Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 707 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 707 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 03/03/2022 del TRIB. LIBERTA’ di RAVENNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Ravenna, adito ex art. 322 bis, c.p.p., rigettava l’appello proposto dalla società “RAGIONE_SOCIALE” avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ravenna aveva rigettato l’istanza volta a ottenere la caducazione del vincolo sulle quote societarie di “RAGIONE_SOCIALE” intestate alla società “RAGIONE_SOCIALE“, ora incorporata nella predetta “RAGIONE_SOCIALE“, sottoposte a sequestro preventivo disposto dal suddetto giudice per Le indagini preliminari in data 22.6.2018, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di riciclaggio.
Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la suddetta società, nella persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, lamentando violazione di legge in relazione al disposto degli artt. 310 e 322 bis, c.p.p., in quanto il giudice di appello ha oltrepassato i limiti del devolutum, attribuendo valore decisivo, al fine di rigettare la proposta impugnazione cautelare, alla circostanza che il tema posto dalla ricorrente in ordine alla addotta terzietà della società istante non fosse decisivo, stante la natura impeditiva del disposto sequestro preventivo, in tal modo violando platealmente il principio devolutivo, attraverso una inammissibile motivazione additiva e innovativa a sostegno della misura cautelare.
2.1. Con requisitoria scritta del 14.9.2022, depositata sulla base della previsione dell’art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
2.2. Con memoria difensiva e motivi nuovi del 7.9.2002 il difensore di fiducia della società ricorrente, AVV_NOTAIO, insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
Con note difensive del 23.9.2022, il suddetto difensore, nel replicare alla indicata requisitoria del pubblico ministero del 14.9.2022, insiste per l’accoglimento del ricorso.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché sorretto da motivi manifestamente infondati, oltre che versati in fatto.
Come è noto, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall’impugnante, ma anche dal “decisum” del provvedimento gravato, sicché con l’appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell’istanza sottoposta al giudice di primo grado, né al giudice “ad quem” è attribuito il potere di estendere d’ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dal giudice ” a quo” (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015, Rv. 264818).
Orbene, come evidenziato nel provvedimento oggetto di ricorso il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare l’istanza difensiva di revoca del sequestro, ha escluso che la ricorrente possa considerarsi terzo estraneo al reato, in quanto, da un lato, la “RAGIONE_SOCIALE” era espressione della “RAGIONE_SOCIALE” e, più in generale del “gruppo” familiare e societario cui vengono addebitate le contestate condotte illecite; dall’altro, la stessa operazione di incorporazione, che ha per protagonista la “RAGIONE_SOCIALE” si colloca temporalmente in un momento di molto posteriore rispetto alla vicenda processuale, per cui appaiono “seri gli indizi che essa sia un’iniziativa atta a sterilizzare la portata dell’ablazione reale”.
Quanto al periculum, il giudice per le indagini preliminari osservava che persistono le esigenze cautelari poste a fondamento del provvedimento genetico, “essendo peraltro il disposto sequestro delle quote – costituenti il reimpiego dei denari drenati con le distrazioni contestate in seno al reato fallimentare – funzionale anche alla confisca del prodotto del reato di bancarotta fraudolenta ovvero del profitto del delitto di autoriciclaggio” (cfr. pp. 1-2 dell’impugnata ordinanza).
Così chiarito il contenuto del provvedimento impugnato in sede di appello cautelare, appare evidente che il giudice per le indagini preliminari ha attribuito in via principale al disposto sequestro preventivo natura di sequestro impeditivo, pur ritenendolo, al tempo stesso, anche vincolo funzionale alla confisca.
Ne consegue che la decisione del tribunale di Ravenna non ha travalicato i limiti imposti dal devolutum, ma si è collocata, piuttosto, all’interno del dedotto perimetro decisionale, essendosi il giudice di merito soffermato specificamente, sia sul profilo della dedotta estraneità al reato della ricorrente, ritenendolo, peraltro, non decisivo, in ragione della natura impeditiva del sequestro preventivo, sia sul periculum (cfr. 2-4).
Il giudice di merito, infatti, ha fatto buon governo dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che pacificamente riconosce in linea di principio l’esistenza del nesso pertinenziale tra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e una compagine societaria, quando quest’ultima venga utilizzata per realizzare finalità distrattive.
Ed invero, premesso che in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, è legittimo il sequestro preventivo dei complessi aziendali della società fallita, ancora nella disponibilità di fatto dell’imputato, motivato dalla necessità di impedire ulteriori condotte di disposizione o dispersione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 17586 del 22.3.2021, Rv. 281104), la giurisprudenza della Suprema Corte ha in più occasioni ribadito, anche di recente, il principio secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, è legittimo il sequestro preventivo del complesso aziendale e della totalità delle quote di una società, indicata come destinataria di beni distratti dalla società fallita, laddove sia accertato, come nel caso che ci occupa, il collegamento strumentale tra il reato fallimentare e la cosa sequestrata e non si superi il valore attribuito ai beni distratti, profilo quest’ultimo, che non ha formato oggetto di specifici rilievi da parte della ricorrente (cfr. Cass., Sez. 5, n. 14017 del 20/01/2021, Rv. 281026; Cass., Sez. 5, n. 5868 del 11/12/2018, Rv. 275496).
La decisione oggetto di ricorso appare, in definitiva, conforme al condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all’illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti.
Laddove, diversamente, lo stato di buona fede del terzo estraneo al reato rileva ove il sequestro sia stato disposto esclusivamente (ma, lo si ribadisce, non è il caso che ci occupa), ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p., in quanto funzionale alla confisca (cfr. Sez. 3 n. 57595 del 25/10/2018, Rv. 274691).
Peraltro non può non rilevarsi come, anche con riferimento a tale ultimo profilo, il tribunale di Ravenna abbia reso congrua motivazione, condividendo la valutazione del giudice per le indagini preliminari sulla impossibilità di considerare la ricorrente società, terzo estraneo al reato.
Alla dichiarazione di inammissibilità, che coinvolge anche i motivi nuovi, ai sensi dell’art. 585, co. 4, c.p.p., segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29.9.2022.