Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6833 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6833 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1-COGNOME NOME, nato a Cuneo il DATA_NASCITA;
2-COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 05/09/2025 del Tribunale di Cuneo;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME AVV_NOTAIO, che conclude chiedendo annullarsi la ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 05/09/2025, il Tribunale di Cuneo, decidendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro emesso in data 11/07/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, confermava il provvedimento impugnato e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese della procedura incidentale.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Cuneo, il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, propone ricorso congiunto, nell’interesse di COGNOME e COGNOME, articolando tre motivi.
In premessa di ricorso il difensore evidenzia come, non essendo stato a suo tempo affrontato, nei motivi del riesame, il tema del fumus commissi delicti , correlativamente non venga formulato alcun motivo sul punto, pur non prestando acquiescenza.
2.1. Ciò premesso, con primo motivo, formulato ai sensi dell’art 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., i ricorrenti deducono violazione di legge in relazione all’art. 321 cod. proc. pen., 42 Cost. e 1 prot. 1 CEDU, nella parte in cui Ł stata mantenuta la misura cautelare in capo a chi non ha conseguito alcun profitto dal reato e nessun accrescimento patrimoniale, disattendendo la provvisoria imputazione e giungendo ad individuare un profitto diverso, generico e indeterminato.
In particolare, lamentano i ricorrenti come il Tribunale, e prima ancora il Giudice per le indagini preliminari, non abbiano fatto buon governo dei principi affermati da Sez. U n. 1378/2025 (ma anche dalla precedente giurisprudenza di legittimità, citata alle pagg. 8, 9 del ricorso), atteso che il profitto del reato non Ł mai stato presente sui conti correnti bancari degli indagati nØ in quelli della società; costoro hanno pagato sempre a prezzo pieno le prestazioni del AVV_NOTAIO COGNOME; la percentuale del 22,83%, di spettanza della RAGIONE_SOCIALE, Ł stata integralmente incassata dal suddetto AVV_NOTAIO COGNOME,e che, in ogni caso, eventuali incrementi
patrimoniali sarebbero da riferirealla società e non agli indagati.
Lamentano altresì come sia mancato l’accertamento in ordine alla derivazione diretta causale ed alla destinazione del profitto.
Censurano poi la motivazione nella parte in cui il Tribunale ha considerato il maggior profitto (rispetto a quello indicato nella imputazione provvisoria), nella misura di euro 61.413,95, conseguito dalla società; deducono inoltre che la confisca del profitto, siccome avente natura esclusivamente recuperatoria e non anche sanzionatoria, non avrebbe potuto avere ad oggetto beni di chi, pur avendo concorso nel reato, non ha tratto alcun vantaggio economico personale.
2.2. Con secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) , cod. proc. pen., i ricorrenti deducono violazione di legge, conseguente ad inosservanza o comunque erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 321, 322 -ter cod. proc. pen. e 640 -quater cod. pen., oltre che degli artt. 42 Cost. e 1 prot. 1 CEDU, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto superfluo distinguere tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, mentre il Giudice per le indagini preliminari aveva specificato trattarsi di sequestro in via diretta stante la natura – danaro – del bene oggetto di sequestro.
Deducono in particolare i ricorrenti che il Tribunale, così facendo, avrebbe ‘debordato’ dai limiti integrativi di cui agli artt. 324 comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen., per come costantemente interpretati dalla giurisprudenza di legittimità (citata a pag. 14 del ricorso), mutando natura e titolo della misura. Al riguardo, deducono vieppiø che, avendo il Giudice per le indagini preliminari disposto il sequestro a norma dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., ossia quale ‘sequestro impeditivo’, esso non avrebbe potuto essere disposto per valore.
Trattandosi di sequestro diretto del profitto, avrebbe pertanto dovuto essere applicato il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 13783/2025 ed alcuna somma avrebbe potuto essere sequestrata agli indagati siccome non derivata dal reato. Inoltre, il Tribunale, ritenendo fungibili sequestro diretto e per equivalente, avrebbe fatto errata applicazione del principio di diritto affermato nella citata pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite.
2.3. Con terzo motivo, formulato ai sensi dell’art 606, comma 1, lett. b) e c) , cod, proc. pen., i ricorrenti deducono violazione di legge in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 321, 322 -ter cod. proc. pen. e 640 -quater cod. pen., nonchØ di cui agli artt. 110 cod. pen., 42 Cost. e 1 prot. 1 CEDU, nella parte in cui il Tribunale ha confermato la ripartizione pro quota della misura, recependo acriticamente l’impostazione del Pubblico Ministero cui aveva aderito il primo giudice della cautela, nonostante l’imputazione e gli atti di indagine individuassero nel solo co-indagato COGNOME il percettore dell’asserito profitto, così disattendendo i principi da ultimo affermati da Sez. U, n. 1378/2025, secondo cui tale criterio di ripartizione Ł meramente residuale: di contro, osservano i ricorrenti, dagli interrogatori resi e dalla stessa ricostruzione operata dalla Guardia di Finanza, era emerso che l’unico soggetto a conseguire il profitto era stato il AVV_NOTAIO COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso deve essere rigettato.
2. In premessa Ł opportuno rilevare che, a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio Ł ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a
rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice ( ex plurimis , Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656- 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893 -01).
2.1 Inoltre, in materia di impugnazione delle misure cautelari reali, il cd. “effetto devolutivo” del riesame deve essere inteso nel senso che il Tribunale Ł tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti del sequestro, ma non anche a procedere all’analisi di aspetti ulteriori che non siano stati oggetto di devoluzione con i motivi di riesame (Sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Orza, Rv. 285737 – 03; Sez. 3, n. 37608 del 09/06/2021, COGNOME, Rv. 282023 – 01; Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano e altro, Rv. 267508 – 01).
2.2. Con riferimento ai profili di dedotta violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, presenti in tutti e tre i motivi di ricorso, va poi sin da subito chiarito che non risultano motivi consentiti, non rientrando tra i motivi di ricorso previsti dall’art. 606 cod. proc. pen. e potendo, se del caso, essere assunti a fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta (S ez. U, n 29541 del 16/07/2020, COGNOME, non massimata sul punto; Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059 -01; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261551 – 01).
2.3. In premessa va anche rilevato che l’ordinanza impugnata ha dato evidenza, con motivazione non apparente ma anzi compiuta, coerente e logica, degli elementi sulla base dei quali Ł stato ritenuto il fumus del reato contestato; Ł stata invero illustrata la situazione emergente dagli elementi acquisiti, dimostrativa, indiziariamente, della congruenza dell’ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (pagg. 1-3 ordinanza impugnata).
2.4. Ciò premesso, i motivi primo e terzo, che possono essere trattati congiuntamente per maggiore coerenza espositiva e stante la comunanza delle argomentazioni poste a base delle censure, con cui si lamenta una errata applicazione dei principi di diritto affermati Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 01, sono infondati.
2.4.1. In particolare, le Sezioni Unite Massini, nel ribadire che la confisca Ł misura sottoposta al controllo di proporzione a prescindere dalla sua formale “etichetta’, soffermandosi sulle indicazioni della Corte costituzionale circa la connotazione ‘punitiva’ delle confische che infliggono all’autore dell’illecito una limitazione al diritto di proprietà di portata superiore all’ingiusto vantaggio economico ricavato dall’illecito, hanno rilevato la diversa incidenza del principio di proporzione in relazione all’oggetto ed alla funzione dell’ablazione. In tal senso Ł stato quindi precisato che, se l’ablazione non Ł diretta ad un mero ripristino, ma assume connotati punitivi, il controllo di proporzionalità ha una valenza retrospettiva, con particolare riguardo alla proporzione della sanzione complessivamente irrogata rispetto alla gravità del singolo fatto, mentre, se l’ablazione Ł diretta al ripristino della situazione anteriore all’illecito, il controllo di proporzionalità ha una valenza prospettica ed Ł volto a verificare la congruità del mezzo – cioŁ della misura- rispetto al fine.
Le Sezioni Unite, nella sentenza citata, hanno quindi ritenuto illegittimo, in caso di pluralità di concorrenti, il ricorso, ai fini della confisca diretta o per equivalente avente ad oggetto denaro costituente prezzo o profitto del reato (ma il principio vale, per come esplicitato nella stessa pronuncia, anche per il sequestro prodromico), ad ogni forma di solidarietà passiva fra i correi e ad automatismi e semplificazioni probatorie da essa derivanti.
2.4.2. Inoltre, dopo aver affermato che il tema della quantificazione del prezzo o del profitto conseguito da ciascun compartecipe nel reato Ł un tema del processo, e, in
particolare, un tema oggetto di prova, le Sezioni Unite hanno rilevato come si tratti di accertamento che deve essere compiuto caso per caso, in concreto, e rispetto al quale Ł possibile individuare una massima di esperienza – e cioŁ che chi partecipa alla commissione di un reato generatore di lucro lo fa per conseguire personalmente un vantaggio che, nella maggiore parte dei casi, ha una sua consistenza economica – la cui affidabilità tuttavia deve essere verificata attraverso «indici di verifica», che le stesse Sezioni Unite individuano a titolo esemplificativo, quali la situazione concreta, i rapporti tra i correi, il senso, il tempo, le condizioni e il contenuto dell’accordo di compartecipazione, il ruolo, le aspettative e la condotta in concreto compiuta del singolo rispetto al piano organizzativo del reato.
2.4.3. Viene così giustificata, in esito a tale verifica, una regola di chiusura, che consente di ripartire il vantaggio derivante dal singolo reato in parti uguali tra i correi nel solo caso in cui sia stato “provato” il conseguimento da parte del singolo partecipe di una quota di profitto o di prezzo del reato, ma, al tempo stesso, nessuna delle parti sia stata in grado di quantificare in concreto il vantaggio tratto da ciascuno.
2.5. Orbene, nella specie, il profitto individuato nel capo di imputazione provvisoria, cui si riferisce la domanda cautelare, risulta enucleato, ma non quantificato, se non in relazione al danno cagionato all’RAGIONE_SOCIALE, senza che sia individuata la quota in ipotesi percepita da ciascun concorrente.
In particolare, il danno Ł stato individuato dal P.m. procedente nella somma di euro 10.226, 55, risultante dalla applicazione della percentuale del 22,83%, che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe trattenuto, a termini di convezione, sui compensi che sarebbero spettati al dipendente per le prestazioni in libera professione che nell’ipotesi accusatoria si assumono non dichiarate o dichiarate per importi inferiori a quelli corrisposti.
2.6. I ricorrenti assumono che gli esborsi effettuati al dottCOGNOME, non rendicontati o rendicontati in misura inferiore, non avrebbero prodotto un profitto a loro beneficio, ma eventualmente a vantaggio solo della struttura.
Orbene, il Giudice per le indagini preliminari, nel decreto di sequestro preventivo, ha dato atto della attuale impossibilità di individuare la quota di profitto percepita da ciascun concorrente, «in attesa di ulteriori accertamenti per determinare esattamente il quantum di ingiusto profitto di cui abbia beneficiato il dr. COGNOME e il quantum di ingiusto profitto di cui abbiano beneficiato i dr. COGNOME e COGNOME» (pag. 2 del decreto di sequestro).
Il Tribunale del riesame, in risposta alle deduzioni difensive, dopo avere illustrato gli elementi da cui emergono i termini dell’accordo in esecuzione del quale i concorrenti hanno, per lunghi anni, alimentato un sistema di rendicontazione parziale e parallela delle prestazioni (pag. 3 della ordinanza impugnata), ha rilevato che il profitto non Ł stato indicato nel capo di imputazione provvisoria e che lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un vantaggio economico ingiusto superiore alla misura del danno cagionato all’RAGIONE_SOCIALE.
Con specifico riferimento, poi, al tema di indagine del conseguimento di quota del profitto da parte degli indagati, l’ordinanza impugnata espone una motivazione con cui ritiene avvalorata, nel caso di specie, la massima di esperienza indicata dalle Sezioni Unite Massini, alla luce delle circostanze concrete delle condotte decettive e degli esiti dei primi accertamenti disposti dalla Guardia di Finanza (pag. 6 della ordinanza impugnata).
Non ritenendo possibile allo stato individuare con certezza la quota di profitto conseguita da ciascun concorrente, il Tribunale ha quindi ritenuto ragionevole e legittimo il ricorso alla regola di chiusura della ripartizione del vantaggio economico tra i concorrenti (pag. 7 ordinanza impugnata).
2.7. Dunque, il conseguimento di parte del profitto da parte dei concorrenti risulta
essere fatto oggetto del tema di ‘prova’ che, tuttavia, deve essere declinato in funzione della fase del procedimento in cui si colloca il sequestro, dovendosi ritenere sufficiente, in fase di indagini, la sussistenza di elementi che consentano di sostenere, a livello indiziario, il conseguimento di una quota di profitto da parte del concorrente.
Il riferimento al ‘maggiore’ profitto (pari ad oltre 60.000 euro), rispetto al danno patito dall’RAGIONE_SOCIALE indicato nel capo di imputazione provvisoria, che va enucleandosi a seguito degli accertamenti della Guardia di Finanza compendiati nella annotazione del 30 maggio 2025, Ł elemento che il Tribunale considera al fine di avvalorare la applicazione della massima di esperienza nel caso concreto e non fa che confermare la fluidità dell’accertamento connaturata alla fase delle indagini in cui si innesta il sequestro in oggetto.
2.8. In definitiva, da quanto sopra esposto, risulta che sia il Giudice per le indagini preliminari che il Tribunale abbiano preso in esame e valutato il profilo del profitto con motivazione non meramente apparente, siccome provvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito.
Inoltre, la fase del procedimento e lo stato delle indagini fanno ritenere legittimo il ricorso, da parte del Tribunale, alla massima di esperienza applicata, non smentita ma anzi avvalorata dagli esiti dei primi accertamenti, valutazione rispetto a cui i ricorrenti hanno meramente opposto una diversa valutazione, deducendo un vizio quindi non scrutinabile in questa sede.
Invero, il correlato motivo di ricorso finisce per opporre una diversa valutazione del significato probatorio ed una differente lettura degli elementi raccolti, ovvero dedurre l’erroneità della valutazione ed il travisamento degli elementi di fatto, motivi che esulano dalla nozione di violazione di legge di cui all’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso.
3.1. Nella specie, il Giudice per le indagini ha disposto il sequestro preventivo, nei confronti degli indagati odierni ricorrenti, di somme di danaro depositate su conti correnti bancari o carte intestate o cointestate, libretti di risparmio, titoli, azioni, fondi e altri strumenti di investimento, beni mobili registrati sino alla concorrenza di euro 2.556, 6375.
Il Tribunale del riesame non sostituisce nØ muta la natura del vincolo, ma respinge la richiesta di riesame, conferma il decreto di sequestro e ne richiama vieppiø la motivazione (pag. 7 dell’ordinanza impugnata e pag. 2 del decreto di sequestro preventivo).
D’altro canto, espressamente l’art. 640quater cod. pen. – di cui i ricorrenti deducono la violazione – consente la confisca per equivalente del profitto del reato.
Invero, la norma di cui all’art. 640 -quater cod. pen. rinvia al disposto di cui all’art. 322ter cod. pen., che prescrive la confisca del profitto (o del prezzo) del reato, a meno che non appartenga a persona estranea al reato, e dispone che, quando la confisca diretta non Ł possibile, Ł disposta la confisca per valore corrispondente a tale profitto di beni «di cui il reo ha disponibilità».
Sul punto il Tribunale (vds. pag. 5) ha fatto vieppiø corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sez. U Massini che – innovando il precedente orientamento (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 – 01) – hanno chiarito che, non potendosi far discendere la qualificazione dell’ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l’oggetto, la natura diretta della confisca avente ad oggetto somme di danaro Ł collegata alla prova del nesso di derivazione causale del danaro dal reato, mentre la confisca per equivalente costituisce una modalità di apprensione alternativa a quella diretta, quando la prova di tale nesso manchi (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 02: in motivazione, la Corte ha quindi anche affermato che il medesimo principio opera in caso di
sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti).
Anche sul punto, dunque, non risulta alcuna violazione di legge, unico vizio deducibile e sindacabile in questa sede.
3.2. In ordine al periculum , poi, il Tribunale ne ha anche autonomamente motivato la sussistenza, con riferimento alle modalità concrete e circostanze che hanno caratterizzato le condotte decettive nel caso di specie (vds. pag. 7 ordinanza impugnata): si tratta di accertamento fattuale e di valutazione compiuti ed esposti con motivazione non meramente apparente, come tali rimessi alla cognizione del giudice di merito e sottratti al sindacato di legittimità, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33116 del 08/05/2024; Bushi, Rv. 286839 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656 – 01).
Invero, al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che, al fine di escludere la mera apparenza della motivazione, Ł sufficiente anche una motivazione concisa, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria, in termini d’imprescindibilità, l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio (S ez. U, n. 36959 del 24/06/2021, NOME, Rv. 281848 – 01; Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, COGNOME, Rv. 286671 – 01; Sez. 6, n. 14047 del 13/02/2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 286297 – 01).
3.3. Infondato risulta anche il profilo con cui si censura la ordinanza nella parte in cui non dà conto della impossibilità di procedere a sequestro diretto.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che in materia di misura cautelare reale non Ł possibile pretendere la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato, giacchØ, durante il tempo necessario per l’espletamento di tale ricerca, potrebbero essere occultati gli altri beni suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza di cautela (vds. in parte motiva, Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647 – 01; Sez. 2, n. 2823 del 10/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242653 – 01).
Deve pertanto ritenersi legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni costituenti profitto illecito anche quando l’impossibilità del loro reperimento sia soltanto transitoria e reversibile ed il pericolo di dispersione fisiologicamente connaturato allo stato del procedimento, purchØ sussistente al momento della richiesta e dell’adozione della misura.
Anche sul punto il Tribunale ha reso motivazione non meramente apparente e ancorata alle specifiche circostanze del caso concreto (pag. 7 ordinanza).
3.4. Risulta invece motivo non consentito quello con cui si lamenta la mancata previa escussione del patrimonio della società, trattandosi di questione non previamente devoluta con i motivi di riesame (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, COGNOME, Rv. 286752 – 01;Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, COGNOME, Rv. 284419 – 01; Sez. 5, n. 24693 del 28/02/2014, COGNOME, Rv. 259217 – 01).
Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore deduzione ed
argomentazione difensiva.
5.Alla pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 18/12/2025