Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6211 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6211 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LEGNANO il 10/01/1974
avverso l’ordinanza del 24/10/2024 del TRIBUNALE di VARESE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l’Avv. NOME COGNOME del Foro di Monza in difesa di NOME COGNOME che si è riportato ai motivi del ricorso ed ai motivi nuovi della memoria depositata, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Varese ha rigettato l’appello avverso il provvedimento di data 19 luglio 2024, con il quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio aveva respinto la richiesta di sostituzione del sequestro preventivo apposto sulle quote della società RAGIONE_SOCIALE di cui NOME COGNOME è legale rappresentante, con idonea cauzione dell’importo corrispondente al valore nominale delle quote societarie.
Nel provvedimento impugnato si legge che ostativa all’operazione di ‘permuta’ proposta dalla difesa è la mancanza di una disposizione analoga a quelle previste per il caso del sequestro probatorio (art. 85 disp. att. cod. proc. pen.) ovvero per il sequestro conservativo (art. 319 cod. proc. pen.), trattandosi
nel caso concreto di una ipotesi di sequestro preventivo con finalità di confisca, diretto a privare l’autore del reato dei proventi della condotta illecita.
Presentando ricorso per Cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Varese, la difesa di NOME COGNOME ha formulato un unico motivo con cui ha dedotto promiscuamente erronea applicazione della legge e manifesta illogicità e contraddittorietà motivazionale (art. 606 lett. b ed e, cod. proc. pen.).
Se l’istanza di revoca del sequestro e di imposizione di una cauzione per equivalente era stata respinta, essendo ostativa la natura preventiva del vincolo di sequestro apposto alle quote societarie, si legge nel ricorso, tale conclusione va riformulata alla luce del fatto che, a dispetto del dato formale, il sequestro i oggetto nella sostanza non può considerarsi di carattere preventivo bensì conservativo nella prospettiva di una eventuale e futura confisca.
In altre parole, mai è stato disposto un sequestro preventivo delle azioni della società proprio perché non vi erano ragioni e presupposti per eseguirlo.
Il sequestro delle quote per equivalente rientra nell’ambito del sequestro ai fini di confisca di cui all’art. 321, commi 2 e 2 bis, cod. proc. pen., costituend una figura specifica e autonoma rispetto al sequestro preventivo. Dal punto di vista oggettivo si verte su un piano esclusivamente economico, totalmente difforme rispetto ad un sequestro preventivo il quale, evidentemente, non può essere revocato a seguito di un’offerta di cauzione, avendo come presupposto la necessità di prevenire il reato. Nel caso concreto, tale necessità non vi è, ed il bene -le quote societarie- può essere sostituito da un importo corrispondente al valore nominale delle quote stesse.
Il difensore ha inviato memoria con la quale ha ribadito gli argomenti già illustrati nel ricorso introduttivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo in parte manifestamente infondato ed in parte non consentito.
Partendo da quest’ultimo profilo, è necessario infatti chiarire che il motivo non è consentito nella parte in cui adduce la manifesta illogicità e la contraddittorietà motivazionale, quali vizi del provvedimento impugnato, indicando la lettera e) dell’art. 606 cod. proc. pen.. Infatti, occorre ricordare ch avverso i provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è permesso esclusivamente per violazioni di legge. L’art. 325 cod. proc. pen., in materia di
ricorso per cassazione nei confronti delle misure cautelari reali, espressamente prevede che «Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322 bis e 324, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge». Per questa parte, pertanto, il motivo non è consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non essendo permessa in sede di legittimità la contestazione della motivazione in sé del provvedimento di sequestro.
Con riguardo alla dedotta violazione di legge, invece, il motivo è manifestamente infondato.
In sostanza, il ricorrente postula una sorta di ‘eterogenesi dei fini’ del disposto sequestro e, in generale, di quelli disposti per equivalente, che, lungi dall’avere funzione preventiva, pur avendone il nome, “nella realtà fenomenica … non lo sono” in quanto sostanzialmente conservativi perché destinati ad assicurare la futura confisca. Ed in effetti, prosegue l’argomento, non è mai stato disposto un sequestro preventivo delle azioni della società (né tantomeno della società in sé) proprio perché non vi erano ragioni e presupposti per eseguirlo, bensì, solamente, un sequestro delle quote per un valore (€ 10.000,00) che insieme ad altri valori/beni sequestrati potessero assicurare l’esito satisfattivo della eventuale, futura, confisca. E poiché al cittadino non possono essere provocati gravi danni sulla base di un mero formalismo e senza una reale motivazione, deve essere consentita, anche in questo caso, come in altre ipotesi di sequestro conservativo, la sostituzione delle quote sociali, a mezzo di cauzione, per un importo corrispondente al valore nominale, dato che le quote rappresentano il patrimonio sociale che sarebbe quindi, quantomeno per la parte eccedente il capitale, indebitamente sequestrato.
Da ciò la conclusione che le quote societarie, sequestrate al face value, al valore nominale, sono trasformabili in denaro sonante, di cui si è offerto banco iudicis l’importo, su cui il vincolo dovrebbe essere trasferito, con rilascio delle quote.
In realtà, la lettura del provvedimento genetico dimostra l’esatto contrario della tesi ora illustrata: il sequestro in questione è stato disposto, si legge a pg 38 del decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio del 24 ottobre 2024, in via diretta sul denaro nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE sino a concorrenza dell’importo individuato in fase esecutiva rispetto ai crediti di imposta indebitamente maturati nel cassetto fiscale della società (per importo complessivo prossimo a due milioni di euro) ma anche, in via suppletiva
‘in via diretta e anche per equivalente’, sulle disponibilità del ricorrente tra le quali (viene opportunamente specificato) sulle quote della società RAGIONE_SOCIALE in quanto rappresentative del patrimonio della società, al cui interno rientrano, per una sorta di sineddoche giuridica in virtù della quale la parte è rappresentativa del tutto, i crediti di imposta predetti, molto superiori al valore de solo capitale sociale che si pretende di ‘cauzionare’. Intesa correttamente la portata del sequestro, diventa allora chiaro che la proposta di sostituire con la cauzione (o comunque si voglia definire l’operazione) il valore delle quote, si risolverebbe in un aliud pro alio in cui i due beni scambiati non hanno affatto valore equivalente.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’ari. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il C nsiglier relatore La Pre nte Così deciso il 15 gennaio 2025