Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 48811 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 48811 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 08/03/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito il difensore, AVV_NOTAIO.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 8 marzo 2023, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo Tribunale di Roma il 18 gennaio 2023.
Secondo quanto riportato nell’ordinanza impugnata, quest’ultimo decreto di sequestro preventivo era stato emesso a seguito dell’annullamento in sede di riesame da parte del Tribunale stesso (ordinanza dell’il gennaio 2023) di un precedente decreto dello stesso Gip del 15 settembre 2022, limitatamente ai saldi di due conti correnti postali, per difetto di domanda cautelare.
Nell’ambito del procedimento inizialmente pendente di fronte all’autorità giudiziaria di Milano, il Gip di quel Tribunale, in data 16 ottobre 2018, aveva disposto – per quanto qui rileva – il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi degli artt. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 e 648 -quater cod. pen., delle somme depositate su conti correnti, conti titoli, depositi bancari o postali e dei beni immobili intestati alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, fino all concorrenza di euro 55.656.898 e, se insufficienti, per la parte residua, delle somme depositate su conti correnti, conti titoli, depositi bancari o postali e dei beni immobili intestati agli indagati, tra cui l’odierno ricorrente, indagato quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE dal 17 maggio 2017 per il delitto di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 per le dichiarazioni Iva relative agli a d’imposta 2016 e 2017, e per quello di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, per le dichiarazioni Iva per gli stessi anni, nonché per il delitto di autoriciclaggio del somme provento dell’evasione. Con successivo provvedimento del 26 ottobre 2018, lo stesso Gip del tribunale di Milano, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di altri beni dell’indagato: autovettura e due imbarcazioni da diporto. A seguito del rinvio a giudizio, il Tribunale di Milano, il 20 maggio 2022, aveva dichiarato la sua incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma, luogo di commissione del più grave delitto di autoriciclaggio. Il pubblico ministero presso il Tribunale di Roma aveva dunque richiesto un nuovo sequestro e il Gip, dichiarata l’inefficacia del sequestro disposto a Milano per decorso del termine di cui all’art. 27 cod. proc. pen., aveva disposto il sequestro, eseguito – per quanto qui rileva – anche sui saldi di due conti correnti (rispettivamente, per euro 57.517,60 e per euro 12.930,57) accesi il 19 novembre 2018 e il 2 gennaio 2019, ovvero dopo l’esecuzione del «sequestro preventivo milanese. Come già evidenziato, il Tribunale aveva rilevato, per tali due conti postali, il difetto di domanda cautelare del pubblico ministero, poiché la richiesta di sequestro era limitata ai beni già oggetto di vincolo nel procedimento milanese. Conseguentemente, il 16 gennaio 2023, il pubblico ministero aveva chiesto nuovo sequestro preventivo sui conti in questione, rilevando che l’annullamento era avvenuto per vizio meramente formale e che permanevano le condizioni per il sequestro stesso. Come già visto, il Gip, con decreto del 18 gennaio 2023, ha disposto il sequestro preventivo richiesto, e il Tribunale, con l’ordinanza qui impugnata, ha rigettato la richiesta di riesame presentata dall’interessato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza – sulla premessa che il Tribunale avesse fondato il proprio convincimento sulla pronuncia delle Sezioni Unite n. 42415 del 2021, secondo cui è possibile confiscare le somme di denaro rinvenute nel patrimonio del soggetto che rappresentano l’effettivo profitto, indipendentemente dal collegamento della specifica provvista con il reato – la difesa denuncia la violazione degli artt. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 e 25-octies del d.lgs. n. 231 del 2001, sul rilievo che la richiamata sentenza avrebbe avuto ad oggetto un caso diverso da quello qui in esame. Secondo la difesa, tale pronuncia non si era occupata di somme versate sui conti correnti successivamente alla commissione del reato, le quali non potevano considerarsi prezzo o profitto del reato stesso, ma aveva trattato la questione della confisca di somme di denaro giacenti su conti correnti in epoca anteriore o concomitante a quella della commissione del reato, pur in presenza di una causale lecita. Nel caso di specie, le somme oggetto di sequestro non potrebbero costituire il prezzo o il profitto del reato, sia perché confluite sui conti in epoca successiva al reato stesso, sia perché in parte erano alimentate dalle pensioni ricevute dall’indagato, sia perché erano comunque estranee alle società oggetto del procedimento penale. Si tratterebbe, in ogni caso, di beni futuri non sottoponibili a sequestro ex ante, secondo quanto affermato dalle sentenze n. 4097 del 2016 e n. 23649 del 2013.
2.2. Si lamenta, con una seconda doglianza, la violazione dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., per apparenza della motivazione sul periculum in mora, in quanto basata sulla natura fungibile del bene e sull’incapienza delle società rispetto alla consistente entità del profitto. Non si sarebbe considerato che il procedimento penale, seppure riferito a fatti accertati nel 2018, non ha ancora avuto inizio, né che dal 2018 ad oggi l’indagato non ha compiuto atti di dispersione od occultamento di beni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1. La prima doglianza del ricorrente è infondata.
La difesa richiama erroneamente principi giurisprudenziali che si riferiscono alla confisca diretta del denaro (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037 01), ma non contesta – neanche in via di mera prospettazione – l’affermazione del Tribunale secondo cui nel caso di specie si tratta di confisca per equivalente e non di confisca diretta. Ed è vero che la confisca del denaro è confisca diretta nella misura in cui colpisce il soggetto che si è avvantaggiato economicamente del
reato; è invece confisca per equivalente quando colpisce un soggetto che non se ne è avvantaggiato, ad esempio il legale rappresentante della società, il quale non consegue direttamente alcun profitto dal reato tributario. Infatti, la confisca per equivalente, per la sua natura sanzionatoria, trova fondamento nella mera realizzazione del fatto di reato in cui si sostanzia la condotta della persona fisica realizzata nell’interesse o a vantaggio dell’ente (ex plurimis, Sez. 3, n. 11086 del 04/02/2022, Rv. 283028 – 02; Sez. 3, n. 46973 del 10/05/2018, Rv. 274074 02).
L’affermazione dell’ordinanza impugnata risulta, dunque, pienamente corretta, in quanto non emergono dagli atti indizi di un arricchimento personale dell’indagato, essendo il profitto di reati tributari – in relazione ai quali il seque è stato disposto – interamente ascrivibile alla RAGIONE_SOCIALE, realtà imprenditoriale effettiva e non riconducibile ad un mero schermo. E, trattandosi di confisca per equivalente, le somme che ne sono oggetto sono per definizione estranee al reato, cosicché la dimostrazione della loro eventuale lecita provenienza risulta irrilevante.
Infondata è anche la censura relativa alla non applicabilità della confisca per equivalente a beni futuri. La difesa richiama, sul punto il principio giurisprudenziale – desunto dalle sentenze Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016, Rv. 265844, e Sez. 3, n. 23649 del 27/02/2013, Rv. 256164 – secondo cui il sequestro funzionale alla confisca per equivalente ha natura sanzionatoria, sicché non sono sottoponibili a tale vincolo i beni futuri, non individuati né individuabili, ma solo quelli che g esistono nella sfera di disponibilità dell’imputato. Ma tale principio non trova applicazione nel caso di specie, in cui l’oggetto del sequestro era chiaramente individuato dal pubblico ministero con la sua richiesta del 16 gennaio 2023, riferito ai due conti correnti in questione; come affermato dall’ordinanza impugnata, non contestata sul punto dalla difesa. Né esiste ragione per escludere dalla confisca per equivalente cespiti pervenuti nel patrimonio in un momento successivo alla commissione del reato, perché, come visto, tale tipologia di confisca prescinde del tutto da un collegamento con il fatto, avendo una natura mista, sanzionatoria e recuperatoria del profitto illecito.
2.2. Il secondo motivo di doglianza – relativo a una pretesa mancanza di motivazione circa il periculum in mora – è inammissibile.
2.2.1. Va premesso che, secondo Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848 – 01, il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., dev contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro
delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. In particolare, quanto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, la Corte ha chiarito che l’onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi, attraverso una valutazione complessiva, sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato oltre che, più in AVV_NOTAIO, sull’eventuale incapienza e sulla composizione del patrimonio del soggetto destinatario del sequestro. Tale principio trova applicazione anche per il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il quale deve contenere, dunque, la concisa motivazione anche del periculum in mora, nei termini sopra specificati, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario (Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Rv. 283694). Infatti, dal tenore della motivazione della richiamata sentenza n. 36959 del 2021, emerge che, a prescindere dallo specifico caso che aveva originato la rimessione della questione alle Sezioni Unite – il sequestro preventivo di alcuni beni immobili, costituenti profitto dei reati di abusiva raccolta del risparmio e truffa, che il tribunale del riesame aveva confermato ritenendo sufficiente, ai fini del secondo comma dell’art. 321 cod. proc. pen., la loro astratta confiscabilità ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen. – il principio di diritto dalle stesse affermato abbia una valenza “trasversale”, dichiaratamente applicabile a tutti i casi di confisca obbligatoria, qualunque sia la natura della confisca in vista della quale viene disposto il sequestro (misura di sicurezza, sanzione, misura di prevenzione). Di conseguenza, la natura obbligatoria della confisca, sia essa diretta o per equivalente, di cui all’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, noh esime il giudice della cautela dall’obbligo di dare conto delle ragioni dell’anticipata apprensione dei beni o del denaro: la natura obbligatoria è predicato della confisca (pronunciata all’esito di sentenza di condanna), non del sequestro che la precede (Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 06/02/2023, Rv. 284313). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Va altresì premesso che, avverso le ordinanze emesse nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge e che in tale nozione vengono compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che siano così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n.
18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Si è altresì specificato che, in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione, salvi i casi della motivazione assolutamente mancante – che si risolve in una violazione di legge per la mancata osservanza dell’obbligo stabilito dall’art. 125 cod. proc. pen. – e della motivazione apparente (ex plurimis, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).
2.2.2. Così definito il perimetro del sindacato di questa Corte in materia di provvedimenti cautelari reali, deve rilevarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente una violazione di legge, non lamenta, poi, nell’articolazione del motivo di doglianza, una scorretta interpretazione di norme; piuttosto si duole di una scorretta valutazione dei presupposti di fatto per l’applicazione del sequestro, limitandosi a generiche affermazioni relative al tempo intercorso dall’accertamento del reato e ad una pretesa buona condotta dell’indagato successiva alla commissione dei reati, nonché a indimostrate asserzioni circa la natura parzialmente pensionistica delle somme depositate sui conti correnti.
Anche prescindendo da ciò, deve comunque rilevarsi che la motivazione del Tribunale si basa sulla valutazione, insindacabile in questa sede, di elementi oggettivi, come la natura fungibile del denaro depositato sui conti, facilmente sottraibile alla futura confisca, e la sostanziale irrisorietà delle somme oggetto del presente procedimento e dei beni complessivamente confiscati rispetto alla rilevantissima entità del profitto illecito cui il sequestro è parametrato; situazione complessiva che rende necessario anticipare in via cautelare l’effetto della confisca stessa.
In considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 03/10/2023