specie in cui il ricorrente, riproponendo le medesime censure prospettate in sede di riesame, e non prospettando neanche la sussistenza di una violazione di legge, tende ad ottenere una rivalutazione del merito non ammissibile in Questa sede.
Deve ricordarsi che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/200306/02/2004, Elia, Rv. 229369).
4.Per questi motivi il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07/10/2022